APPROVATO ALLA CAMERA LA INTRODUZIONE DEL REATO DI TORTURA

Dopo il voto favorevole della Camera ( 244 si, 14 no e 50 astenuti ), finalmente il reato di tortura sembra avviarsi verso il traguardo per diventare "legge" in Parlamento.
L'introduzione di questo nuovo delitto, che tuttavia diverrà legge solo dopo che il Senato lo avrà approvato in via definitiva.


Cosa prevede il testo della legge approvata alla Camera
- Pesanti le pene contro chi tortura: la reclusione va da 4 a 10 anni;
- se poi a torturare è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio la pena è aggravata da 5 a 12 anni.
- L'istigazione alla tortura specifica vale solo per pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio.
- Prescrizione: se prima non interviene il processo, il reato si estinguerà in 20 anni.
- Non si potrà godere di alcuna immunità diplomatica;
- divieto assoluto di espulsione o respingimento verso paesi che praticano la tortura;
- qualsiasi dichiarazione o informazione estorta sotto tortura non sarà utilizzabile in un processo; varranno, però, come prova contro gli imputati di tortura.


Certamente ha pesato  la condanna inflitta all'Italia, per tortura, dalla Corte di Strasburgo per i gravissimi comportamenti che la polizia mise in atto nella scuola Diaz di Genova nella notte del 21 luglio 2001.


Ha pesato soprattutto sui tempi. Dopo lo "schiaffo" ricevuto da Bruxelles, forte è la richiesta che  il testo arrivi il prima possibile al Senato e che venga approvato.


 


http://www.deputatipd.it/blog/reato-di-tortura

Mino Taricco utilizza cookies tecnici e di profilazione e consente l'uso di cookies a "terze parti" che permettono di inviarti informazioni inerenti le tue preferenze.
Continuando a navigare accetti l’utilizzo dei cookies, se non desideri riceverli ti invitiamo a non navigare questo sito ulteriormente.

Scopri l'informativa e come negare il consenso. Chiudi
Chiudi
x
Utilizzo dei COOKIES
Nessun dato personale degli utenti viene di proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né sono utilizzati cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso di cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e scompaiono, lato client, con la chiusura del browser di navigazione) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito, evitando il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti, e non consente l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
L'utilizzo di cookies permanenti è strettamente limitato all'acquisizione di dati statistici relativi all'accesso al sito e/o per mantenere le preferenze dell’utente (lingua, layout, etc.). L'eventuale disabilitazione dei cookies sulla postazione utente non influenza l'interazione con il sito.
Per saperne di più accedi alla pagina dedicata

Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie.
Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

Consulta il testo del provvedimento