ACCORDO SU RIPARTO PSR 2014- 2020

La Conferenza delle Regioni ha dato il proprio assenso al riparto del Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) 2014-2020. Il via libera è stato dato durante la Conferenza Stato-Regioni del 16 gennaio (Vedi Regioni.it n. 2417) sulla base di una proposta approvata dalla Conferenza delle Regioni che è stata consegnata all'esecutivo (nel corso della stessa  Stato-Regioni) e pubblicata sul sito www.regioni.it (sezione "Conferenze").
Si riporta di seguito il testo integrale.

PROPOSTA RIPARTO FONDI FEASR 2014 - 2020


1. DOTAZIONE FINANZIARIA E CONDIZIONI                                                                    Risorse Feasr assegnate per il periodo 2014 -2020: Euro 10.429.710.767                 Cofinanziamento nazionale medio complessivo: 50%                                           Cofinanziamento statale: 70% quota nazionale per i programmi regionali, 100% per le misure nazionali


Cofinanziamento regionale: 30% quota nazionale per i programmi regionali

 

2. PREMESSA

Il contesto nell'ambito del quale si darà attuazione alla nuova programmazione dei fondi comunitari, con riferimento al periodo 2014-2020, non può prescindere da alcune valutazioni relative alla situazione di generale crisi che attraversa il Paese Italia, resa ancora più incisiva da alcune limitazioni che le norme comunitarie e nazionali hanno introdotto, così come si è verificato nell'attuale periodo di programmazione.

In relazione a ciò, il sistema delle Regioni e Province autonome ritiene di fondamentale importanza risolvere, preliminarmente a tutta l'attività di programmazione che si deve realizzare, alcune delle criticità, registrate nell'attuale fase di programmazione. Trattasi delle seguenti questioni:

Patto di stabilità. All'unanimità le Regioni e Province autonome sottopongono l'ineludibile necessità di escludere dal computo delle spese che concorrono ai vincoli derivanti dal patto interno di stabilità e crescita la quota del cofinanziamento regionale. In sua assenza potrebbe verificarsi l'impossibilità per le Regioni e Province autonome di allocare a bilancio le risorse all'uopo necessarie.

IVA. La formulazione contenuta nel regolamento comunitario riconosce come ammissibile l'iva non recuperabile per i soggetti pubblici. Tuttavia, poiché dovranno essere emanati i pertinenti regolamenti di attuazione, il sistema delle Regioni e Province autonome chiede allo Stato di presidiare su questo profilo e, nel caso in cui vi dovesse essere un mutamento di orientamento da parte della commissione UE, si chiede allo Stato l'istituzione di un fondo nazionale alimentato da risorse statali per assicurare la copertura dell'IVA.

Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC). L'agricoltura contribuisce in maniera decisiva al mantenimento dei beni pubblici ambientali di questo Paese, si chiede, pertanto, che gli interventi riferiti a questo settore, ritenuti utili al raggiungimento degli obiettivi dell'accordo di partenariato, siano destinatari di adeguate risorse finanziarie nell'ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione.

 

3. LA PROPOSTA

La capacità di utilizzazione delle risorse comunitarie messe a disposizione dall'Unione europea nel settore dello sviluppo rurale è molto diversificata, tra le Regioni italiane e tra i periodi di programmazione. La performance di spesa dell'insieme dei programmi italiani è stata allineata alla media comunitaria, in certi anni risultando anche superiore, nel periodo 2000 - 2006, quando i Piani di sviluppo rurale erano finanziati dalla sezione Garanzia del Feoga, che consentiva una gestione finanziaria unitaria "per cassa" a liveÌlo di Stato membro. Per tener conto, quindi, della diversa capacità di spesa dimostrata dai diversi programmi nella fase 2007 - 2013, si propone di differenziare le percentuali di cofinanziamento comunitario e nazionale, abbassando il cofinanziamento comunitario per i programmi che hanno dimostrato più efficienza nella spesa ed alzandolo nel caso opposto, mantenendo invariato a livello nazionale il rapporto complessivo tra quota comunitaria e quota nazionale "uno a uno". Pertanto, si propone di procedere come segue: dal massimale nazionale di quota Feasr per il periodo 2014 - 2020, cui corrisponde una spesa pubblica complessivamente pari a € 20.859.421.534, vengono sottratte le risorse occorrenti per l'attivazione delle misure nazionali (le cui linee di intervento e spesa pubblica sono: Rete Rurale € 100.003.534, Gestione del rischio € 1.640.000.000, Biodiversità animale € 200.000.000 e Piano irriguo € 300.000.000, per un totale pari ad € 2.240.003.534).

Le risorse restanti (pari ad € 18.619.418.000) sono assegnate alle Regioni e Province autonome secondo il metodo "storico", assicurando un incremento di spesa pubblica pari al 1,25% rispetto alla programmazione 2007 - 2013 alle Regioni Convergenza e Transizione, ad eccezione dell'Abruzzo, la cui spesa pubblica aumenta del 4,85% (Regione appartenente alla Competitività nella fase 2007-2013 e alla Transizione nella fase 2014-2020).

La restante spesa pubblica viene distribuita sempre secondo ilmetodo storico alle rimanenti Regioni e Province autonoma, operando la seguente diversificazione dei tassi di cofinanziamento comunitario:

-        Cofinanziamento Feasr Regioni Competitività: 43,12%

-        Cofinanziamento Feasr Regioni Transizione: 48,00%

-        Cofinanziamento Feasr Regioni Convergenza: 60,50%.

La Provincia Autonoma di Trento e la Regione Liguria ricevono un'assegnazione aggiuntiva specifica in termini di quota Feasr rispettivamente pari a 14,5 e 13,4 milioni di euro, in ragione del basso tasso di cofinanziamento comunitario assicurato nella programmazione 2007-2013.

I predetti criteri di riparto si applicano unicamente alla programmazione 2014-2020.

4. Misure Nazionali

La definizione puntuale delle misure nazionali, articolate in un unico Programma Operativo Nazionale, costituito da 4 linee di intervento, come di seguito esplicitate, nonché l'attuazione delle stesse, sarà effettuata attraverso un gruppo di lavoro ad "Alto Livello", composto da rappresentanti delle singole Regioni, dell'Agea e del Mipaaf.

Ad ogni buon conto, si rappresentano, al fine della condivisione, alcuni principi generali che devono contraddistinguere le linee d'intervento previste a carico di dette misure.

4.1. Principi generali all'applicazione della linea d'intervento "Gestione rischi"

La misura "Gestione dei rischi" prevederà meccanismi e strategie tali da rendere applicabile l'intervento in tutto il territorio nazionale, anche attraverso l'attivazione del "Fondo mutualistico" e delle misure di sostegno del reddito in caso di crisi.

4.2. Principi generali all'applicazione della linea d'intervento "Zootecnia - Biodiversità"

Si propone una linea d'intervento caratterizzata dalle seguenti condizionalità:

a. la misura finanzi le attività nazionali e regionali relative al miglioramento della biodiversità animale, alla raccolta delle informazioni, all'implementazione ed al coordinamento delle banche dati ed ai controlli utili al sistema selettivo, normalmente svolti a livello territoriale;

b. la scheda di misura recepisca le linee di intervento finalizzate a una riduzione e ottimizzazione dei costi, in particolare di quelli relativi ai diversi controlli, grazie ad una riorganizzazione del relativo sistema da concordare con le Regioni;

c. la riorganizzazione del sistema allevatoriale rispetti il principio di separazione fra le attività di miglioramento della biodiversità, poste a carico nazionale, da quelle di consulenza da attivare a livello regionale;

d. si dia corso tempestivamente alla rivisitazione della Legge 30/1991, per consentire la ristrutturazione del settore in coerenza con gli orientamenti di cui al punto precedente;

e. si accerti la possibilità di demarcare e attuare eventuali iniziative regionali, da condurre nell'ambito dell'Art. 29.9 del Regolamento Feasr;

f. si ponga a carico di linee finanziarie nazionali aggiuntive, nei limiti delle relative disponibilità, eventuali attività funzionali al miglioramento genetico non cofinanziabili da parte della misura per vincoli regolamentari;

g. si ponga a carico della misura, ove eleggibili, le spese relative alle strutture di supporto al miglioramento genetico;

h. sia garantita la disponibilità pubblica dei dati raccolti nel corso dell'attività cofinanziata dalla misura (open data).

4.3. Principi generali all'applicazione della linea d'intervento "Piano irriguo"

La misura in favore del settore irrigazione prevederà interventi connessi alle strutture irrigue e non alla bonifica ambientale in senso lato, in quanto tali interventi non possono essere posti a carico del settore agricolo. Il piano dovrebbe realizzarsi con fonte di finanziamento diversificata tra Sud (fondo per la coesione o piano infrastrutture) e Centro Nord (misura Feasr con cofinanziamento nazionale al 55%).

4.4. Principi generali all'applicazione della linea d'intervento "Rete rurale"

La definizione delle attività sarà effettuata congiuntamente al sistema delle Regioni e Province autonome e concernerà anche l'assistenza alla rete dei Gruppi operativi PEI definiti nei PSR.

 

5. Sistema di Monitoraggio

Ai sensi ai sensi dell'articolo I, comma 246, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il monitoraggio degli interventi a valere sul FEASR è assicurato tramite il Sistema Nazionale di Monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'Accordo di partenariato 2014/2020.

Ai fini del corretto funzionamento di tale sistema, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nonché il Mipaaf assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica a livello di singolo progetto, secondo le specifiche tecniche congiuntamente definite con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

I dati trasmessi al Sistema Nazionale di Monitoraggio costituiscono la base per le attività di valutazione nazionale sul raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Partenariato, nonché per il supporto conoscitivo nella procedura istruttoria delle domande di pagamento relativamente alla quota di cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.183.


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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

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