EMANATO DL 125 DI PROROGA E NUOVE MISURE CONTENIMENTO COVID
Venerdì 9 Ottobre 2020
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Provvedimenti
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Salute
E' stato emanato, lo scorso 7 ottobre ed è entrato in vigore l' 08/10/2020, il D.L. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"
Il D.L. interviene partendo da tre premesse :
- ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus;
- considerato che la curva dei contagi in Italia dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, e che sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus;
- ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
A ciò si aggiunge la necessità, per il Governo, di rafforzare alcune di quelle misure e, in particolare:
- di evitare una distonia tra legislazione nazionale e deliberazioni assunte da Regioni ed Enti locali;
- di imporre misure che favoriscano il distanziamento sociale e la protezione contro possibili contagi, anche occasionali;
Il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (articoli 1 e 5), prevede tra l'altro l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Le mascherine dovranno essere indossate nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto. Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Restano esclusi dagli obblighi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. L’uso della mascherina non sarà obbligatorio durante lo svolgimento dell’attività sportiva.
Questa è una misura che si aggiunge a quelle già previste per il contenimento dell’epidemia dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
Tutte le misure di contenimento previste dal suddetto decreto-legge (compresa quella sull’obbligo di indossare la mascherina) possono essere adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con ordinanza del Ministro della salute nelle more dell'adozione dei DPCM o con misure di carattere regionale sempre nelle more dell'adozione dei DPCM.
Quindi, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge n. 125 - che ha modificato il decreto-legge n. 19 aggiungendo una nuova misura di contenimento dell’epidemia - sarà adottato un DPCM che però non è ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che stabilirà (come annunciato) sanzioni pecuniarie in caso di mancato rispetto dell’obbligo di indossare la mascherina e altre norme attuative di quanto stabilito dal decreto-legge.
Il decreto-legge n. 125 prevede inoltre che le regioni possano introdurre misure restrittive rispetto a quelle disposte dai DPCM al fine di evitare che possano essere adottate misure di contrasto dell'epidemia meno restrittive di quelle adottate a livello nazionale.
Si ricorda che molte regioni hanno già introdotto l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina nei luoghi all’aperto prevedendo le relative sanzioni in caso di inosservanza dell’obbligo.
In allegato la scheda del provvedimento,
il testo del decreto
ed il Dossier dell'Ufficio Studi parlamentare