APPROVATE LE NORME SU OMICIDIO STRADALE

La Camera ha approvato, nella giornata di 28 ottobre 2015,  la proposta di legge, già approvata in un testo unificato dal Senato relativa alla introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali. 
Il provvedimento passa ora nuovamente all'esame dell'altro ramo del Parlamento.
Le modifiche al codice penale: 
- viene inserito nel codice penale il delitto di omicidio stradale (articolo 589-bis) attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa) il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell'evento mortale.
- introduzione di  reato di lesioni personali stradali. 
- riguardo ai criteri generali di computo delle circostanze e sono raddoppiati i termini di prescrizione per l'omicidio stradale.
Le modifiche al codice di procedura penale prevedono che in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici,  il prelievo coattivo possa essere disposto dal PM, che  deve comunque chiedere la convalida al GIP entro 48 ore, si prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di "omicidio colposo stradale" e l'arresto facoltativo in flagranza per il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime.
Le modifiche al codice della strada prevedono che:
alla condanna (o al patteggiamento) per i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali consegue la revoca della patente di guida;
nel caso di revoca della patente per le ipotesi più gravi di omicidio stradale, l'interessato non possa conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 15 anni dalla revoca (10 anni se al fatto ha concorso la condotta colposa della vittima). 
In alcuni casi il termine è elevato a 20 anni, in altri è portato a 30 anni (nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga o non abbia ottemperato agli obblighi di assistenza previsti); nel caso di revoca della patente per i reati di omicidio stradale (ipotesi meno grave) e di lesioni personali stradali gravi e gravissime, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di 5 anni dalla revoca. 
Sono inseriti anche l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali fra i reati per i quali è previsto il ritiro della patente di guida (cui è collegata, da parte del prefetto, la sospensione provvisoria della validità della patente stessa fino ad un massimo di 2 anni). Il prefetto può sospendere provvisoriamente la patente fino a 5 anni quando ravvisi fondati elementi di responsabilità del conducente; ad una sentenza di condanna non definitiva può conseguire la proroga della sospensione della patente fino a un massimo di 10 anni.

In allegato una scheda più dettagliata e il Dossier della Camera su provvedimento 


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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

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