Approvato l’emendamento alla legge di Stabilità sul gioco d’azzardo

E' stato approvato l’emendamento alla Legge di Stabilità 2016 sulla pubblicità del gioco d’azzardo. Sono molto soddisfatto, sono convinto della bontà dell’emendamento, in linea con l’Ordine del Giorno che con alcuni colleghi avevo presentato e che era stato approvato dall’aula nella seduta del 21 ottobre scorso. In quell'occasione, chiedevamo che il Governo, nella definizione delle norme attuative previste, dettasse condizioni tali da evitare la possibilità di messaggi pubblicitari connessi ai giochi con vincite in denaro, in particolare nelle fasce orarie cui accedono i minori, così come previsto dal decreto-legge n.158 del 2012. Come è stato in più occasioni ribadito, l’azzardo non è un gioco.

Con l’emendamento, si pongono regole e limiti chiari ad un settore ad alto rischio di dipendenza, contrastando l’economia illegale che vi si nasconde. Un passo decisivo vietare totalmente la pubblicità sui giochi in TV per canali dedicati ai minori e dalle 7 alle 22.00 sulle reti televisive generaliste. Fondamentale inoltre, lo stanziamento di 50 milioni di euro per la cura della ludopatia, la dipendenza da gioco d'azzardo che sempre più colpisce le fasce sociali deboli, mettendo a rischio il benessere di intere famiglie. Sulla querelle Stato/enti locali infine, si prevede l'istituzione di un tavolo entro aprile 2016, atto a decidere insieme requisiti e vincoli per l'apertura di sale gioco. Sono norme più stringenti delle stesse direttive europee: con il 2016 infatti, inizierà la riduzione delle slot machines, con limiti specifici decisi da Regioni e Comuni su tutto il territorio nazionale e aumenterà la tassazione del settore. 
La relazione tecnica che accompagna l'emendamento, depositato dal Governo in Commissione Bilancio alla Camera, specifica che «una pubblicità contenuta nelle severe modalità dettate dalla Commissione Europea dovrebbe impedire l'estensione ulteriore della platea dei giocatori e conservare la funzione informativa per coloro che vogliano conoscere le caratteristiche dell'offerta legale esistente». 

Stiamo parlando di un grande passo avanti per regolamentare il gioco e affrontare i rischi della ludopatia, affrontando anche in modo opportuno le troppe storture nella comunicazione su questi temi.

A seguire riporto il testo dell’emendamento nel dettaglio: 
«Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi da 4 a 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e fermo il divieto di pubblicità di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per contrastare l’esercizio abusivo dell’attività di gioco o scommessa e per garantire ai consumatori, ai giocatori e ai minori un elevato livello di tutela, inteso a salvaguardare la salute e a ridurre al minimo gli eventuali danni economici che possono derivare da un gioco compulsivo o eccessivo, la propaganda pubblicitaria audiovisiva di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro è effettuata tenendo conto dei principi previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione del 14 luglio 2014. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare, di concerto con il Ministro della salute, sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l’attuazione della citata raccomandazione. 
In ogni caso, è vietata la pubblicità: a) che incoraggi il gioco eccessivo o incontrollato; b) che neghi che il gioco possa comportare dei rischi; c) che ometta di rendere esplicite le modalità e le condizioni per la fruizione di incentivi o bonus; d) che presenti o suggerisca che il gioco sia un modo per risolvere problemi finanziari o personali, ovvero che costituisca una fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, piuttosto che una semplice forma di intrattenimento e di divertimento; e) che induca a ritenere che l’esperienza, la competenza o l’abilità del giocatore permetta di ridurre o eliminare l’incertezza della vincita o consenta di vincere sistematicamente; f) che si rivolga o faccia riferimento, anche indiretto, ai minori e rappresenti questi ultimi, ovvero soggetti che appaiano evidentemente tali, intenti al gioco; g) che utilizzi segni, disegni, personaggi e persone, direttamente e primariamente legati ai minori, che possano generare un diretto interesse su di loro; h) che induca a ritenere che il gioco contribuisca ad accrescere la propria autostima, considerazione sociale e successo interpersonale; i) che rappresenti l’astensione dal gioco come un valore negativo; l) che induca a confondere la facilità del gioco con la facilità della vincita; m) che contenga dichiarazioni infondate sulla possibilità di vincita o sul rendimento che i giocatori possono aspettarsi di ottenere dal gioco; n) che faccia riferimento a servizi di credito al consumo immediatamente utilizzabili ai fini del gioco. È altresì vietata la pubblicità di giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste nel rispetto dei principi sanciti in sede europea, dalle ore 7 alle ore 22 di ogni giorno. Sono esclusi dal divieto di cu al presente comma i media specializzati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, nonché le lotterie nazionali ad estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Sono altresì escluse le forme di comunicazione indiretta derivanti dalle sponsorizzazioni nei settori della cultura, dell’istruzione e della ricerca, dello sport, nonché nei settori della sanità e dell’assistenza».

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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

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