BIOTESTAMENTO: APPROVATO IL CONSENSO INFORMATO ALLA CAMERA

Approvata alla Camera la proposta di legge di iniziativa parlamentare sul testamento biologico, adesso il testo passa al Senato. 

La Legge approvata alla Camera  rafforza la relazione di cura tra il paziente e il medico, attraverso un'alleanza terapeutica, che nasce dall'incontro di due volontà, e che attraverso le DAT, le Disposizioni Anticipate di Trattamento,  il testamento biologico, si dota di uno strumento per consentire a ciascuno che la sua identità di persona venga salvaguardata anche nel caso di un'eventuale futura incapacità di decidere o impossibilità di esprimersi, così come peraltro avviene da anni in molti Paesi europei e non solo. 
Tutto questo in ossequio all'articolo 32 della Costituzione, che al secondo comma recita: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge. La legge non può in nessun violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. A questo principio questa norma si è attentamente attenuta.
Al paziente è riconosciuto il diritto di abbandonare le terapie, anche l'idratazione e la nutrizione artificiali, esonerando il medico da ogni responsabilità derivante dalla scelta di non sottoporsi a terapie, ma dispone che "il medico non ha obblighi professionali", il che significa che il medico può, ad esempio, rifiutarsi di sospendere alcune cure, interrompendo quindi di fatto la relazione medico paziente, aprendo quindi lo spazio alla sostituzione con una nuova relazione. 
L'articolo 1 che ne fissa i principi base, dispone che la presente legge tuteli il diritto alla vita, alla salute, ma anche il diritto alla dignità e all'autodeterminazione.

Ecco i 7 punti principali della proposta di legge:

CONSENSO INFORMATO: La legge tutela il diritto alla vita, alla salute, ma anche il diritto alla dignità e all'autodeterminazione, quindi il testo dispone che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Si promuove la relazione di cura e fiducia tra paziente e medico, nella quale sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari e conviventi o compagni. Il consenso informato è documentato in forma scritta. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, viene espresso mediante videoregistrazione o dispositivi che la consentano. La volontà espressa dal paziente può essere sempre modificata. 

NUTRIZIONE E IDRATAZIONE ARTIFICIALE: Ogni persona maggiorenne e capace di agire ha il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento, comprese la nutrizione e idratazione artificiali. Nutrizione e idratazione artificiali sono trattamenti sanitari in quanto consistono nella somministrazione su prescrizione medica di nutrienti mediante dispositivi sanitari e, di conseguenza, possono essere rifiutati o sospesi. 
   
ACCANIMENTO TERAPEUTICO, SEDAZIONE PROFONDA E ABBANDONO CURE: Viene sancito il divieto di accanimento terapeutico, riconosciuto il diritto del paziente all'abbandono terapeutico e viene espressamente garantita la terapia del dolore fino alla sedazione profonda continuata. Il testo della legge, così modificato durante l'esame in Aula, recita: "Il medico deve adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario. E' sempre garantita un'appropriata terapia del dolore e l'erogazione delle cure palliative. Nel caso di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili e sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente".

RESPONSABILITA' DEL MEDICO: Il medico è tenuto a rispettare la volontà del paziente di rifiutare il trattamento sanitario o rinunciarvi. Quindi, il medico è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere dal medico trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale e alla buone pratiche clinico-assistenziali. Introdotta poi una norma che riconosce di fatto al medico l'obiezione di coscienza, in quanto dispone che "il medico non ha obblighi professionali". Il che significa che il medico può, ad esempio, rifiutarsi di sospendere alcune cure, interrompendo però quindi di fatto la relazione medico paziente, e aprendo quindi lo spazio alla sostituzione con una nuova relazione . Infine, la legge sul testamento biologico deve essere applicata anche dalle cliniche e strutture sanitarie private. 
   
MINORI E INCAPACI: Il consenso informato è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall'amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore di età o legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno. Il minore, o incapace, ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e decisione e quindi deve ricevere informazioni sulle sue scelte ed essere messo in condizione di esprimere la sua volontà. 
   
DAT: ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari. Viene indicata una persona di fiducia (fiduciario) che ne fa le veci e lo rappresenta nelle relazioni con medico e strutture sanitarie. Le cosiddette Dat devono essere redatte in forma scritta (o videoregistrate a seconda delle condizioni del paziente) e vincolano il medico che è tenuto a rispettarne il contenuto. Le Dat sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. In caso di emergenza possono essere modificate o annullate anche a voce. Le Dat vengono inserite in registri regionali. 

PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE: Nella relazione tra medico e paziente, rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra paziente e medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi. La pianificazione delle cure può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia su richiesta del paziente o su suggerimento del medico.

in allegato una scheda sul provvedimento


  Scarica allegato 1

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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

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