APPROVATA ALLA CAMERA LA LEGGE SULLA LEGITTIMA DIFESA

Approvata alla Camera la proposta di legge a favore della legittima difesa dei cittadini.
Il testo approvato modifica in modo molto calibrato la norma: l’unica innovazione di sostanza riguarda l’eccesso colposo nella cosiddetta legittima difesa domiciliare, per meglio garantire da inutili incriminazioni chi abbia reagito ad una aggressione in stato di grave turbamento psichico cagionato dall’aggressore, quando tale turbamento abbia provocato un errore nella valutazione delle circostanze di fatto in cui si è trovato.
Si tratta di una estensione di una fattispecie già presente, che dovrà essere oggetto comunque di una valutazione da parte di un giudice, e che consentirà di meglio tutelare le vittime di reati predatori che abbiano reagito in preda al panico.
Si sono poi introdotte ulteriori modifiche che peraltro rappresentano delle semplici specificazioni di principi già presenti, e che nulla innovano rispetto ai requisiti che rendono già oggi giustificata, e dunque già oggi non punibile, la cosiddetta legittima difesa.
Si tratta di una modifica mirata, calibrata, che ci allinea alla normativa tedesca e francese.

Ecco le principali novità:
-  ampliate le situazioni che vengono considerate “legittima difesa” con una modifica al secondo comma dell’art. 52 cp.: si considera legittima difesa la reazione a un’aggressione commessa in tempo di notte, ovvero la reazione a seguito dell’introduzione in casa, in negozio o in ufficio, con violenza alle persone o alle cose, ovvero con minaccia o con inganno. Il modello di norma sulle rapine notturne si rifà ad un analogo provvedimento vigente nella legislazione francese, che prevede appunto la legittima difesa per l'atto di respingere aggressioni perpetrate di notte con aggressione, violenza ed inganno.
- si precisa l'ambito di applicazione della fattispecie dell’eccesso di legittima difesa, prevedendo (un emendamento della Commissione) l'esclusione della colpa quando la reazione sproporzionata della persona offesa è causata dal grave turbamento psichico determinato da un pericolo attuale per la vita, per l’integrità fisica, per la libertà personale o sessuale; 
- nel caso in cui chi ha esercitato la legittima difesa sia stato indagato, ma venga assolto, tutte le spese processuali e i compensi degli avvocati saranno a carico dello Stato. Un onere per l'erario stimato in 295.200 euro a decorrere dal 2017.

In allegato la scheda del provvedimento e una scheda sulla norma della legittima difesa in altri paesi ed inoltre di seguito un interessante
articolo su "BUTAC" un sito antibufale

Aspettiamo ora il passaggio al Senato, dove se del caso potranno essere apportate tutte le modifiche utili.


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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

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