APPROVATA LA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE

Il 23 settembre il Senato ha approvato il Disegno di Legge per la riforma del processo penale, (con 177 voti a favore e 24 contrari)   nel testo già approvato, dopo un lungo e complesso confronto,  alla Camera dei Deputati .
Il testo approvato  con questo voto senza modifiche, che è adesso diventato legge, conferisce una serie di deleghe al governo per rendere più efficiente il processo penale in termini di rapidità, semplificazione, di risorse umane e digitalizzazione.

In particolare:

• si interviene sui termini di durata delle INDAGINI PRELIMINARI rimodulandoli in funzione della natura dei reati per cui si procede. Di portata innovativa è la previsione di criteri di priorità per l’esercizio dell’azione penale, prevedendo che gli uffici del pubblico ministero nell’ambito dei criteri generali indicati con legge del Parlamento, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre;
• il governo è delegato a riformare la disciplina dei RITI ALTERNATIVI, con effetti deflattivi del rito dibattimentale, al fine di estenderne l’applicabilità e renderli maggiormente appetibili. Nei casi di patteggiamento, qualora la pena detentiva superi i due anni, l’accordo tra imputato e pubblico ministero potrà estendersi anche alle pene accessorie e alla loro durata. Nei casi di rito abbreviato è previsto un ulteriore di sconto di pena di un sesto, rispetto allo sconto di un terzo già vigente qualora l’imputato non impugni la sentenza. In materia di giudizio immediato, infine, è previsto un incremento della possibilità di accesso ai riti premiali;
• sono estesi i casi di PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO ai reati puniti con pena edittale non superiore nel minimo a due anni, con l’obbligo tuttavia di precludere sempre l’accesso all’istituto nei casi di reati di violenza sulle donne e violenza domestica;
• anche la delega per la riforma del sistema delle IMPUGNAZIONI è ispirata da esigenze di deflazione del procedimento. In particolare, è prevista l’estensione delle attuali ipotesi di inappellabilità delle sentenze (di proscioglimento e di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa; di condanna al lavoro di pubblica utilità). Tutte le altre sentenze di condanna potranno sempre essere appellate dall’imputato mentre il Pubblico Ministero potrà appellarle solo qualora modifichino il titolo del reato o escludano la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscano una pena di specie diversa da quella ordinaria. Sarà ampliato l’ambito applicativo del concordato sui motivi in appello, mediante l’eliminazione di tutte le preclusioni all’accesso a tale istituto e, infine, sarà introdotta l’inammissibilità dell’appello per aspecificità dei motivi. 
Per quanto riguarda invece il giudizio in Cassazione, la delega prevede che la trattazione dei ricorsi avvenga con contraddittorio scritto senza l’intervento dei difensori facendo sempre salva la possibile richiesta delle parti di discussione orale;
• è prevista la delega a disciplinare le SANZIONI SOSTITUTIVE delle pene detentive brevi, ovvero: semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria, il cui ambito di applicazione sarà esteso. Infatti, le nuove pene sostitutive, saranno irrogabili entro il limite di 4 anni di pena e saranno direttamente applicate dal giudice della cognizione, alleggerendo così il carico dei giudici di esecuzione;
• la delega prevede la modifica della disciplina vigente dell’UFFICIO PER IL PROCESSO istituito presso i tribunali e le corti d'appello e il suo potenziamento, anche grazie ad un emendamento del relatore del Partito Democratico, Franco Vazio, che prevede, tra l’altro, 1.000 nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato. Ai fini della riforma il Governo è tenuto a prevedere: una compiuta disciplina dell’Ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito, individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure già previste dalla legge e prevedendo che agli addetti alla struttura siano attribuiti i compiti di coadiuvare uno o più magistrati al fine di accelerare la definizione dei processi e di provvedere all’innovazione tecnologica in modo da incrementare la capacità produttiva dell’ufficio. È prevista l’istituzione presso la Corte di cassazione nonché presso la Procura generale della Corte di cassazione, di una o più strutture organizzative denominate “Ufficio per il processo”, attribuendo agli addetti specifici compiti di supporto e contributo ai magistrati;
• sono previsti principi e criteri direttivi cui devono ispirarsi i decreti attuativi della delega in tema di PROCESSO PENALE TELEMATICO, affermando in generale il principio della obbligatorietà dell’utilizzo di modalità digitali tanto per il deposito di atti e documenti quanto per le comunicazioni e notificazioni. Il Governo è, inoltre, delegato a modificare il codice di rito al fine di prevedere la registrazione audiovisiva o l’audio registrazione per documentare l’interrogatorio, l’assunzione di informazioni e la testimonianza. Inoltre, saranno individuati i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all’atto del procedimento o all’udienza potrà avvenire a distanza o da remoto;
• a supporto del processo di digitalizzazione, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per l’innovazione tecnologica e per la pubblica amministrazione, sarà predisposto un PIANO TRIENNALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE della amministrazione della giustizia.
• con decreto del Ministro della giustizia sarà costituito, presso il Ministero della giustizia, il COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO per la consulenza e il supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione del procedimento penale. Con decreto del Ministro della giustizia potrà essere, infine, costituito e disciplinato il Comitato tecnico-scientifico per la digitalizzazione del processo;
• è prevista la possibilità di accesso ai programmi di GIUSTIZIA RIPARATIVA in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l’esecuzione della pena, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, previo consenso libero e informato della vittima e dell’autore del reato e della positiva valutazione da parte dell’autorità giudiziaria dell’utilità del programma. Il consenso sarà comunque sempre ritrattabile. Infine, è introdotta la DEFINIZIONE DI VITTIMA DEL REATO considerando tale anche il familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona. Per «familiare» saranno da intendersi: il coniuge, la parte dell’unione civile, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima.


Per maggiori approfondimenti  

- il testo approvato   

- ed il Dossier  dell’Ufficio Studi del Parlamento



 


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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

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