FONDO PER LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI

Fondo istituito con il decreto-legge 19 Maggio 2020, n. 34, art. 43 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", con una dotazione di 300 milioni di euro.

Il Fondo acquisisce partecipazioni di minoranza, nel capitale di rischio di imprese con sede legale e operative sul territorio nazionale in difficoltà economico-finanziaria che propongono un piano di ristrutturazione per garantire la continuità di impresa e salvaguardare l'occupazione e finanzia programmi di ristrutturazione anche attraverso il trasferimento di impresa

Sarà indirizzato ad:
  • imprese che hanno avviato un confronto presso la struttura per la crisi d'impresa del Ministero dello sviluppo economico
  • imprese in difficoltà economico finanziaria: ai sensi degli orientamenti comunitari (paragr. 2.2 della Comunicazione 2014/C 249/01 oppure con flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (stato di difficoltà non ai sensi del paragrafo 2.2 della Comunicazione 2014/C 249/01
  • imprese che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: titolari di marchi storici di interesse nazionale, società di capitali con numero di dipendenti superiore a 250 (dato consolidato comprensivo dei lavoratori a termine, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, impiegati in unità locali dislocate sul territorio nazionale), detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, indipendentemente dal numero degli occupati
Per accedere al Fondo le imprese dovranno proporre un programma di ristrutturazione finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla prosecuzione dell'attività d'impresa, che indichi le capacità imprenditoriali della compagine sociale, la situazione di crisi economico-finanziaria in essere, i costi del progetto di ristrutturazione, le azioni che si intenderanno attivare per sostenere la continuità e lo sviluppo dell'attività, ripristinare la redditività e ridurre gli impatti occupazionali.

Tra queste ultime potranno rientrare, a titolo esemplificativo, i processi di riqualificazione e riallocazione degli addetti, scelte di innovazione organizzativa e tecnologica finalizzate alla digitalizzazione e alla valorizzazione delle risorse umane o funzionali alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, forme socialmente responsabili di gestione di eventuali esuberi di personale e le eventuali opportunità offerte ai dipendenti di presentare una proposta di acquisto dell'impresa e ad ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi

Nel caso di imprese con almeno 250 dipendenti impiegati sul territorio nazionale, agli interventi nel capitale di rischio dell'azienda richiedente potranno aggiungersi, su richiesta del beneficiario, contributi a fondo perduto commisurati agli impegni occupazionali assunti.

Gli incentivi per il sostegno all'occupazione saranno previsti a fronte di programmi che prevedano il mantenimento di una percentuale non inferiore al 70% dei posti di lavoro dell'impresa in situazione di difficoltà economico finanziaria

Il contributo sarà concesso nella misura massima di 5.000 euro l'anno, per un massimo di tre anni, per ogni singolo dipendente dell'impresa a cui sarà garantita la stabilità occupazionale nell'ambito del programma di ristrutturazione.

In caso di mantenimento di un numero superiore di dipendenti dell'impresa, al contributo di 5.000 euro saranno applicate riduzioni pari al:
  • 10% nel caso in cui la stabilità occupazionale sia comunque garantita ad una percentuale pari o superiore al 90% del totale dei dipendenti dell'impresa
  • 30% nel caso in cui la stabilità occupazione sia garantita ad una percentuale pari o superiore all'80% ed inferiore al 90% del totale dei dipendenti
  • 50% nel caso in cui la stabilità occupazione sia garantita ad una percentuale pari o superiore al 70% ed inferiore all'80% del totale dei dipendenti
Al termine del periodo di fruizione del contributo, l'impresa beneficiaria sarà tenuta a garantire la stabilità occupazione del personale e a mantenere gli stessi livelli occupazionali per ulteriori 2 anni.

Nel caso in cui l'impresa abbia sede o unità produttiva in aree del Paese svantaggiate dal punto di vista economico e produttivo per le quali siano previste particolari agevolazioni come le Zone economiche speciali, l'incentivo sarà incrementato del 50% per lavoratore e la durata sarà aumentata di due anni.

Il Decreto del 20 Gennaio 2021 stabilisce l'apertura dello sportello per le domande a partire dal prossimo 2 Febbraio 2021

Per presentare la domanda: clicca qui

In allegato: Decreto direttoriale del 20 Gennaio 2021


  Scarica allegato 1

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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

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