FONDO PER LA RICERCA IN CAMPO ECONOMICO E SOCIALE

E' stato registrato dalla Corte dei Conti il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca che definisce le modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse del "Fondo per la ricerca in campo economico e sociale" - istituito dall'art. 1, comma 554, della Legge 30 Dicembre 2020, n. 178, con una dotazione di 8.5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 - con l'obiettivo di ampliare la conoscenza dei fenomeni e delle dinamiche economiche e sociali, con particolare riguardo alle aree territoriali con minor grado di sviluppo e alle conseguenze economiche e sociali dell'emergenza sanitaria da COVID-19

Il decreto stabilisce che possano presentare domanda le Fondazioni, le Associazioni, gli organismi di ricerca e ogni altro soggetto di diritto privato senza scopo di lucro iscritti nella sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche denominata "Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca" che svolgano, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche e tecniche non connesse a specifici e immediati obiettivi industriali o commerciali.

I progetti potranno essere individuali (presentati da un unico soggetto) o congiunti (presentati da due o tre soggetti) e saranno valutati e selezionati da una Commissione composta da un massimo di cinque esperti tecnico-scientifici e professionali, nominata con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca.

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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

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