APPROVATA LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Approvato al Senato senza modifiche il DDL di conversione del decreto semplificazioni (DL 72/2022), un passaggio definitivo per la sua conversione in legge

Il provvedimento, composto da 47 articoli originari - di cui uno soppresso - suddivisi in III Titoli, cui se ne sono aggiunti 15 nel corso della conversione, dispone misure urgenti in materia di semplificazione fiscale e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. 

Il Titolo I reca disposizioni in materia di semplificazioni fiscali; 
il Titolo II riguarda le procedure di incasso e pagamento presso la Tesoreria dello Stato, oltre a disposizioni in materia economico-finanziaria e sociale;
il Titolo III reca misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, nonché disposizioni finanziarie e finali.

In particolare:
- l'articolo 1 apporta modifiche alla disciplina del controllo sul repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali ai fini dell'imposta di registro;
- l'articolo 2 stabilisce con norma di primo livello alcuni adempimenti cui sono tenuti i sostituti di imposta nella loro attività di assistenza fiscale;
- l'articolo 3 contiene numerose modifiche ai termini previsti dalla legge per alcuni adempimenti fiscali;
- l'articolo 3-bis, introdotto in conversione,  estende ulteriormente l'utilizzo del modello F24 per il pagamento di imposte, tasse e contributi in favore dello Stato e degli enti territoriali e previdenziali;
- l'articolo 4 modifica l'autorità competente a stabilire il domicilio fiscale di un contribuente in un Comune diverso da quello della residenza anagrafica o della sede legale, riconoscendo tale facoltà all'Agenzia delle entrate ed altre semplificazioni; 
- l'articolo 5 disciplina la destinazione dei rimborsi fiscali spettanti al defunto, modificando il testo unico concernente l'imposta sulle successioni e donazioni;
- l'articolo 6 prevede che, anche in caso di presentazione senza modifiche della dichiarazione precompilata mediante CAF o professionista, non venga effettuato il controllo formale sui dati;
- l'articolo 6-bis,  introdotto in conversione,  reca alcune norme volte a introdurre nuove modalità semplificate di comunicazione da parte dell'amministrazione finanziaria dell'esito negativo della procedura di controllo nei confronti del contribuente;
- l'articolo 6-ter, anch'esso introdotto in conversione,  consente al debitore, insieme alla procedura di riscossione coattiva con pignoramento o ipoteca di beni, di effettuare la vendita diretta di immobili, ove si tratti di immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, al valore determinato da perizia inoppugnabile effettuata dall'Agenzia delle entrate;
- l'articolo 7, modificato  in conversione,  chiarisce che la dichiarazione con cui si attesta la rispondenza al contenuto economico e normativo di un contratto di locazione a canone concordato, transitorio o per studenti universitari agli accordi definiti a livello locale possa essere fatta valere per tutti i contratti di locazione stipulati successivamente al suo rilascio;
- l'articolo 8 dispone l'applicazione del cosiddetto principio di derivazione rafforzata, secondo il quale la determinazione reddito d'impresa a fini dell'Imposta sul reddito delle società (IRES) è coerente con la rappresentazione contabile, in deroga alle norme del testo unico delle imposte sui redditi, alle microimprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria;
- l'articolo 9 abroga, al comma 1, la disciplina delle cosiddette società in perdita sistematica dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, mentre, al comma 2, abroga l'addizionale IRES per le imprese operanti nel settore degli idrocarburi, a decorrere dal periodo d'imposta 2021 (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020);
- l'articolo 10 contiene alcune semplificazioni in materia dichiarazione relativa all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) con specifico riferimento alla determinazione del valore della produzione netta costituente la base imponibile del tributo;
- l'articolo 11 rinvia al mese di febbraio i termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa per l'imposta sui redditi e l'IRAP, nonché per la messa a disposizione dei modelli dichiarazione, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati;
- l'articolo 12 ampia i casi di esonero dallo specifico obbligo di comunicazione telematica prevista per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere. Con la norma in esame tale obbligo non è più richiesto per le singole operazioni di importo non superiore a 5.000 euro;
- l'articolo 13 differisce al primo luglio 2022 il termine a partire dal quale si applicano le sanzioni per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere;
- l'articolo 14 estende da venti a trenta giorni il termine per la registrazione degli atti in termine fisso ai fini dell'imposta di registro;
- l'articolo 15 consente di estendere, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, le ipotesi di pagamento per via telematica all'imposta di bollo;
- l'articolo 16 riduce da 15.000 a 5.000 euro la soglia prevista per la trasmissione da parte di intermediari all'Agenzia delle entrate di specifici dati sulle operazioni di trasferimento da e verso l'estero di mezzi di pagamento ed elimina, allo stesso tempo, la necessità per l'intermediario di ricostruire quelle operazioni che, apparendo collegate fra loro come parti di un'unica operazione finanziaria, potessero determinare il superamento della soglia;
- l'articolo 17 elimina l'obbligo di comunicazione da parte della pubblica amministrazione e degli enti pubblici all'anagrafe tributaria degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati;
- l'articolo 18 estende: 
---- alla lettera a), l'esenzione dell'IVA alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie dalle case di cura non convenzionate e l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle prestazioni di alloggio rese (anche da soggetti diversi dalle case di cura non convenzionate) agli accompagnatori delle persone ricoverate e alle prestazioni di diagnosi, cura e ricovero che non siano esenti;
---- alla lettera b) estende l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggior comfort alberghiero diverse da quelle già esenti ai sensi della legislazione vigente, nonché alle prestazioni di alloggio rese all'accompagnatore delle persone ricoverate;
- l'articolo 19, in luogo di disporre che il modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali sia approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prevede che detta dichiarazione sia adottata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
- l'articolo 20 proroga al 31 luglio 2022 i termini per l'approvazione della delibera di adeguamento delle addizionali comunali all'Irpef da parte dei Comuni. Si prevede inoltre che per l'anno 2022, per i Comuni che non adottino e non trasmettano tempestivamente la delibera di adeguamento e possiedano aliquote addizionali differenziate per scaglioni, l'addizionale comunale all'Irpef si applichi sulla base dei nuovi scaglioni dell'Irpef e delle prime quattro aliquote vigenti nel Comune nell'anno 2021, con eliminazione dell'ultima;
- l'articolo 21 reca norme volte a realizzare una maggiore integrazione logistica tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, anche attraverso la gestione congiunta dei fabbisogni immobiliari;
- l'articolo 22 proroga al 31 dicembre 2026 l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile facoltativa IVA, in coerenza con la più recente evoluzione della normativa europea;
- l'articolo 23 al comma 1 modifica la disciplina che prevede un credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per i farmaci, inclusi i vaccini, con riferimento ai costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030; lo stesso articolo consente inoltre alle imprese di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito dell'attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica, ammissibili al credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative; il comma 8-bis dello stesso articolo 23 introdotto in conversione, dispone l'accreditamento su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla fondazione Enea Tech e Biomedical, delle risorse destinate a finalità e interventi per i quali il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base della vigente normativa, della fondazione stessa;
analogamente il comma 8-ter autorizza l'apertura del conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla società Arexpo S.p.A., su cui affluiscono le risorse rese disponibili in attuazione di accordi e nel quale la medesima società è autorizzata a effettuare operazioni di versamenti e di prelevamenti per le medesime finalità;
- l'articolo 24 estende al 2022 i correttivi in materia di Indici sintetici di affidabilità fiscale previsti per il solo 2020-2021, introdotti per contrastare gli effetti della pandemia sull'economia nazionale. La norma individua altresì, a regime, dei nuovi termini per l'approvazione e l'eventuale integrazione degli indici stessi.
- l'articolo 25 è stato soppresso;
- l'articolo 25-bis,  introdotto in conversione, reca una sospensione del termine per il computo dei centottanta giorni entro i quali gli uffici del Registro unico nazionale del terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei registri preesistenti, provvedono a richiedere agli enti già iscritti eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione;
- l'articolo 26 introduce una numerosa serie di modifiche alla disciplina delle agevolazioni fiscali e finanziarie previste dal codice del terzo settore (comma 1) e di quelle relative all'impresa sociale (comma 2), mentre il comma 3 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e individua le corrispondenti forme di copertura finanziaria;
- l'articolo 26-bis,  introdotto in conversione, estende al 31 dicembre 2022, in luogo del vigente 31 maggio 2022, il termine per l'applicazione inderogabile delle norme previgenti al nuovo codice del terzo settore, ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri di onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, in attesa della piena operatività del Registro unico del terzo settore;
- l'articolo 27 semplifica e aggiorna la disciplina del servizio di tesoreria dello Stato espletato dalla Banca d'Italia, anche in relazione al perseguimento dell'obiettivo dell'unitarietà della tesoreria statale;
- l'articolo 28 abroga la norma vigente che affida alla Banca d'Italia il servizio di tesoreria centrale dello Stato;
- l'articolo 29 modifica l'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice degli appalti), in relazione alle modalità di versamento in tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche, prevedendo in via esclusiva la modalità elettronica;
- l'articolo 30 apporta modifiche a numerose disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato;
- l'articolo 31 abroga la disciplina del vaglia cambiario, recata dagli articoli da 87 a 97 del regio decreto n. 1736 del 1933;
- l'articolo 32 apporta modifiche alla disciplina dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, prevista dal decreto legislativo n. 123 del 2011, al fine di adeguarla alle nuove definizioni inserite dal precedente articolo 30;
- l’articolo 33, profondamente modificato in conversione, interviene sulla disciplina sul contrasto al finanziamento di imprese produttrici di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo;
- l’articolo 34, modificato in conversione, dispone e disciplina il commissariamento di Sogin S.p.A;
- l’articolo 35, commi 1-3, proroga i termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), delle misure di aiuto fiscali automatiche;  al comma 4 proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno 2021; lo stesso articolo 35, al comma 5 dispone l’ulteriore proroga al 31 dicembre 2022 della permanenza in carica dei componenti delle commissioni consultive presso l’AIFA (la Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci e il Comitato prezzi e rimborso), scaduti lo scorso novembre; al comma 5-bis dello stesso articolo,  introdotto in conversione, si proroga, per i soggetti iscritti nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del SSN, pubblicato in data 12 febbraio 2018, il termine di validità della relativa iscrizione, fino alla pubblicazione, nell'anno 2022, dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 31 dicembre 2022; al comma 5-ter si proroga dal 31 luglio 2022 al 31 dicembre 2022 l'operatività della Commissione tecnica responsabile per l'istruttoria delle domande al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR);
- l’articolo 35-bis -  introdotto in conversione, reca una norma transitoria in materia di rapporti di lavoro dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA);
- l’articolo 36, comma 1 prevede, per i dipendenti delle amministrazioni centrali e delle altre amministrazioni che si servono del sistema di pagamento delle retribuzioni del Ministero dell’economia e delle finanze NoiPA, che l’individuazione dei beneficiari dell’indennità una tantum di 200 euro prevista dal D.L. n. 50/2022 avvenga mediante apposite comunicazioni tra il medesimo Ministero e l’INPS; il comma 1-bis, introdotto in conversione, dell'articolo 36 prevede un incremento, per gli anni 2022-2025, delle risorse finanziarie destinate all'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e alla Struttura tecnica di supporto operante presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance del medesimo Ministero (Oiv); lo stesso articolo 36, al comma 2, proroga al 31 dicembre 2022, con il consenso degli interessati e per il personale in servizio al 30 giugno 2022, la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari arruolati in relazione all’emergenza COVID-19; al comma 3, proroga al 31 dicembre 2022, per il personale in servizio alla data del 30 giugno 2022 e con il consenso degli interessati, la durata degli incarichi individuali a tempo determinato relativi a 10 funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica, conferiti ai sensi decreto-legge n. 221 del 2021; al comma 4, autorizza la copertura della spesa prevista per l’attuazione dei precedenti commi 2 e 3 per un importo pari a 6.298.685 euro per l’anno 2022 mediante l’utilizzo corrispondente delle risorse trasferite alla contabilità speciale, assegnata al direttore dell’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia;  il comma 4-bis, introdotto in conversione,  proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 la normativa transitoria che consente il conferimento - da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza (anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo), nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza;
- l’articolo 36-bis, introdotto in conversione,  consente in via transitoria l'elevamento, da parte delle singole regioni o province autonome, del numero massimo di assistiti in carico presso i medici di medicina generale aventi anche - nell'ambito del ruolo unico dell'assistenza primaria - un incarico ad attività oraria di 24 ore settimanali;
- l’articolo 37 elimina una lacuna della disciplina sull’amministrazione straordinaria, regolando le modalità di proroga del termine per la conclusione dei programmi previsti per evitare l’insolvenza o il fallimento delle imprese;
- l’articolo 37-bis, introdotto in conversione,  modifica le disposizioni concernenti la segnalazione, da parte dell’Agenzia delle entrate dei debiti IVA ai fini dell’emersione anticipata della crisi d’impresa, i termini entro i quali le segnalazioni citate sono inviate dalla medesima Agenzia, nonché i termini a decorrere dai quali le disposizioni in questione sono applicabili;
- l’articolo 38 reca alcune novelle alla disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui al D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230; 
l’articolo 38-bis, introdotto in conversione, novellando interamente l’articolo 157-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, disciplina la materia degli assegni per situazioni di famiglia;
- l’articolo 39, modificato alla Camera, dispone l’istituzione di un apposito Fondo a sostegno delle famiglie in particolare per l’offerta di opportunità educative volte al benessere dei figli, con una dotazione iniziale di 58 milioni di euro per il 2022; 
- l’articolo 39-bis, introdotto in conversione,  estende la disciplina "speciale" prevista con riguardo alla sessione 2020 anche alla prossima sessione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato; 
- l’articolo 40 aumenta da 180 a 270 giorni il termine entro il quale i venditori devono confermare le operazioni per l’acquisto con ecoincentivi (c.d. ecobonus) dei veicoli a basse emissioni;
- l’articolo 40-bis, introdotto in conversione,  reca una rimodulazione delle risorse destinate per il 2022 alla concessione di incentivi all’acquisto di veicoli elettrici;
- l’articolo 40-ter, introdotto in conversione,  introduce una procedura semplificata per gli adempimenti relativi ai recipienti a pressione contenenti gas di petrolio liquefatto (GPL) con capacità complessiva superiore a 13 metri cubi;
- l’art. 40-quater, introdotto in conversione,  sopprime, ai fini della fruizione di alcuni crediti di imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, l’obbligo del rispetto della normativa della disciplina europea degli aiuti di Stato di modesto importo (gli aiuti c.d. de minimis). Viene abrogato, inoltre, il termine del 1° maggio 2022 previsto per avvalersi della nuova disciplina della cessione del credito (che consente sempre alle banche ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti), consentendo in tal modo l’applicazione della semplificazione procedurale anche alle comunicazioni avvenute precedentemente a tale data; 
- l’articolo 41 incrementa, di 70 milioni di euro, le risorse finanziarie destinate al finanziamento annuale dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; 
- l’articolo 41-bis, introdotto in conversione, rende strutturale ed obbligatoria, a decorrere dal 1° settembre 2022 la procedura semplificata relativa alle comunicazioni di lavoro agile, attualmente prevista in via transitoria fino al 31 agosto 2022, in base alla quale i datori di lavoro privati comunicano in via telematica al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, senza obbligo di allegare l’accordo individuale;
- gli articoli 42 e 43 recano alcune misure per la semplificazione delle procedure di ingresso dei lavoratori stranieri;
- l’articolo 44, al fine di semplificare gli ingressi in Italia di lavoratori extra UE previsti annualmente da appositi decreti (decreti flussi), per il 2021 e il 2022 modifica la procedura di verifica circa l'osservanza dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell’assunzione di lavoratori stranieri;
- l’articolo 45, per consentire una più rapida definizione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro, autorizza il Ministero dell’Interno a utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, anche in deroga alle norme previste dal codice dei contratti pubblici, nel limite massimo di spesa di 5,7 milioni di euro per l'anno 2022; lo stesso articolo ai commi da 3-bis a 3-septies, introdotti in conversione,  prevede la soppressione delle commissioni mediche di verifica e il trasferimento delle relative funzioni all’INPS; ai commi da 3-octies a 3-decies, consente, ai soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, la facoltà di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato (comma 3-octies), prevedendo alcuni limiti applicativi per le imprese di assicurazione e di riassicurazione (commi 3-novies e 3-decies);
- l’articolo 46 reca, al comma 1, le disposizioni finanziarie per l’attuazione delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame, autorizzando il Ministro dell’economia e delle finanze apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ed al comma 2 dispone circa la data di applicazione di alcune modifiche normative in tema di contabilità di Stato che sono state introdotte dal provvedimento in esame;
- l’articolo 46-bis prevede che le disposizioni del decreto-legge in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti; 
- l’articolo 47 disciplina l’entrata in vigore del decreto-legge. 

Per maggiori approfondimenti, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si può consultare il Dossier dell'Ufficio Studi del Parlamento.

Mino Taricco utilizza cookies tecnici e di profilazione e consente l'uso di cookies a "terze parti" che permettono di inviarti informazioni inerenti le tue preferenze.
Continuando a navigare accetti l’utilizzo dei cookies, se non desideri riceverli ti invitiamo a non navigare questo sito ulteriormente.

Scopri l'informativa e come negare il consenso. Chiudi
Chiudi
x
Utilizzo dei COOKIES
Nessun dato personale degli utenti viene di proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né sono utilizzati cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso di cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e scompaiono, lato client, con la chiusura del browser di navigazione) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito, evitando il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti, e non consente l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
L'utilizzo di cookies permanenti è strettamente limitato all'acquisizione di dati statistici relativi all'accesso al sito e/o per mantenere le preferenze dell’utente (lingua, layout, etc.). L'eventuale disabilitazione dei cookies sulla postazione utente non influenza l'interazione con il sito.
Per saperne di più accedi alla pagina dedicata

Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie.
Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

Consulta il testo del provvedimento