DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE E SEMPLIFICAZIONI PER LE IMPRESE
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 66 del 20 marzo, il decreto-legge 20 marzo 2014,
n. 34 recante “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”.
Il decreto definisce la semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine, di contratto di apprendistato, di contratti di solidarietà ed in materia di documento unico di regolarità contributiva.
(art. 1) Per il contratto a termine prevede il passaggio da 12 a 36 mesi della durata del primo rapporto di lavoro a tempo determinato per il quale non è richiesto il requisito della cosiddetta causalità, fissando il limite massimo del 20% per l’utilizzo dell’istituto.
Viene inoltre prevista la possibilità di prorogare anche più volte il contratto a tempo determinato entro il limite dei tre anni, sempre che sussistano ragioni oggettive e si faccia riferimento alla stessa attività lavorativa.
(art. 2) Per il contratto di apprendistatosi prevede il ricorso alla forma scritta per il solo contratto e patto di prova (e non, come attualmente previsto, anche per il relativo piano formativo individuale) e l’eliminazione delle attuali previsioni secondo cui l’assunzione di nuovi apprendisti è necessariamente condizionata alla conferma in servizio di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo.
È inoltre previsto che la retribuzione dell’apprendista, per la parte riferita alle ore di formazione, sia pari al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento. Per il datore di lavoro viene eliminato l’obbligo di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l’offerta formativa pubblica, che diventa un elemento discrezionale.
(art. 4) Ulteriore intervento di semplificazione riguarda il DURC superando l’attuale sistema che impone ripetuti adempimenti burocratici alle imprese e a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, con òla nuova norma chiunque abbia interesse, può verificare con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili.
L'esito dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto-legge stesso.