APPROVATA LA DELEGA RIORDINO IRCCS

La riforma è legge, con l'obiettivo di potenziare la ricerca sanitaria nel SSN.

Il DDL già approvato dalla Camera conferisce una delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi in materia di riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi :

A) prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle Regioni e delle Province autonome, le modalità e le condizioni per potenziare il ruolo degli IRCCS, quali istituti di ricerca e cura a rilevanza nazionale;

B) revisionare i criteri per il riconoscimento, per la revoca e la conferma del carattere scientifico, su base quadriennale, differenziando e valorizzando gli IRCCS monotematici (per singola materia) e IRCCS politematici (per più aree biomediche integrate), introducendo criteri e soglie di valutazione elevati, riferiti all’attività di ricerca, secondo standard internazionali, all’attività clinica e assistenziale;

C) prevedere, ai fini del riconoscimento della qualifica di IRCCS, anche criteri di valutazione riferiti in via prioritaria alla localizzazione territoriale dell’istituto, all’area tematica oggetto di riconoscimento e al bacino minimo di utenza per ciascuna delle aree tematiche di cui alla precedente lett. a), fermo restando il rispetto della programmazione sanitaria regionale, anche per gli aspetti di natura finanziaria. Deve essere inoltre garantita un’equa distribuzione sul territorio nazionale;

D) Disciplinare le modalità di accesso da parte di pazienti extraregionali alle prestazioni di alta specialità erogate dagli IRCCS, secondo principi di appropriatezza e di ottimizzazione dell’offerta assistenziale del SSN24;

E) Prevedere, ai fini dei nuovi riconoscimenti degli IRCCS proposti dalle Regioni, che in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale standard, d'intesa con le Regioni e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una quota per il finanziamento della ricerca degli IRCCS possa essere vincolata, nell'ambito di una programmazione di attività e di volumi delle diverse prestazioni assistenziali dei medesimi Istituti, ai previsti fabbisogni del Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire l’erogazione di risorse coerenti con i tali fabbisogni;

F) Regolamentare, per gli IRCCS aventi sedi in più Regioni, le modalità di coordinamento a livello interregionale della programmazione sanitaria delle sedi secondarie, dotate di capacità operative di alto livello  anche mediante sistemi di accreditamento e di convenzionamento uniformi, nel rispetto della natura giuridica riconosciuta alla sede principale;

G) Disciplinare la costituzione, la governance, le modalità di finanziamento delle reti di IRCCS e anche la valutazione dei medesimi Istituti, secondo le aree tematiche di cui alla precedente lett. a), anche multidisciplinari, nell’osservanza dei principi di flessibilità organizzativa e gestionale, semplificazione operativa, condivisione delle conoscenze e sviluppo di infrastrutture e piattaforme tecnologiche condivise, aperte alla collaborazione verso altri enti del SSN, nonché di partner scientifici ed industriali;

H) Promuovere, nel rispetto dell’autonomia regionale, il coordinamento tra direzione generale e direzione scientifica degli IRCCS, al fine di assicurare il raccordo tra l’attività di ricerca e quella di assistenza, in coerenza con gli indirizzi di politica sanitaria regionale e nazionale, per una più efficace azione nell’ambito delle aree tematiche di riconoscimento;

I) Prevedere, nel rispetto delle attribuzioni delle Regioni e delle Province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure idonee a garantire lo svolgimento delle (ordinarie) attività di vigilanza da parte del Ministero della salute sugli IRCCS sia di diritto pubblico, sia di diritto privato, anche mediante l'acquisizione di documenti e di informazioni e il monitoraggio costante volto ad accertare il mantenimento degli standard e dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2003, in relazione ai già illustrati requisiti richiesti per il riconoscimento scientifico;

L) Disciplinare il regime di incompatibilità dei direttori scientifici degli IRCCS pubblici al fine di rendere compatibile l’esercizio del predetto incarico con lo svolgimento di attività di ricerca pre-clinica, traslazionale, clinica e di formazione, da espletare nell’esclusivo interesse dell’istituto di appartenenza, e disciplinare il trattamento economico dei direttori scientifici in modo che sia equiparato a quello del direttore generale;

M) Individuare i requisiti di comprovata professionalità e competenza –con una modifica inserita in Commissione, vi si è aggiunto il riferimento alle competenze anche manageriali - per i componenti degli organismi di governo degli IRCCS di diritto pubblico e esclusivamente degli organi scientifici degli IRCCS di diritto privato, in relazione alla specificità dei medesimi istituti;

N) Procedere, in relazione agli IRCCS pubblici e agli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), alla revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria prevista dalla legge di bilancio 2018 (commi da 422 a 434, art. 1, L. 205/2017), al fine della valorizzazione delle competenze e dei titoli acquisiti nell'ambito delle risorse di cui al comma 424 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 428 della citata legge di bilancio 2018;

O) Assicurare che l’attività di ricerca degli IRCCS sia svolta nel rispetto dei criteri internazionali di trasparenza e di integrità della ricerca, anche mediante la promozione di sistemi di valutazione d’impatto della ricerca sulla salute dei cittadini, ed inoltre :
- nel rispetto dei principi di sicurezza dei percorsi sperimentali, stabiliti dalle raccomandazioni ministeriali, con una integrazione sempre maggiore con i comitati etici unici regionali;
- con l’utilizzo di sistemi di valutazione dell’attività scientifica degli IRCCS secondo standard internazionali;
- e prevedendo regole comportamentali e l’adesione ad un codice di condotta che garantiscano la leale concorrenza e il corretto utilizzo delle risorse;

P) Prevedere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di proprietà intellettuale, anche mediante l'introduzione di un regime speciale e di semplificazione che tenga conto della natura giuridica degli IRCCS e delle finalità che gli stessi perseguono, misure idonee a garantire la tutela della proprietà intellettuale degli IRCCS, anche con riguardo al trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca;

Q) Disporre il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di IRCCS anche mediante l’abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con i decreti attuativi della presente legge. 

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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

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