APPROVATA LA RISOLUZIONE DI MARZO 2016 IN TEMA DI AGRICOLTURA SOCIALE
Giovedì 7 Luglio 2016
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Provvedimenti
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Agricoltura
Approvata oggi in commissione agricoltura una risoluzione in tema di agricoltura sociale presentata a marzo scorso che richiedeva una definizione più puntuale della modalità di calcolo del 30% di fatturato per le cooperative sociali affinchè queste abbiano titolo per rientrare nella categoria. Sono stato primo firmatario della risoluzione insieme ai colleghi Prina, Lavagno, Dal Moro, Capozzolo, Fiorio, Antezza, Venitelli e Terrosi e sono molto soddisfatto dell'approvazione ottenuta.
La legge riconosce come operatori dell’agricoltura sociale le imprese agricole e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, il cui fatturato derivante dall’esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente, e nel caso in cui superi il 30% le medesime sono considerate operatori dell'agricoltura sociale in misura corrispondente al fatturato agricolo. Bisogna però tenere conto che per molte delle cooperative sociali impegnate nell’agricoltura sociale raggiungere e dimostrare tale rapporto tra fatturato complessivo e fatturato specifico in agricoltura è difficile, in quanto le attività sociali e socio-sanitarie hanno uno spazio nel loro funzionamento e quindi anche sul fatturato in molti casi maggiore economicamente rispetto alle attività agricole. In molti casi anche in queste cooperative sociali, al netto dell’assistenza socio-sanitaria agli ospiti, l’attività agricola è preponderante e quantitativamente paragonabile a quella di una media impresa agricola. Pertanto, per rapportare il trattamento delle cooperative sociali a quelle delle aziende agricole, avevo espresso la necessità d’individuare una definizione del fatturato a cui fare riferimento che permettesse di rapportare l’attività agricola alle attività di altri settori, così da fotografare meglio l’attività delle cooperative».
Per agricoltura sociale s’intende l’insieme di attività e servizi svolte da aziende agricole in risposta a bisogni locali in campo terapeutico, educativo, ricreativo, di inclusione sociale e lavorativa e di cooperative sociali che operano negli stessi ambiti di intervento attraverso attività agricole di coltivazione di fondi e di allevamento. Tanti sono gli ambiti pratici di intervento: formazione, co-terapia, collaborazione con i servizi socio-sanitari, servizi alla popolazione, verso bambini (agri-nidi, attività ricreative, campi scuola, centri estivi, ecc.) e anziani (attività per il tempo libero, orto sociale, fornitura di pasti, assistenza), recupero e assistenza di disagio e svantaggio, in generale attività volte al migliorare la qualità di vita.
Negli ultimi anni, molte cooperative sociali hanno avviato attività agricole come campo di lavoro per promuovere qualità di vita e opportunità di recupero per persone svantaggiate e bisognose, e molte aziende agricole hanno avviato, nella multifunzionalità delle loro aziende, attività di servizi in ambito socio sanitari ed educativo, in risposta ad esigenze delle comunità. La legge 18 agosto 2015, n. 141 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”, ha recepito questo orientamento definendo l’agricoltura sociale “aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate”. Il fatturato delle cooperative sociali comprende sovente contratti con la Pubblica Amministrazione per prestazioni di natura sanitaria e socioassistenziale, ma inserire le prestazioni socio sanitarie con la PA nel computo del fatturato per l’applicazione dell’articolo 2 comma 4 della legge, rischia di falsare completamente la valutazione dell’attività delle cooperative sociali. Rischia di precludere l’accesso al riconoscimento di agricoltura sociale a gran parte delle cooperative sociali che operano in campo agricolo da anni, lasciando fuori dall’ambito di applicazione della norma un mondo, quello della cooperazione sociale, che è considerato a buon titolo tra gli sperimentatori ed i creatori del concetto stesso di agricoltura sociale.
L’approvazione della risoluzione approvata “impegna il Governo a valutare ogni iniziativa per definire in modo puntuale, le modalità di calcolo del 30 per cento previste dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 141 del 2015, anche valutando la possibilità, per la eventuale decadenza del requisito, di prevedere che lo stesso sia insussistente quando venga meno nella media degli ultimi 3 anni, e prevedendo ai fini del succitato calcolo di escludere dal computo del fatturato delle cooperative sociali le prestazioni sanitarie e socioassistenziali verso la pubblica amministrazione” . Consentirà così di calcolare in modo puntuale il rapporto tra fatturato agricolo e fatturato complessivo, sulla base dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 141 del 2015 ed inoltre, di escludere dal computo del fatturato le prestazioni sanitarie e socioassistenziali verso la Pubblica amministrazione, per permettere un’effettiva valutazione del rapporto tra attività agricola ed attività in altri settori.