UNA NUOVA INTERROGAZIONE PER CHIARIRE LE REGOLE DI DENOMINAZIONE DELLA NOCCIOLA TONDA GENTILE
Ho presentato oggi al Ministro delle politiche agricole, alimentarie e forestali una nuova interrogazione a risposta in commissione con l’obiettivo di risolvere le problematiche inerenti la denominazione della nocciola Tonda Gentile. Insieme a me hanno firmato i colleghi piemontesi Chiara Gribaudo, Fabio Lavagno e Umberto D’Ottavio.
Il decreto legislativo 25 giugno 2010 n. 124, ha recepito la Direttiva 2008/90/CE del Consiglio sulla commercializzazione nella Comunità dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto e piante da frutto per produzione di frutti, stabilendo i requisiti delle varietà commercializzabili e l’istituzione del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto ammesse alla commercializzazione. Con il D.D. 4 giugno 2012, n. 499 la Regione Piemonte ha proposto l’iscrizione dichiarato modificando la denominazione della varietà locale di nocciolo da “Tonda Gentile delle Langhe” a “Tonda Gentile Trilobata” per tutelare l’I.G.P. “Nocciola Piemonte”, riconosciuta ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006. Infatti l’uso del toponimo “Langhe” poteva creare confusione nei consumatori ed essere impropriamente utilizzato da operatori che commercializzano la medesima varietà.
Il “Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte»” all’articolo 2 recita che “La denominazione «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» designa il frutto della varietà di nocciolo «Tonda Gentile Trilobata» coltivato nel territorio idoneo della Regione Piemonte, definito nel successivo art. 3.” e “che a seguito della mancata registrazione presso l’ “Ufficio comunitario delle varietà vegetali” della predetta varietà con la denominazione “Tonda Gentile Trilobata” si è reso necessaria una modifica del Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte».
Il Ministero, con il Decreto 12 dicembre 2016, ha quindi inserito nel Registro italiano delle varietà delle piante da frutto, la varietà identificata con la denominazione “Tonda gentile”, chiarendo che la stessa è sinonimo dei nomi già usati in passato “Tonda gentile delle Langhe” e “Tonda gentile trilobata”. Si ricorda che il Regolamento CE N. 637/2009 della Commissione del 22 luglio 2009, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi, all’articolo 6 recita: “Si ritiene che una denominazione varietale possa indurre in errore o creare confusione se: f) comprende un nome geografico che potrebbe fuorviare il pubblico riguardo alle caratteristiche o al valore della varietà”.
Alla luce del fatto che sul sito ufficiale dell’Ufficio Comunitario Varietà Vegetali (CPVO) risulterebbe iscritta la varietà “Tonda gentile delle Langhe” nel registro Olandese dal 2012, senza che vi sia stata sino ad oggi alcuna opposizione formale e che risulterebbe prevista per le prossime settimane una riunione del governo italiano con quello olandese sul tema, siamo a chiedere la massima attenzione sulle modalità con cui verranno gestiti questi passaggi. Visto il quadro presentato sarebbe importante chiarire che l’attuale denominazione“Tonda Gentile”, già sinonimo in passato di “Tonda gentile delle Langhe e Tonda gentile trilobata” è l’unica denominazione attualmente ammessa per questa varietà in Italia ed in Europa. Per questo abbiamo chiesto al Governo cosa intenda fare per risolvere la situazione, chiarendo che nel caso la varietà o le varietà registrate in Olanda, o altra parte d’Europa, siano geneticamente corrispondenti alla nostra Tonda Gentile già sinonimo di “Tonda gentile delle Langhe” e “Tonda gentile trilobata”, le stesse si adeguino alla nostra attuale denominazione “Tonda Gentile”. Nel caso in cui invece le varietà registrate in Olanda o in altra parte d’Europa non siano geneticamente corrispondenti alla nostra “Tonda Gentile” e quindi siano in sostanza un'altra varietà, chiarire che non possa per queste in nessun caso essere utilizzato il toponimo “delle Langhe” in quanto questo violerebbe il Regolamento CE N. 637/2009 della Commissione del 22 luglio 2009 che, all’articolo 6 lettera f), recita che “non vi siano riferimenti a ‘nome geografico che potrebbe fuorviare il pubblico riguardo alle caratteristiche o al valore della varietà.
Ci preme tutelare i produttori piemontesi che corrono il rischio di vedere compromesso il lavoro di qualificazione territoriale connesso alla coltivazione coriolicola, perseguito negli anni anche attraverso la I.G.P. “Nocciola del Piemonte”, con forti ripercussioni sull’economia regionale e pesanti ricadute su tutto il territorio.