2022 ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Quella cui sarò chiamato a partecipare a partire dal prossimo lunedì 24 gennaio sarà la mia terza elezione del Presidente della Repubblica, dopo quella quasi traumatica del 2013 quando si dovette chiedere al Presidente Giorgio Napolitano un secondo mandato per due anni e quella invece quasi entusiasmante di Sergio Mattarella nel 2015. 

Mandato quello del Presidente Mattarella che scade nel il 3 febbraio 2022 per cui, secondo la procedura, si avviano gli atti formali che porteranno alla elezione del nuovo Presidente della Repubblica. 

Il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, come appunto prevede la procedura,  il 4 gennaio ha individuato ufficialmente per lunedì 24 gennaio 2022 alle 15 la data per il primo voto del Parlamento in seduta comune per eleggere il Presidente della Repubblica per i prossimi 7 anni.

Trenta giorni prima che scada il termine del mandato del Capo dello Stato, infatti, "il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica" (articolo 85 della Costituzione).

Il presidente della Camera ha anche scritto ai 20 Consigli Regionali perché eleggano i 58 delegati regionali che, insieme a senatori e deputati, formeranno il collegio di 1009 grandi elettori.
La procedura per eleggere il presidente della Repubblica è stabilita dalla Costituzione e da una serie di prassi che si sono definite e consolidate nel tempo.

Ruolo e funzioni del Presidente della Repubblica sono infatti disciplinate dagli articoli dall’83 al 91 della Costituzione insieme ad alcune prassi consolidatesi nel tempo come sopra accennato. 

QUI, dal sito stesso del Quirinale, gli articoli della Costituzione che trattano di compiti, ruoli, funzioni e poteri del Capo dello Stato.

Di seguito brevemente riassunti i requisiti,  i compiti e le funzioni del Presidente della Repubblica e la procedura per la sua elezione: 

La Costituzione affida al Capo dello Stato la rappresentanza dell'unità del Paese e lo pone al vertice dei tre poteri dello Stato: legislativo, esecutivo e giurisdizionale. 

Sono espressamente previste una ventina di funzioni presidenziali
- sciogliere le Camere (o una di esse), 
- sciogliere i consigli regionali, 
- nominare il premier e su sua proposta i ministri, 
- promulgare le leggi, 
- dichiarare lo stato di guerra deliberato dalle Camere, 
- accreditare e ricevere i diplomatici, 
- ratificare i trattati internazionali previa autorizzazione delle Camere; 
- nominare fino a 5 senatori a vita, 
- inviare messaggi alle Camere, 
- convocarle in via straordinaria, 
- indire le elezioni e fissare la prima riunione delle nuove Camere, 
- autorizzare la presentazione in Parlamento dei disegni di legge governativi, 
- rinviare alle Camere con messaggio motivato le leggi non promulgate e chiederne una nuova deliberazione (potere non più esercitabile se le Camere approvano nuovamente), 
- emanare i decreti legge e i decreti legislativi adottati dal governo, 
- indire i referendum e dichiarare l' eventuale abrogazione delle norme, 
- accogliere il giuramento del governo e le eventuali dimissioni, 
- nominare alcuni funzionari statali di alto grado, 
- presiedere il Consiglio supremo di difesa e detenere il comando delle Forze armate, 
- presiedere il Consiglio superiore della Magistratura, 
- nominare un terzo dei componenti della Corte costituzionale, 
- concedere la grazia e commutare le pene, 
- conferire le onorificenze della Repubblica. 
Da questa somma di funzioni deriva il ruolo di "garante della Costituzione" e di "stimolatore" della vita istituzionale: 
- se il Parlamento non riesce a formare una maggioranza e un governo, il Capo dello Stato può scioglierlo e mandarci al voto; 
- se i partiti non riescono a concordare un premier, può nominarne uno di sua fiducia e inviarlo alle Camere a cercare la fiducia. 

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica". Queste sono le regole che la Costituzione detta (agli articoli 83,84,85) per l'elezione del Capo dello Stato.

I cosiddetti "grandi elettori" che voteranno il Capo dello Stato in questa occasione sono 1009 (630 deputati, 315 senatori, 6 senatori a vita e 58 delegati regionali). 

Nelle prime tre votazione sarà necessaria la maggioranza di due terzi, pari a 672 grandi elettori. Dal quarto scrutinio per essere eletto basterà la maggioranza semplice di 505 voti.

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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

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