FINE DEL RITO ABBREVIATO PER I DELITTI EFFERATI

Fine degli sconti di pena per delitti come omicidi, stupri e altri atti violenti che prevedono come pena l'ergastolo.
 
Il provvedimento approvato alla Camera è il risultato di un approfondito dibattito, al termine del quale si è deciso di tornare alla soluzione adottata della riforma del nuovo codice di procedura penale del 1989.
La disciplina prevede il divieto di accesso al rito abbreviato per tutti i reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo. 
Fino all'approvazione definitiva di questa legge con il voto del Senato, anche in caso di delitti di sangue particolarmente efferati, il nostro codice  prevede uno sconto di pena “secco” per il solo fatto che l’imputato abbia fatto ricorso al giudizio abbreviato, cosa che può portare a condanne decisamente irrisorie rispetto alla gravità, all’efferatezza, alla crudeltà di alcuni delitti.

 
LE PRINCIPALI NOVITA'
     1) Si esclude l’applicabilità del rito abbreviato qualora si proceda per delitti, di particolare gravità, per i quali la legge preveda la pena dell’ergastolo.
     2) La richiesta di rito abbreviato può essere effettuata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento.
     3) La richiesta di rito abbreviato può essere avanzata anche nel corso del dibattimento qualora, all’esito dell’istruzione dibattimentale, il PM ha derubricato il reato ad uno, meno grave, per il quale non sia prevista la pena dell’ergastolo.
     4) In relazione ai reati di competenza della corte di Assise, sempreché per gli stessi non sia prevista la pena dell’ergastolo, il giudizio abbreviato si svolge dinanzi a quest’ultima.
     5) Si ridisegna, per i reati contro la persona, il bilanciamento delle circostanze: in tema di concorso di circostanze aggravanti nei delitti contro la persona, quali l’aver agito per motivi abietti o futili, l’aver adoperato sevizie o l’aver agito con crudeltà verso le persone, eventuali circostanze attenuanti che dovessero concorrere non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti ai fini della commisurazione della pena, questo  per evitare che le aggravanti quali la crudeltà o i futili motivi, possano “soccombere”, venendo di fatto annullate, andando, in questo caso si, nel computo processuale, a grave nocumento della vittima e  dei suoi familiari.
 
NOTA A MARGINE
Che cos’è il GIUDIZIO ABBREVIATO (artt. 438-443 c.p.p.): il giudizio abbreviato è un procedimento penale speciale nel quale su richiesta dell'imputato non si procede al dibattimento e in caso di condanna l’imputato ottiene uno sconto di pena pari ad un terzo, in caso sono comminati 30 anni, nel caso di ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita la pena dell'ergastolo.

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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

Consulta il testo del provvedimento