SIAE: PRESENTATA OGGI UNA PROPOSTA DI LEGGE PER RIVEDERE ALCUNI ASPETTI DEGLI ATTUALI DIRITTI

Oggi insieme ai colleghi Francesca Bonomo, Umberto D’ottavio, Nicodemo Oliverio, Michele Nicoletti, Emanuele Lodolini, Marco Carra, Marco Bergonzi , Piergiorgio Carrescia, Maino Marchi, Mauro Guerra, Luca Pastorino, Vanna Iori, Assunta Tartaglione, Giorgio Zanin, Francesco Prina, Maria Amato, Liliana Ventricelli, Lorenzo Becattini, abbiamo presentato in parlamento una proposta di legge a favore di una risoluzione favorevole degli attuali diritti SIAE.


A seguito dell’interrogazione presentata a fine febbraio abbiamo deciso di compiere un passo ulteriore e concreto: una proposta di legge che risolva il problema delle attuali normative Siae, che limitano la promozione della cultura e della sensibilità musicale. Abbiamo espressamente richiesto al Ministro l’esplicita esclusione dall’obbligo dei diritti SIAE per tutte le performance musicali realizzate senza scopo di lucro.


La proposta di legge richiede espressamente di apportare all’art. 71, dopo il comma 1 della legge n. 633 del 22 aprile 1941, e successive modificazioni, la seguente modifica: Le esecuzioni musicali, le recite poetiche e letterarie, svolte in occasione di attività formative riconosciute, di concorsi musicali o culturali promossi o svolti da enti pubblici, o in occasione di manifestazioni di alto valore artistico e culturale, volte al solo fine di promuovere lo studio e l’esecuzione della musica classica e della letteratura, sono escluse dall’applicazione del pagamento dei diritti d'autore allorché effettuate senza scopo di lucro”.


L’obiettivo è favorire le attività di formazione musicale e letteraria, nonché di promozione culturale della letteratura e della musica, realizzate senza scopo di lucro,  per sostenere e alimentare la diffusione della musica e della letteratura a scopo puramente educativo e formativo. Questo infatti significa offrire a migliaia di persone di ogni età occasioni di crescita culturale che si tramutano in maggior consapevolezza civile e sociale.


E’ necessario vedere l’investimento in promozione ed educazione culturale, poetica e musicali in una prospettiva funzionale a maturare esperienze che possono migliorare la qualità di vita in generale, soprattutto ai giovani, ed in alcuni casi tramutarsi in opportunità di lavoro. Senza contare che qualificare la vita culturale e aggregativa delle città offre sensibili ricadute anche in campo turistico.


Basta guardare il modello europeo, dove questa prospettiva viene considerata anche da innovative scelte di legislazione: l’Inghilterra, per sostenere la cultura e la promozione musicale, ha approvato la “Live Music Act”, una legge che ha liberalizzato gli spettacoli di musica dal vivo realizzati in spazi ristretti e con ridotto numero di spettatori. Nel nostro paese ha cominciato a diffondersi questa consapevolezza con la Legge 23 dicembre 1996, n. 650, che stabilisce le esenzioni sui pagamenti dei diritti a favore delle associazioni di volontariato iscritte nei registri da due anni, delle Onlus configurate così come da art. 10 del D.L. n. 460/1977, nonché alle associazioni, comitati, fondazioni ed agli altri enti di carattere privato, qualora si preveda espressamente ed in via esclusiva lo svolgimento di attività dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, in uno o più dei seguenti settori. A questo si aggiunge la legge 30/97 che ha introdotto con l’art. 6, comma 4 alcune disposizioni per cui sono libere le utilizzazioni dei repertori di "pubblico dominio" (s’intende il complesso delle opere non più soggette a tutela per il decorso del termine di 70 anni p.m. autore -o del coautore per le opere scritte in collaborazione- previsto dalla Legge 633/41 e successive modifiche ed integrazioni), delle musiche della tradizione popolare di autore anonimo, nonché delle opere non rientranti tra quelle amministrate dalla Siae. In questi casi parrebbe non dovuto nessun compenso per il diritto d'autore.


Va però sottolineato che le suddette previsioni contemplano solo alcuni casi specifici e ne escludono la maggior parte, costringendo realtà spesso autofinanziate e motivate dalla sola volontà di promozione culturale e musicale tra le giovani leve a dover sostenere diritti onerosi, a volte così pesanti da costringerle a rinunciare all’effettiva realizzazione di eventi, con conseguenti perdite o riduzioni di opportunità culturali, formativa e di intrattenimento sul territorio. Spesso le attività realizzate da associazioni, comitati, fondazioni ed agli altri enti di carattere privato o da Enti pubblici, con finalità di promozione culturale, letteraria e musicale oppure rivolte alla formazione di giovani leve di artisti, sono svolte senza scopo di lucro e, soprattutto, senza alcun aiuto o contribuzione da parte di enti pubblici.


Con la proposta di legge presentata si vuole quindi ampliare la portata delle azioni citate, tramite una modifica della Legge 633 del 22 aprile 1941, concernente la “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”: l’esclusione dal pagamento dei diritti d’autore va esteso a tutti i casi di esecuzione di opere musicali, recite poetiche e letterarie, svolte a scopo benefico dalle associazioni di volontariato e di promozione sociale, o realizzate in occasione di manifestazioni con finalità di promozione culturale musicale per la formazione di giovani leve di artisti anche da parte di enti pubblici.


La musica ,come la poesia e la letteratura, è elemento essenziale nella vita umana, da sempre espressioni primarie e canale comunicativo d’eccellenza per tutte le fasce sociali e per tutte le stagioni della vita. Va quindi sostenuta, promossa e resa accessibile a tutti.


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