ESONERO CONTRIBUTIVO

E' stato pubblicato il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze che definisce i criteri e le modalitàà per la concessione dell'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi, nonchè dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 Giugno 1994 n. 509, e al decreto legislativo 10 Febbraio 1996 n. 103 Art. 1 Commi 20-22 della Legge 30 Dicembre 2020 n. 178

L'esonero dovrà essere richiesto ad un solo Ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria

L'art. 1, comma 20 della Legge 30 Dicembre 2020 n. 178 (cd Legge di Bilancio), per ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, ha istituito un Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza - di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 1996 - che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019.

Il fondo è destinato a finanziare l'esonero parziale dei contributi previdenziali complessivi dovuti per lo stesso anno, con esclusione dei contributi integrativi e dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, alle seguenti categorie di lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali entro la data di entrata in vigore della L. 178/2020:
  • lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell'AGO - gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri - e lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art.2, comma 26 della Legge n 335 del 1995 e che dichiarano redditi ai sensi dell'art. 53, comma 1, del DPR n. 917/1986. Sono compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato. L'esonero è riconosciuto relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l'anno di competenza 2021 da versare con le rate o gli acconti con scadenza ordinaria entro il 31 Dicembre 2021
  • professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza - di cui al decreto legislativo n 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996 - per la contribuzione previdenziale dovuta per l'anno 2021 da versare con rate o acconti in scadenza nel medesimo anno
  • medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla L. n. 3/2018, già collocati in quiescenza, a cui siano stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all'emergenza. L'esonero è riconosciuto relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l'anno 2021 da versare con le rate o gli acconti con scadenza ordinaria entro il 31 Dicembre 2021. L'esonero è riconosciuto limitatamente ai periodi in cui siano stati titolari di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti nel corso del 2020 ai sensi dell'art. 2-bis, comma 5, dl n. 18/2000, convertito, con modificazioni dalla Legge n27 del 2020
Per il riconoscimento dell'esonero i soggetti dovranno possedere congiuntamente i seguenti requisiti:
  • aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019
  • aver percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall'attività che comporta l'iscrizione alla gestione non superiore a 50.000 euro
Ai fini del riconoscimento dell'esonero i soggetti per il periodo oggetto di esonero dovranno soddisfare congiuntamente le seguenti condizioni:
  • non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponiblità
  • non essere titolari di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità
Per i liberi professionisti iscritti alle Casse private l'esonero riguarda i contributi previdenziali di competenza dell'anno 2021 ed in scadenza entro il 31 Dicembre 2021, con l'esclusione dei contributi integrativi.
Le istanze dovranno essere presentate entro il 31 Ottobre 2021 alle Casse

L'esonero sarà concesso nel limite di spesa complessivo di 2.500 milioni di euro per l'anno 2021


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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

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