APPROVATA LA DELEGA PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DELLA FAMIGLIA

Dopo che un anno fa il Parlamento con voto quasi unanime aveva approvato l’assegno unico, il sostegno economico dello Stato alla natalità e alle famiglie con i figli, oggi siamo arrivati al voto, approvando definitivamente il cosiddetto Family Act, cioè le misure pensate per le famiglie con figli e che ha lo scopo dichiarato di promuovere la genitorialità, favorendo la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile.

La nuova legge, intitolata “Deleghe al governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia” contiene delle deleghe che permetteranno al governo di adottare uno o più decreti legislativi, aventi come oggetto  il sostegno all'occupazione femminile, la promozione della natalità, l’incentivazione delle attività educative dei figli e il sostegno ai giovani per il raggiungimento dell'autonomia finanziaria.

Il provvedimento tocca molti macro-ambiti: 
- riordino delle misure di sostegno all'educazione dei figli e disciplina dei congedi parentali di paternità e di maternità, recependo in anticipo quanto previsto dalla direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare; 
- incentivi al lavoro femminile, 
- il sostegno alle famiglie per la formazione dei figli 
- l'autonomia finanziaria dei giovani 
- e la promozione delle responsabilità familiari.

L'articolo 1 enuncia la finalità del disegno di legge in esame, in particolare : 
- la applicazione universale di benefìci economici ai nuclei familiari con figli a carico, secondo criteri di progressività economica e tenendo conto del numero dei figli a carico; 
- la promozione della genitorialità e la parità tra i sessi all’interno dei nuclei familiari, favorendo l’occupazione femminile e agevolando l'armonizzazione dei tempi familiari e di lavoro e la equa condivisione dei carichi di cura tra i genitori, e favorendo con strumenti fiscali il rientro delle donne nel mercato del lavoro, in particolare dopo la maternità, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato;
- la affermazione del valore sociale delle attività educative e di apprendimento, anche non formale, dei figli, attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dalla base imponibile o detrazioni dall’imposta sul reddito delle spese sostenute dalle famiglie, ecc.;
- la previsione dell’introduzione di misure organizzative, di comunicazione e semplificazione che favoriscano l’accesso delle famiglie ai servizi offerti e l’individuazione dei medesimi;
- la previsione che le misure precedenti siano configurate tenendo conto dell'eventuale condizione di disabilità delle persone presenti all'interno del nucleo familiare; 
- è inoltre la previsione dell’abolizione o della modifica delle misure a sostegno delle famiglie e della genitorialità vigenti al fine di garantire il finanziamento degli interventi previsti per l’attuazione di queste deleghe;
- e infine l’impegno a monitorare l'attuazione e verificare l'impatto dell'assegno unico e universale e degli interventi previsti dal disegno di legge in esame. 

L’articolo 2 conferisce delega al Governo ad adottare delle misure di sostegno all'educazione dei figli a carico, nonché all'introduzione di nuovi benefici da erogare alle famiglie. Il Governo deve attenersi a una serie di principi volti a garantire l'istituzione, il sostegno e il rafforzamento dei servizi socio-educativi per l'infanzia e l'adolescenza, orientati alla promozione e allo sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di autonomia e di integrazione sociale dei minori iscritti, anche disabili, qualora esprimano disagio personale, sociale e familiare, nonché a prevedere delle misure di contrasto alla povertà educativa minorile.
È prevista inoltre anche l'adozione di misure di sostegno alle famiglie mediante contributi destinati a coprire il costo delle rette relative alla frequenza dei servizi educativi per l'infanzia. Questi servizi possono essere erogati anche secondo modelli gestionali strutturali flessibili, che si adeguino alle esigenze dei genitori. Inoltre, sono previsti misure di sostegno - anche questo è un punto importante - e contributi vincolati per le spese sostenute per i figli con disabilità, con patologie fisiche e psichiche invalidanti, inclusi i disturbi del comportamento alimentare, disturbi specifici dell'apprendimento e bisogni educativi speciali, comprese le spese di cura e riabilitazione per attività terapeutiche e ricreative svolte dai soggetti accreditate.
È prevista inoltre l'introduzione di misure a sostegno per le spese relative ai viaggi d'istruzione, alla pratica sportiva, all'acquisto di libri, di beni e di servizi informatici, di biglietti per accesso ai musei, mostre, parchi naturali e gallerie.

L'articolo 3 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina dei congedi parentali di paternità e di maternità. 

L'articolo 4 prevede il riordino e il rafforzamento per quanto riguarda le misure volte ad incentivare il lavoro femminile e la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Anche su questo punto è stato previsto una serie di principi e criteri volti a un netto miglioramento della condizione lavorativa: prevedere una modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratore nei giorni di assenza dal lavoro nel caso di malattia dei figli, fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite dai contratti collettivi di lavoro; prevedere incentivi per i datori di lavoro che applicano le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedono modalità di lavoro flessibile ai fini della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, con il riconoscimento ai lavoratori della facoltà di chiedere il ripristino dell'originario regime contrattuale; prevedere inoltre strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio riferite all'attività di supporto alle famiglie in ambito domestico e di cura e di assistenza alla persona, agevolazioni alle imprese per le sostituzioni di maternità, il rientro al lavoro delle donne e per le attività di formazione a loro destinate; prevedere ancora ulteriori interventi di rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile nelle Regioni del Mezzogiorno e ulteriori incentivi per favorire l'emersione del lavoro sommerso in ambito domestico.

L'articolo 5 delega il Governo ad adottare dei decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria da parte dei giovani.

Per maggiori approfondimenti

-      il  testo del provvedimento approvato

-      il Dossier a cura dell’Ufficio Studi del Parlamento


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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

Consulta il testo del provvedimento