APPROVATA LA PROPOSTA DI LEGGE A TUTELA DEGLI ORFANI DEI CRIMINI DOMESTICI

Approvata all'unanimità alla Camera la proposta di legge che intende rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani a seguito di un crimine domestico, figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti della vittima di un omicidio commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato; dalla parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata; da una persona che è o è stata legata da relazione affettiva o stabile convivenza con la vittima.
 
Le proposte sono:
- Gratuito patrocinio: si rafforza la tutela dei figli della vittima consentendo loro di avere il patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dai limiti di reddito. Il patrocinio gratuito coprirà il processo penale e i procedimenti civili conseguenti alla commissione del reato.
- Ergastolo anche all’omicida del coniuge: oggi l’articolo 577 del codice penale, che riguarda l’omicidio aggravato dalle relazioni personali, prevede, al comma 1, che venga applicato l’ergastolo solo per gli ascendenti e discendenti: con la nuova previsione, approvata con un emendamento del PD, l’aggravante si estende al coniuge, anche legalmente separato, alla parte dell'unione civile; e alla persona legata all'omicida da stabile relazione affettiva e con esso stabilmente convivente (attualmente l'omicidio del coniuge divorziato o della parte della cessata unione civile (viene invece punito con la reclusione da 24 a 30 anni).
- Risarcimento del danno: sequestro conservativo, si introduce l'obbligo per il pubblico ministero che procede per omicidio del coniuge o della parte dell'unione civile o della persona legata all'imputato da relazione affettiva o convivenza, di richiedere il sequestro conservativo dei beni dell'indagato
- Provvisionale e sequestro conservativo: il giudice in sede di condanna deve assegnare a titolo di provvisionale una somma pari almeno al 50 per cento del presumibile danno, che sarà liquidato poi in sede civile (si tratta di anticipare il risarcimento del danno senza dover aspettare l’avvio della causa civile in seguito alla sentenza di condanna).
- Indegnità a succedere: viene resa automatica la sua applicazione in caso di condanna per omicidio in ambito domestico, anche in caso di patteggiamento: sarà invece il giudice penale a dichiarare l'indegnità a succedere contestualmente alla sentenza di condanna.
- Pensione di reversibilità: viene sospeso il diritto alla pensione di reversibilità o indiretta, ovvero all'indennità una tantum della vittima a partire dall'iscrizione sul registro degli indagati (art. 335 c.p.p.), anticipando così gli esiti della sentenza di condanna: in caso di archiviazione o di sentenza definitiva di proscioglimento la sospensione viene meno e dovranno essere corrisposti gli arretrati. In caso di sospensione della pensione di reversibilità subentrano nella titolarità della quota del genitore indagato i figli minorenni o economicamente non autosufficienti che siano anche figli della vittima. 
- Stato, regioni e autonomie locali hanno il compito di promuovere e organizzare forme di assistenza delle vittime di reati intenzionali violenti e dei loro familiari (prevenzione della vittimizzazione, assistenza, diritto allo studio, monitoraggio etc…)
- Assistenza medico psicologica gratuita a carico del sistema sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al recupero ed al mantenimento del loro equilibrio psicologico. 
- Affidamento del minore orfano di crimini familiari: si modifica la legge sulle adozioni privilegiando la continuità delle relazioni affettive tra il minore e i parenti fino al terzo grado, e assicurando in quanto possibile, in presenza di fratelli o sorelle, la continuità affettiva tra gli stessi;
- Fondo: si incrementa di 2 milioni di euro, a decorrere dal 2017, la dotazione del Fondo di rotazione per le vittime della mafia, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, che viene destinato ora anche agli orfani per crimini domestici e ridenominato di conseguenza. Tale incremento è destinato all'erogazione di borse di studio per gli orfani, al finanziamento del loro reinserimento lavorativo e alla copertura delle spese per l'assistenza psicologica e sanitaria. 

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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

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