APPROVATA ALLA CAMERA LA LEGGE PER IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

La settimana scorsa l’aula di Montecitorio ha intrapreso l’esame della proposta di legge con le norme per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo e ieri la legge è stata approvata per ritornare ora al Senato.

Va preso atto che la dinamica del bullismo si è spostata dalla dimensione reale a quella virtuale: parliamo di cyberbullismo, un'evoluzione del bullismo, favorita dalla crescita esponenziale, anche fra i giovanissimi, dell'utilizzo di supporti informatici che consentono in ogni momento un facile accesso alla rete internet e ai social network. Il percorso della legge è quindi stato condiviso con un tavolo tecnico composto da associazioni che si occupano di tutela dei minori e delle vittime vulnerabili  e dai rappresentanti delle maggiori piattaforme di social network e della rete. Si tratta del primo tentativo compiuto dal legislatore per dare uno strumento di tutela a chi è vittima di comportamenti vessatori e di emarginazione, compiuti anche attraverso un uso distorto e violento della rete che invece deve continuare ad essere uno spazio di libertà, rispetto e  conoscenza.

Proprio pensando ai casi più gravi di cronaca accaduti più o meno vicini nel tempo, rispetto alla proposta di legge licenziata dal Senato, di cui abbiamo mantenuto l'impianto relativo all'attività di prevenzione, alla Camera abbiamo rafforzato l'efficacia di alcune norme, prevedendo in maniera più specifica la circostanza aggravante, già prevista dall'art. 612 bis in materia di atti persecutori. Grazie al lavoro delle Commissioni Giustizia e Affari Sociali della Camera il testo ha subito alcune modifiche che ne consolidano l’efficacia. Le norme riguarderanno, infatti tutte le condotte di bullismo e di cyberbullismo, e non solo i minorenni bensì tutte le vittime di cyberbullismo potranno ottenere l’oscuramento o la rimozione dei contenuti online che le feriscono.  

La legge, come strutturata ora, introduce regole di civiltà e trasparenza, pone in atto strumenti a tutela e protezione di chi è vittima, mette al primo posto il ruolo determinante della prevenzione attraverso l’educazione a un uso consapevole e responsabile della rete, richiamando alle proprie responsabilità anche gli operatori che forniscono servizi di social networking. 

L'articolo 6 della proposta prevede l'ammonimento del questore, sia per gli atti di bullismo che per il cyberbullismo puniti a querela. La  disciplina è mutuata da quella già collaudata dello stalking (ar612-  bis c.p.)  e risulta finalizzata ad evitare il ricorso alla sanzione penale e a rendere l'autore consapevole del disvalore del proprio atto. Se l'ammonito è minorenne, il questore convoca con l'interessato almeno un esercente la potestà genitoriale, con l'obiettivo di far  percepire ai nostri ragazzi, soprattutto minori, l’obbligo del rispetto della legalità, la responsabilità verso la propria vita e verso quella degli altri, in un’ottica preventiva.

Novità rispetto al testo approvato dal Senato, l'articolo 6-bis perché riscrive la circostanza attualmente vigente relativa agli atti persecutori commessi mediate strumenti informatici o telematici. Si prevede, infatti, una pena da un anno a sei anni e delle condotte specifiche ( sostituzione della propria all'altrui persona e l'invio di messaggi o la divulgazione di testi o immagini, ovvero mediante la diffusione di dati sensibili, immagini o informazioni private, carpiti attraverso artifici, raggiri o minacce o comunque detenuti, o ancora mediante la realizzazione o divulgazione di documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza o di minaccia)  che poi sono quelle più insidiose e pericolose.
 
La legge si preoccupa  di declinare in maniera puntuale le condotte con cui il bullismo ed il cyber bullismo si manifestano, fornendo all'autorità giudiziaria strumenti per agire in maniera efficace, poiché è vero che nella realtà giudiziaria, con riguardo all’art. 612-bis, vi sono state delle obiettive difficoltà nel “provare” innanzi al giudice i danni derivanti da condotte violente commesse in rete, collegate in particolare ai fatti descritti. 


 

Mino Taricco utilizza cookies tecnici e di profilazione e consente l'uso di cookies a "terze parti" che permettono di inviarti informazioni inerenti le tue preferenze.
Continuando a navigare accetti l’utilizzo dei cookies, se non desideri riceverli ti invitiamo a non navigare questo sito ulteriormente.

Scopri l'informativa e come negare il consenso. Chiudi
Chiudi
x
Utilizzo dei COOKIES
Nessun dato personale degli utenti viene di proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né sono utilizzati cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso di cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e scompaiono, lato client, con la chiusura del browser di navigazione) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito, evitando il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti, e non consente l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
L'utilizzo di cookies permanenti è strettamente limitato all'acquisizione di dati statistici relativi all'accesso al sito e/o per mantenere le preferenze dell’utente (lingua, layout, etc.). L'eventuale disabilitazione dei cookies sulla postazione utente non influenza l'interazione con il sito.
Per saperne di più accedi alla pagina dedicata

Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie.
Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

Consulta il testo del provvedimento