APPROVATA LA LEGGE CONTRO IL CAPORALATO

Abbiamo finalmente approvato un provvedimento importante e atteso da tempo: la legge contro il caporalato, per fermare  una delle piaghe più gravi che affliggono l'agricoltura.

Secondo le stime di sindacati e associazioni di volontariato, il fenomeno del caporalato coinvolge quasi 400.000 lavoratori in Italia, italiani e stranieri, ed è diffuso in tutte le aree del Paese e in settori agricoli molto diversi, dal pomodoro alla viticoltura.

E' una piaga che va combattuta con energia e decisione, l’anno scorso avevo presentato un’interrogazione al Governo affinchè gli organi preposti alla vigilanza intervenissero a colpire chi nelle cooperative sfrutta i lavoratori, perché i consorzi vigilassero severamente e le cooperative seguissero modalità di selezione, assunzione e retribuzione corrette e in linea con le regole del nostro codice.

La norma approvata incide con  modifiche significative al quadro normativo penale attuale: riscrive la condotta illecita del caporale, indicando per chi recluta manodopera allo scopo di destinarla a lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento e per il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera reclutata sfruttando i lavoratori e approfittando dello stato di bisogno, una pena di reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Il datore di lavoro risponde del reato di caporalato (a prescindere dall’intervento del caporale) solo se sfrutta e approfitta dello stato di bisogno dei lavoratori.
La fattispecie aggravata del reato prevede la reclusione (da cinque a otto anni e multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato) quando il reato di caporalato è compiuto con violenza o minaccia. Se poi i lavoratori coinvolti sono superiori a tre, se uno o più sono minore di età, sono previste aggravanti con aumento della pena da un terzo alla metà.

L’indice dello sfruttamento prevede la presenza di una o più condizioni:
   1) retribuzioni difformi dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale o sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
   2) reiterata violazione dell’orario di lavoro, dei periodi di riposo, del riposo settimanale, dell’aspettativa obbligatoria, delle ferie;
   3) violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
   4) sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Viene inserito inoltre un fondo anti-tratta: i proventi delle confische ordinate a seguito di sentenza di condanna o di patteggiamento per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro sono assegnati al Fondo la cui operatività è estesa anche all'indennizzo delle vittime del reato di caporalato.

E' integrato e rafforzato il quadro normativo che  nel 2014 ha istituitola Rete del lavoro agricolo di qualità, finalizzata a rafforzare le iniziative di contrasto dei fenomeni di irregolarità che caratterizzano le condizioni di lavoro nel settore agricolo, attraverso la certificazione da parte delle aziende che vi aderiscono del possesso di requisiti di legalità e rispetto delle disposizioni vigenti. Completano il tutto, le misure per favorire il regolare trasporto dei lavoratori agricoli, attraverso convenzioni con la Rete e l’adozione di un piano di interventi per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori stagionali.



  Scarica allegato 1

Mino Taricco utilizza cookies tecnici e di profilazione e consente l'uso di cookies a "terze parti" che permettono di inviarti informazioni inerenti le tue preferenze.
Continuando a navigare accetti l’utilizzo dei cookies, se non desideri riceverli ti invitiamo a non navigare questo sito ulteriormente.

Scopri l'informativa e come negare il consenso. Chiudi
Chiudi
x
Utilizzo dei COOKIES
Nessun dato personale degli utenti viene di proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né sono utilizzati cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso di cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e scompaiono, lato client, con la chiusura del browser di navigazione) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito, evitando il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti, e non consente l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
L'utilizzo di cookies permanenti è strettamente limitato all'acquisizione di dati statistici relativi all'accesso al sito e/o per mantenere le preferenze dell’utente (lingua, layout, etc.). L'eventuale disabilitazione dei cookies sulla postazione utente non influenza l'interazione con il sito.
Per saperne di più accedi alla pagina dedicata

Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie.
Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

Consulta il testo del provvedimento