DISPOSIZIONI . . .. . .. PROVINCIE >>> CONSIGLI COMUNALI
* Si stanno avvicinando le Elezioni Amministrative e l'iter della nuova legge sulle provincie che prevede norme sui numeri dei Consigli comunali ed emendamenti sui limiti di mandati è ancora ferma in Commissione Affari Costituzionali al Senato. * Il testo della Legge in discussione al Senato prevede infatti ( all’articolo 21 comma 5 ) la ridefinizione del numero di Consiglieri ed Assessori con il seguente testo sotto riportato. * Sono poi stati depositati emendamenti che autorizzano il terzo mandato per i comuni con meno di 3000 o di 5000 abitanti. La norma è attualmente in Commissione ed è bloccata da circa 3000 emendamenti. 13.03.2014 Nei giorni scorsi è stato nominato il nuovo relatore al Senato Francesco Russo, ed è ripartita la discussione sugli emendamenti. Dalle voci che stanno circolando in queste ore, qualora non si sblocchi l'ostruzionismo in atto, sembra prendere corpo la possibilità di una soluzione stralcio che comprenda comunque le norme per i Comuni, numero dei consiglieri e terzo mandato, e per i commissariamenti delle provincie. 02.03.2014 La sensazione fino a 20 giorni fa era di una possibilità di sblocco in tempi brevi, per essere approvata con modifiche entro marzo. Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia che a causa del duro ostruzionismo di L.N. e di F.I. il testo di Legge sarebbe stato comunque approvata in tempo per gli aspetti inerenti le province, ma che vi era il concreto rischio, contrariamente a quanto detto precedentemente, che potesse non arrivare in tempo per introdurre le modifiche delle norme per i comuni. Adesso il relatore in Commissione, il Sen. Pizzetti è stato nominato Sottosegretario e quindi dovrà essere sostituito. Speriamo in una veloce ripresa dei lavori. Faremo il possibile per arrivare in tempo.
Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni
CAPO V ORGANI E FUNZIONAMENTO DELLE UNIONI DI COMUNI. FUSIONI DI COMUNI
Art. 21. ORGANI E FUNZIONAMENTO DELLE UNIONI DI COMUNI. FUSIONI DI COMUNI
(Unioni e loro organi
5. All’articolo 16, comma 17, del decreto- legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti: «a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due; b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro».
7. All’articolo 46, comma 2, del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella giunta nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/allegati/documenti/Province.pdf