CRISI DI GOVERNO : ADESSO COSA SUCCEDE ?

La crisi di governo si ritiene aperta quando viene meno il rapporto di fiducia del Governo con il Parlamento. 
Diventa ufficiale quando il potere esecutivo (il Governo) perde l’appoggio  e  quindi la fiducia  del Parlamento e, di conseguenza, della maggioranza che lo ha eletto,  o con le dimissioni del Presidente del Consiglio.

CRISI DI GOVERNO PARLAMENTARE
“Crisi di governo” è un termine spesso usato impropriamente, infatti, nel nostro ordinamento si indica con crisi parlamentare quando il Consiglio dei Ministri:
è colpito da una mozione di sfiducia da una delle due Camere del Parlamento;
non riesce ad ottenere il voto di fiducia iniziale;
in caso di voto contrario da parte di una delle Camere dopo aver posto la questione di fiducia su una questione.

CRISI DI GOVERNO EXTRAPARLAMENTARE
In tutti gli altri casi, ci si trova di fronte a una crisi extraparlamentare.
Questa sostanzialmente deriva da una crisi di natura politica, che si verifica ad esempio quando in parlamento non vi è più la maggioranza politica che ha portato a nominare determinati Ministri  o a perseguire determinate linee politiche. 
Le crisi extraparlamentari, sul piano pratico, determinano l'impossibilità per il governo di lavorare a causa dell'impossibilita di approvare i provvedimenti a tal fine necessari.

SOLUZIONI POSSIBILI ALLA CRISI DI GOVERNO
Quando si verifica la crisi di governo il Presidente del Consiglio chiede il confronto con il Presidente della Repubblica che è chiamato ad assumere la responsabilità  della situazione. 
Il confronto può portare ad ulteriori verifiche parlamentari o alle DIMISSIONI. 

Nel caso di DIMISSIONI dopo il colloquio nello studio del Presidente della Repubblica, il segretario generale del Quirinale legge alle telecamere (ma la sala stampa non dovrebbe essere aperta) il comunicato con cui si annuncia che il premier si è dimesso e il Presidente gli ha chiesto di rimanere in carica per gli affari correnti.

LE CAMERE
Il premier si reca normalmente, per cortesia istituzionale, alla Camera e al Senato per comunicare la decisione di dimettersi anche ai due Presidenti. La comunicazione verrà annunciata alle Camere con la lettura di una lettera del premier nella prima seduta di Aula utile. 
Le Camere da questo momento lavorano in 'regime di crisi, cioè possono esaminare e votare solo atti dovuti e urgenti e i provvedimenti su cui in Conferenza dei capigruppo si registra l'unanimità.

LE CONSULTAZIONI 
Immediatamente dopo il segretario generale della presidenza della Repubblica comunica anche l'avvio delle consultazioni. In questo caso il calendario di tali colloqui dovrebbe essere diramato in tempi brevissimi, a partire dai Presidenti emeriti (nel nostro caso Giorgio Napolitano he sarà molto probabilmente sentito al telefono) e poi a seguire i presidenti di Senato e Camera, e quindi i capigruppo accompagnati, se lo ritengono, dai leader di partito.

Il Presidente della Repubblica dopo aver ascoltato Presidenti emeriti e delle Camere e soprattutto i leader delle forze politiche e i capigruppo di Camera e Senato, in base alla gravità della situazione potrà adottare una delle soluzioni seguenti:
il rinvio alle Camere, cioè sottoporre il governo ad una ulteriore verifica del rapporto di fiducia sia in Senato che in Camera dei deputati;
nominare un nuovo governo, presieduto dallo stesso Presidente del Consiglio, ma modificando l’assetto dei Ministri ed eventualmente dei Ministeri;
nominare un nuovo Presidente del Consiglio all’interno della stessa maggioranza, oppure di una maggioranza politica diversa;
formare un Governo tecnico o di scopo con durata limitata al lasso di tempo che manca alle nuove elezioni.

NUOVO GOVERNO 
Se appunto durante le consultazioni si individua una maggioranza che intende sostenere un governo, nel confronto tra i partiti della costituenda maggioranza e il Capo dello Stato, si individua un presidente del Consiglio, che viene incaricato/a dal presidente della Repubblica. 
L'incarico è normalmente assunto con riserva, dal Presidente del Consiglio incaricato che informa del suo incarico i presidenti delle Camere, svolge suoi colloqui politici e infine torna al Quirinale con una lista di nomi per formare il governo. 
La lista dei ministri individuata dal premier viene da lui proposta, ma i ministri vengono nominati dal Capo dello Stato. 
Trovato l'accordo anche su questo, il segretario generale del Quirinale legge un comunicato nel quali si annuncia che il premier ha sciolto positivamente la riserva; poi viene letta la lista dei ministri. 
Nelle ore successive Presidente del Consiglio e Ministri giurano al Quirinale nelle mani del Capo dello Stato, poi scendono a palazzo Chigi per la prima riunione del Consiglio dei ministri. 
Nei giorni seguenti il giuramento il Presidente del Consiglio si reca alle Camere per tenere un discorso programmatico con il quale chiede la fiducia. Il dibattito e il voto deve essere fatto da entrambe le Camere. Dal momento della fiducia il governo è nel pieno delle sue funzioni.

Nel caso invece non sia possibile costituire una maggioranza in Parlamento si va verso lo  SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE
Se durante le consultazioni non si individua una maggioranza che voglia sostenere un governo, il Capo dello Stato ne prende atto e, sentiti i presidenti di Montecitorio e palazzo Madama come prescrive la Costituzione, scioglie le Camere. 
Con due decreti del presidente della Repubblica, controfirmati dal presidente del Consiglio, il Presidente scioglie le dunque le Camere, convoca i comizi elettorali e fissa la data della prima seduta delle Camere. 
Negli ultimi anni, per effetto della legge sul voto degli italiani all'estero, la data del voto è fissata non più tra 45 e 70 giorni dallo scioglimento delle Camere ma tra 60 e 70 giorni. 
Quando le Camere sono sciolte sono in regime di prorogatio, che può durare al massimo settanta giorni prima delle elezioni e venti dopo (entro tali termini viene fissata la prima seduta). 
In regime di prorogatio Camera e Senato possono varare solo ed esclusivamente provvedimenti "costituzionalmente dovuti, ovvero urgenti o indifferibili" e cioè conversione di decreti legge, ratifica di trattati internazionali, attuazione di obblighi comunitari. 

Per la costituzione del nuovo Governo il Presidente della Repubblica avvia con le caratteristiche sopra descritte le CONSULTAZIONI sino ad approdare alla definizione di un nuovo GOVERNO.

Il governo dimissionario resta in carica per gli affari correnti, in base a un ambito definito da una circolare di palazzo Chigi, fino a che, dopo le elezioni, non si sarà formato un nuovo governo: non esiste nessuna vacatio, nemmeno di un'ora, tra un governo e l'altro.

Per ulteriori indicazioni :


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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

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