CANAPA: PRESENTATA INTERROGAZIONE IN COMMISSIONE AGRICOLTURA DEL SENATO

E’ stata presentata in Senato l’interrogazione attraverso la quale ho voluto sollecitare il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, oltre al Ministro dell’Interno e della Salute per fare chiarezza sulla disciplina che regola la coltivazione di Cannabis sativa L. a basso contenuto di Delta-9-tetraidrocannabinolo e Delta-9-trans-tetraidrocannabinolo (THC) soggetta o meno al Decreto del Presidente della Repubblica del 9 Ottobre 1990 n. 309. Un chiarimento necessario per non compromettere il lavoro di tutte le aziende agricole che hanno scommesso in questi anni sulla coltivazione della Canapa e che hanno bisogno di certezze sia sulle norme che sulla tipologia dei controlli, e anche necessario a tutte quelle nuove imprese che hanno iniziato a trasformare la canapa, utilizzando anche le infiorescenze per produrre alimenti, prodotti per cosmesi e altre finalizzazioni nel pieno rispetto delle norme, e prodotti valorizzanti il CBD, che rischiano senza un necessario chiarimento in merito a questo decreto di vedere messa a rischio la loro attività.

Risulta che sia stata raggiunta l’intesa Stato- Regioni su un Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministero della Transizione ecologica e con il Ministero della Salute, relativo alle piante officinali che recepisce quanto disposto dagli articoli 1 e  3 del Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali -  Decreto legislativo 21 Maggio 2018 n. 75, che al comma 4 dell’art. 1, recita : “la coltivazione delle piante di Cannabis ai fini della produzione di foglie e infiorescenze o di sostanze attive a uso medicinale è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 che ne vieta la coltivazione senza la prescritta autorizzazione da parte del Ministero della Salute” e detta formulazione potrebbe rischiare di essere in contrasto con la normativa comunitaria e con alcune sentenze della Corte di Cassazione, perché sembrerebbe introdurre una limitazione per la produzione e l’uso di alcune parti della pianta per uso officinale, limitazione che bloccherebbe l’impiego di alcune parti di pianta anche per usi quali profumeria o cosmesi che non comportano peraltro alcuna problematica sulla salute pubblica e ancora da alcuni pronunciamenti della Corte di Cassazione, infatti, risulterebbe come la disciplina del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 sia applicabile solamente alla cannabis sativa e derivati per destinazioni diverse da quelle elencate tassativamente dall’articolo 2, comma 2 della Legge 2 Dicembre 2016 n. 242 “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”, e come la Direttiva europea del 2002, all’articolo 17 “provveda a pubblicare sotto la designazione - catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole - tutte le varietà le cui sementi e materiali di moltiplicazione non sono soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione” tra le quali appunto la Cannabis sativa L.”.

Per questi motivi ho voluto, insieme ai miei colleghi, richiamare l’attenzione dei Ministri Patuanelli, Lamorgese e Speranza sulla necessità di chiarire come la coltivazione di cannabis sativa L., con THC inferiore o pari a 0.2%, nel rispetto della specifica normativa di settore non sia soggetta alla disciplina del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Ottobre 1990 n. 309, e come sia opportuno predisporre, in coerenza con il quadro normativo comunitario, una definizione normativa in ragione delle finalizzazioni cui è destinata la coltivazione della Cannabis sativa, in luogo dell’introduzione di limitazioni o divieti su singole parti della pianta, anche alla luce del fatto che tali restrizioni potrebbero comportare un indebito danneggiamento in tema di competitività delle nostre imprese agricole italiane del settore

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al Testo integrale dell’Interrogazione


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