APPROVATA AL SENATO LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL "SOSTEGNI"

Il decreto legge  n. 41 “sostegni” era stato approvato 22 marzo 2021 dal Governo  ed inviato al Senato.

Il provvedimento prevedeva nuovi ristori per le imprese, con una modifica della platea e dei criteri di calcolo per i sussidi, con tanto di scomparsa del parametro dei codici Ateco. Al settore della montagna vanno 700 milioni di euro, mentre per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo viene prevista una indennità da 2.400 euro. Viene stanziato un miliardo per finanziare il reddito di cittadinanza e un miliardo e mezzo per il reddito di emergenza. Il decreto, inoltre, annulla le cartelle rivolte a chi ha redditi più bassi relative al periodo che va dal 2000 al 2010. Proroga, fino a fine giugno, per il blocco dei licenziamenti.


La conversione del decreto “Sostegni”, che complessivamente ha utilizzato i 32 miliardi di euro dello scostamento di bilancio, ha ottenuto il 7 maggio il  via libera dal Senato, e passa ora all’esame della Camera. 
E’ stato approvato con 207 voti favorevoli, 28 contrati e 5 astenuti. 


Di seguito le principali novità sugli emendamenti approvati in sede di conversione al Senato :

- Contributi a fondo perduto
Si allarga la platea di beneficiari. È prevista infatti, dopo l’articolo 1 del decreto, l’introduzione dell’articolo 1 bis che introduce “un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, a cui non spetta il contributo di cui all’articolo I del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e condizioni previsti dal suddetto articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.”
Inoltre, un altro emendamento specifica che i contributi a fondo perduto non possono essere pignorati.

- Esenzione IMU
Prevista l’esenzione della prima rata IMU relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi che possiedono i requisiti per accedere ai contributi a fondo perduto.
Quindi, sono esenti dal versamento della prima rata IMU i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto (per la gran parte dei soggetti si tratta dell’anno 2019) abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro. Inoltre, è necessario che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
A questi si aggiungono i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, anche senza il requisito del calo di fatturato. L’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

- Tassa di occupazione del suolo
prorogata, dal 30 giugno al 31 dicembre 2021, l’esonero dal versamento di Tosap e Cosap, riguardo alle occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio.

- Proroga blocco sfratti
limitatamente ai casi di morosità e pignoramento. In particolare, il blocco è esteso:
fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;
fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021.

- Canone Rai
Le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore sono esonerate dal pagamento del canone Rai per il 2021.

- Voucher viaggi e concerti
estesa di altri 6 mesi, passando quindi a 24, la validità dei voucher emessi a seguito di viaggi, soggiorni, pacchetti turistici, annullati a causa della pandemia. Il voucher può inoltre essere ceduto all’agenzia di viaggi.
Per quanto riguarda i concerti, i voucher potranno essere utilizzati entro 3 anni dall’emissione.

- Fondo per genitori separati
istituito un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati, per garantire a questi l’erogazione dell’assegno di mantenimento. Il fondo prevede la dotazione di 10 milioni di euro e sarà possibile fare domanda per ricevere fino a 800 euro mensili e quindi finanziare per intero o solo in parte l’assegno di mantenimento dei figli.

- Canoni di locazione
esenzione del pagamento dell’Irpef sui canoni di locazione non percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2020. Per la misura sono stanziati 45,2 milioni di euro per il 2021 e 10,3 milioni per il 2022.

-  Reddito di cittadinanza
Stabilita la non pignorabilità del Reddito di cittadinanza. Per rendere la misura non pignorabile, questa sarà configurata come sussidio di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri ai sensi dell’articolo 545 del Codice di Procedura Civile.

- Tutela liberi professionisti
inserito un articolo 22 bis recante “Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio“.
Il testo dispone che in caso di inadempimenti da parte del libero professionista circa la trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti, per motivi connessi alla pandemia da Covid-19, questi non producano effetti nei confronti del professionista e del suo cliente. Gli adempimenti vengono quindi sospesi senza decadenza delle facoltà.

- Lavoratori fragili
fatta definitiva chiarezza sulla questione dell’assenza dal lavoro per i soggetti fragili e la non computabilità ai fini del periodo di comporto. Il nuovo testo prevede che non saranno computabili ai fini del periodo di comporto i periodi di assenza dal servizio a partire dal 17 marzo 2020.


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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

Consulta il testo del provvedimento