BONUS PER OPERAI AGRICOLI

Il Decreto Sostegni Bis ha previsto di prorogare il bonus a favore di operai agricoli, oltre alle indennità da Covid 10 già introdotte con il Decreto - Legge 22 Marzo 2021 n. 41 - ovvero il Decreto Sostegni.

Tale bonus - previsto nella misura di 800 euro - potrà essere richiesto dagli operai agricoli a tempo determinato che abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di lavoro nel 2020 e che non siano, alla data di presentazione delle domande:
  • titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tranne per il contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità, come prevista nel Decreto legislativo 15 Giugno 20215 n. 81 art. 13
  • titolari di pensione
Mentre, per limiti di compatibilità con altre agevolazioni, non potrà essere corrisposto a coloro i quali ricevono già:
  • altri bonus e misure previste nel Decreto Sostegni, art. 10 e le sue proroghe previste nel Decreto Sostegni Bis
  • assegno ordinario di invalidità, previsto dalla Legge 12 Giugno 1984 n. 222
Ad erogare tali sussidi sarà l'INPS nel limite di spesa di 448 Milioni di euro per il 2021 e l'indennità ricevuta da ciascun lavoratore non concorrerà a formare reddito, così come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 22 Dicembre 1986 n. 917. Inoltre, per il periodo di fruizione di questi bonus non sarà previsto l'accredito di contribuzione figurativa, nè tantomeno il diritto di ottenere l'assegno familiare.

Il Decreto Legge 25 Maggio 2021, n. 73 ha disposto, nel dettaglio all'art. 69, la disciplina per l'erogazione dell'indennità una tantum per i lavoratori del settore agricolo

Scadenza: 30 Settembre 2021

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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

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