DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA e WEB

Approvate dalla Camera le nuove norme sulla diffamazione a mezzo stampa con 295 sì, 3 no e 116 astenuti. Dopo una lunga discussione viene eliminata la reclusione in carcere per i giornalisti e prevede solo pene pecuniarie con l'obbligo di rettifica senza commento a favore dell'offeso.

La normativa va a modificare la legge n. 47 dell'8 febbraio 1948 e il codice penale in materia di diffamazione e ricomprende nel suo spettro d’azione anche le testate giornalistiche online e radiotelevisive.

Le principali novità :

Carcere - Per chi si macchia di diffamazione a mezzo stampa è prevista una multa che va da 5mila a 10mila euro. Nel caso, invece, che il fatto attribuito sia consapevolmente falso, la cifra è stata stabilita nell'intervallo tra 10 mila e 50mila euro. Alla condanna è associata la pena della pubblicazione della sentenza, mentre in caso di recidiva è prevista anche l'interdizione dall'esercizio della professione da uno a sei mesi. La rettifica tempestiva sarà valutata dal giudice come causa di non punibilità.

Norme soppresse - Tra le novità presentate nel ddl c'è anche la soppressione di due norme: quella in base alla quale è il direttore a rispondere degli articoli non firmati e quella sul cosiddetto "diritto all'oblio", il diritto cioè a eliminare dai siti e dai motori di ricerca le informazioni diffamatorie.

Privilegio in rivalsa  - A meno che non si tratti di diffamazione dolosa, quanto pagato dal direttore o dall'autore della pubblicazione a titolo di risarcimento del danneggiato avrà natura di credito privilegiato nell'azione di rivalsa nei confronti del proprietario o editore della testata.

Rettifica - Rettifiche o smentite, purché non inequivocabilmente false o suscettibili di incriminazione penale, devono essere pubblicate senza commento e risposta menzionando espressamente il titolo, la data e l'autore dell'articolo ritenuto diffamatorio. Il direttore dovrà informare della richiesta l'autore del servizio. Tempi e modalità della pubblicazione in rettifica variano a seconda dei diversi media. Se però vi è inerzia, l'interessato può chiedere al giudice un ordine di pubblicazione (per il cui mancato rispetto scatta una sanzione amministrativa da 8mila a 16mila euro).

Danno in base a diffusione - La nuova normativa prevede che il danno sarà quantificato sulla base della diffusione e rilevanza della testata, della gravità dell'offesa e dell'effetto riparatorio della rettifica. L'azione civile dovrà essere esercitata entro due anni dalla pubblicazione.

Responsabilità direttore - Fuori dei casi di concorso con l'autore del servizio, il direttore o il suo vice rispondono a titolo di colpa se vi è un nesso di causalità tra omesso controllo e diffamazione, la pena è in ogni caso ridotta di un terzo. È comunque esclusa per il direttore al quale sia addebitabile l'omessa vigilanza l'interdizione dalla professione di giornalista.

Segreto professionale - Novità anche per quanto riguarda i pubblicisti, che d'ora in poi potranno opporre al giudice il segreto professionale sulle proprie fonti, come avviene per i professionisti.

Querele temerarie - In caso di querela temeraria, il querelante può essere condannato anche al pagamento di una somma da mille a 10mila euro in favore della cassa delle ammende. Chi invece attiva in malafede o colpa grave un giudizio civile a fini risarcitori rischierà, oltre al rimborso delle spese e al risarcimento, di dover pagare a favore del convenuto un'ulteriore somma determinata in via equitativa dal giudice che dovrà tenere conto dell'entità della domanda risarcitoria.

La Legge torna ora al Senato per la quarta e speriamo ultima lettura parlamentare.


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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

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