APPROVATO IL REATO DI TORTURA
Giovedì 6 Luglio 2017
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Provvedimenti
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Giustizia
Finalmente approvata la legge che introduce nel codice penale il reato di tortura, come richiesto dalla Convenzione ONU del 1984, ratificata dall'Italia con la legge n. 498/1988.
IN CARCERE
Il nuovo reato introdotto nel codice penale "punisce con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenze o minacce gravi, vale a dire agendo con crudeltà, causi sofferenze fisiche o traumi psichici a persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza ovvero che si trovi in situazione di minorata difesa, se il fatto è commesso con più condotte ovvero comporta un trattamento inumano o degradante per la dignità della persona".
Deve sussistere un nesso di causalità tra l'azione posta in essere dall'agente e le acute sofferenza fisiche ovvero il verificabile trauma psichico; la condotta deve essere stata connotata da almeno uno dei seguenti elementi: violenze, minacce gravi, crudeltà; la vittima deve trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni: essere persona privata della libertà personale; essere affidata alla custodia (o potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza) dell'autore del reato; trovarsi in situazione di minorata difesa.
AGGRAVANTE PER GLI AGENTI:
a) la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dell'autore del reato, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio; la pena prevista è in tal caso la reclusione da 5 a 12 anni (da 5 a 15 anni nel testo Camera);
b) l’avere causato lesioni personali comuni (aumento fino a 1/3 della pena), gravi (aumento di 1/3 della pena) o gravissime (aumento della metà);
c) la morte come conseguenza della tortura, due diverse ipotesi: di morte non voluta, ma conseguenza dell'attività di tortura (30 anni di reclusione, mentre nel testo della Camera era previsto l'aumento di due terzi delle pene); di morte come conseguenza voluta da parte dell'autore del reato (pena dell'ergastolo).
L'art. 1 della proposta di legge aggiunge, poi, al codice penale l'art. 613-ter con cui si punisce il reato proprio consistente nell'istigazione a commettere tortura commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, sempre nei confronti di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
DICHIARAZIONI ESTORTE NULLE. Qualsiasi dichiarazione o informazione estorta sotto tortura non è utilizzabile in un processo. Vale però come prova contro gli imputati di tortura.
STOP ESPULSIONI. Nessuno può essere espulso, respinto o estradato verso paesi dove vi sia il fondato rischio, tenendo anche conto della presenza di violazioni dei diritti umani gravi e sistematiche, che sia sottoposto a tortura.
NESSUNA IMMUNITÀ. I cittadini stranieri imputati o condannati per tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale non possono godere di immunità. Se richiesto, saranno estradati.
In allegato una scheda del provvedimento e di seguito la pagine del sito del Gruppo PD alla Camera dedicato al tema