CONVERSIONE DECRETO SEMPLIFICAZIONI PER L'AGRICOLTURA

Il decreto-legge, arricchito dalle integrazioni in sede di conversione, ha importanti contenuti agricoli :
 
- all’articolo 31, contenente disposizioni varie e semplificazioni per gli impianti di accumulo e fotovoltaici. In particolare il comma 5, modificato dalla Camera, introduce una eccezione al generale divieto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, di accedere agli incentivi statali, prevedendo che il divieto di accesso agli incentivi non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli.
Tali soluzioni in particolare devono essere innovative, con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione degli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione. L’accesso agli incentivi per tali impianti è inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l’impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate. Si prevede infine la cessazione dei benefìci qualora dall’attività di verifica e controllo risultasse la violazione delle predette condizioni.

L’articolo 31-bis, introdotto in sede di conversione, al comma 1 contiene disposizioni volte a riconoscere la qualifica di biocarburante avanzato ai sottoprodotti utilizzati come materie prime per l’alimentazione degli impianti di biogas utilizzati al fine di produrre biometano (attraverso la purificazione del biogas). I biocarburanti sono definiti avanzati se prodotti a partire dalle materie prime elencate nella parte A dell’Allegato 3 del decreto ministeriale 2 marzo 2018.

L’articolo 31-ter, introdotto in sede di conversione, modifica il comma 954 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), che reca una forma di incentivo per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola o di allevamento. La citata legge di bilancio per il 2019 ha infatti riaperto la possibilità di accesso agli incentivi del D.M. 23 giugno 2016 per gli impianti a biogas con potenza elettrica non superiore a 300 kW, facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto.
L’articolo aggiuntivo in esame modifica queste condizioni, specificando che le materie devono derivare “prevalentemente” dalle aziende agricole realizzatrici e nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

L’articolo 35-bis, introdotto in sede di conversione, disciplina gli accordi di foresta: in particolare la disposizione integra l’articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009, in materia di distretti produttivi e reti di imprese, introducendo i commi da 4-quinquies.1 a 4-quinquies.4, al fine di introdurre misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella filiera foresta-legno. La norma prevede tra l'altro che sia promossa la stipulazione di accordi di foresta nel territorio nazionale, quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al fine di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale, nonché per la conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi.

L’articolo 37-bis, introdotto in sede di conversione, al fine di prevenire la contaminazione del suolo dovuta all'utilizzo di alcuni tipi di correttivi nell'agricoltura, novella la disciplina dei fertilizzanti recata dal decreto legislativo n. 75 del 2010 al fine di precisare che, con riferimento ai cosiddetti “correttivi”, il gesso e il carbonato di calcio di defecazione non possono essere ottenuti da fanghi di depurazione.

L’articolo 56-ter, introdotto in sede di conversione, introduce alcune misure di semplificazione al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di agricoltura e pesca ricompresi nel PNRR e garantirne l'organicità.
La prima misura consente ad alcuni soggetti, relativamente al settore agricolo, il rilascio della perizia tecnica attestante che i beni strumentali acquistati dall'impresa possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi dei beni agevolabili in base agli allegati A e B della legge di bilancio per il 2017 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. I beni strumentali in questione sono quelli cha dànno diritto alla fruizione dello specifico credito d'imposta introdotto dalla legge di bilancio per il 2020. I soggetti abilitati al rilascio della perizia sono i dottori agronomi o forestali, gli agrotecnici laureati o i periti agrari.
La seconda misura stabilisce l'efficacia in tutto il territorio nazionale dell'accertamento eseguito da una regione rispetto alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della qualità di imprenditore agricolo professionale (IAP).

L’articolo 66-bis, introdotto in sede di conversione, reca alcune modificazioni e abrogazioni di disposizioni normative. Con riferimento agli ambiti di interesse della Commissione, si segnala il comma 7, che abroga il comma 4 dell’articolo 19 della legge n. 154 del 2016 relativa all’accesso da parte dei produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero caseari alle informazioni contenute nel fascicolo aziendale e nella banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica utilizzando le funzionalità inter alia del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
Inoltre il comma 11 abroga l’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 74 del 2018, che detta misure per l’implementazione di modalità di identificazione digitale e di archiviazione elettronica dello stesso SIAN.

In allegato la scheda dei contenuti agricoli del Dossier parlamentare 


  Scarica allegato 1

Mino Taricco utilizza cookies tecnici e di profilazione e consente l'uso di cookies a "terze parti" che permettono di inviarti informazioni inerenti le tue preferenze.
Continuando a navigare accetti l’utilizzo dei cookies, se non desideri riceverli ti invitiamo a non navigare questo sito ulteriormente.

Scopri l'informativa e come negare il consenso. Chiudi
Chiudi
x
Utilizzo dei COOKIES
Nessun dato personale degli utenti viene di proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né sono utilizzati cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso di cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e scompaiono, lato client, con la chiusura del browser di navigazione) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito, evitando il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti, e non consente l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
L'utilizzo di cookies permanenti è strettamente limitato all'acquisizione di dati statistici relativi all'accesso al sito e/o per mantenere le preferenze dell’utente (lingua, layout, etc.). L'eventuale disabilitazione dei cookies sulla postazione utente non influenza l'interazione con il sito.
Per saperne di più accedi alla pagina dedicata

Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie.
Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

Consulta il testo del provvedimento