APPROVATA AL SENATO LA CONVERSIONE DEL DL CRISI D'IMPRESA
Mercoledì 13 Ottobre 2021
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Documentazione
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Economia
Approvato al Senato il Disegno di conversione in legge del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia, con un emendamento interamente sostitutivo che recepisce tutte le modifiche al DL approvate dalla Commissione.
Il testo passa ora alla Camera dei deputati.
Tra le principali novità introdotte in sede di conversione, si segnala l'introduzione dell'art. 1-bis che prevede l'ulteriore rinvio del termine di 1 anno, a partire dal quale sarà obbligatoria la nomina degli organi di controllo per le società a responsabilità limitata e le società cooperative per le quali ricorrano i requisiti previsti dall’art. 379, comma 1, del Codice della crisi e dell’insolvenza, che ha modificato l'art. 2477 , secondo e terzo comma, c.c.
Il provvedimento prevede inoltre la possibilità di nominare un esperto con il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che caratterizzano l’impresa, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.
Possono essere nominati in qualità di esperti i seguenti soggetti, purché inseriti in un apposito elenco tenuto presso la Camera di Commercio:
• iscritti da almeno 5 anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili
• iscritti da almeno 5 anni all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
• iscritti da almeno 5 anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;
• soggetti che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
L’iscrizione all’elenco è subordinata al possesso della specifica formazione prevista dal Ministero della Giustizia con apposito decreto. Sul tema il Decreto dirigenziale approvato il 28 settembre.
Per maggiori informazioni
- il testo approvato