FONDO PER LO SVILUPPO E LA CAPILLARE DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA

In queste settimane molti amministratori mi hanno chiesto informazioni sull’esito del bando connesso al Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva ai sensi dell'articolo 64, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134.


Purtroppo mi duole informare che a seguito di ricorso avanzato dalla Regione Veneto avanti alla  Corte Costituzionale, che è stato accolto  con sentenza depositata il 31 ottobre u.s., è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del citato articolo 64, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134.


Tale articolo istituiva presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il "Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva" per cui era stato emesso il bando per la presentazione dei relativi progetti.


Secondo la Corte la previsione di finanziamenti a destinazione vincolata può divenire strumento indiretto di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché fonte di sovrapposizione fra politiche e indirizzi del governo centrale e locale.


La Consulta ha pertanto stabilito l'illegittimità del Fondo del governo per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o la ristrutturazione di quelli esistenti.


 


Preso atto della sentenza, il Dipartimento per lo Sport sta lavorando per valutare nuovi strumenti di agevolazione e supporto in materia di impiantistica sportiva e per le politiche attive per lo sport.


 


Purtroppo al momento non ci sono novità ma terremo informati sugli sviluppi


 


In allegato la sentenza della Corte


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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

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