ESPRESSO PARERE SULLA SCIA 2

Approvato stamattina il  parere della Commissione bicamerale per la Semplificazione e la trasparenza sulla cosiddetta Scia 2 .
Un provvedimento importante che va a completare un percorso avviato con l’approvazione da parte del Parlamento dell’articolo 5, comma 1, della legge 124/2015, la Legge delega recante riforma della pubblica amministrazione, che aveva visto un primo passo con l’approvazione del Decreto Legislativo n. 126 del 2016 (cd. SCIA 1)   http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/13/16G00140/sg%20   che dettava la disciplina generale applicabile alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), nonché quella relativa alle modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni.
Questo percorso ora fa un grandissimo passo avanti con questo provvedimento.
Nelle prossime settimane, acquisiti tutti i pareri previsti, il Consiglio dei Ministri approverà il Decreto Legislativo e partirà un percorso di attuazione per dare al nostro paese la possibilità di un grande passo avanti nel rapporto tra P.A. cittadini e imprese.
Il presente Schema di decreto legislativo, come detto predisposto in attuazione all’articolo 5 della L. 124/2015 (Legge Madia) contiene nel testo, in particolare:
-si procede ad una ricognizione dei procedimenti amministrativi vigenti per le diverse attività economiche e alla precisa individuazione dei regimi ad esse applicabili, attraverso la loro dettagliata elencazione in un’apposita tabella allegata (tabella A), che forma parte integrante del provvedimento ed è riferita ai settori del commercio, dell’edilizia, dell’ambiente e, in parte, della pubblica sicurezza;
-viene demandato ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo, l’adozione di un glossario unico in materia edilizia. Fino all’adozione di tale decreto le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare sul proprio sito un glossario che consenta l’immediata individuazione della caratteristica tipologica dell’intervento e del conseguente regime giuridico, indicando altresì i documenti necessari;
-viene previsto che il Comune, d’intesa Con la Regione, sentito il soprintendente, possa adottare deliberazioni volte a individuare zone di particolare pregio archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione l’esercizio dì una l’esercizio di una o più delle attività contemplate dallo schema, in quanto incompatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
- viene previsto che a ciascuna delle attività elencate nella tabella A si applica il regime amministrativo ivi indicato. Qualora per lo svolgimento dell’attività siano necessari diversi atti di assenso, segnalazioni o comunicazioni, si applica la concentrazione dei regimi amministrativi di cui all’art. 19-bis della L.241/90. Le attività private non elencate nella tabella, anche in ragione della loro specificità territoriale, ma riconducibili a quelle elencate,  possono essere ricondotte dalle amministrazioni a quelle corrispondenti presenti nella tabella stessa;
- vengono apportate una serie di modifiche sulla semplificazione dei regimi amministrativi in materia di edilizia (di cui al DPR 380/2001, T.U. in materia edilizia),tra cui in particolare:
-viene abolita la comunicazione inizio lavori (CIL), con la riconduzione degli interventi fino ad ora ad essa assoggettati nell’ambito dell’attività edilizia libera;
-viene previsto quale regime ordinario a cui assoggettare gli interventi quello della  comunicazione inizio lavori asseverata (CILA) e sono quindi individuati espressamente i casi in cui occorre invece la SCIA;
-viene abolita la denuncia di inizio attività (DIA) in alternativa al permesso di costruire, sostituita da una SCIA con inizio posticipato dei lavori;
-viene semplificato il procedimento relativo al certificato di agibilità, prevedendo una apposita segnalazione certificata di agibilità e sono modificate le norme sul collaudo statico;
- vengono sostituite le disposizioni contenute nell’articolo 245 del codice dell’ambiente (D.Lgs 152/2006), con l’introduzione di una nuova disciplina in materia di procedure di bonifica nei siti contaminati da parte del soggetto estraneo alla potenziale contaminazione, al fine di incentivare questo tipo di interventi.

in allegato il dossier sul provvedimento ed il testo del parere


  Scarica allegato 1
  Scarica allegato 2

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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

Consulta il testo del provvedimento