GENOVA PUO' ASPETTARE, IN ARRIVO IL CONDONO ISCHIA . . .

Dopo settimane di tira e molla sul decreto Genova, nelle quali il Ministro Toninelli sembrava più animato da una sorta di volontà di giudizio o di vendetta, in “nome del popolo”, sostituendosi alla Magistratura che dovrà accertare fatti e colpe e punizioni, ed ergendosi a “giudice” , senza verifiche né prove , un po’ a sensazione,  invece di dedicarsi a ciò che avrebbe dovuto occupare sin da subito il suo temo e le sue energie, cioè occuparsi della viabilità e della ricostruzione, della rinascita economica della città, del sostegno a tutte le attività economiche e dei lavoratori, abbiamo finalmente potuto prendere visione del tanto atteso decreto.

Ed ecco che tra le altre è emersa una straordinaria sorpresa 

-- all’articolo 25,  che riporto integrale :

ART. 25. (Definizione delle procedure di condono). 

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente decreto, i Comuni di cui all’articolo 17, comma 1, definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2003, n. 326, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la definizione delle istanze di cui al presente arti-colo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2. I comuni di cui all’articolo 17, comma 1, provvedono, anche mediante l’indizione di apposite conferenze dei servizi, ad assi-curare la conclusione dei procedimenti volti all’esame delle predette istanze di condono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Il procedimento per la concessione dei contributi di cui al presente decreto è sospeso nelle more dell’esame delle istanze di condono e la loro erogazione è subordinata all’accoglimento di dette istanze.

Cioè contrariamente alle regole e agli interventi a seguito del terremoto che interessò Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nel 2016, che prevedevano che potessero essere oggetto di richiesta di contributi anche immobili oggetto di abusi parziali o totali, ma SOLO a condizione che gli stessi fossero sanabili (non condonabili ! ) ai sensi dell’articolo 36 del Testo Unico dell'Edilizia (articolo 10), nel Decreto Genova questo articolo per il terremoto dell’Ischitano del 2017, prevede di fatto un CONDONO TOMBALE e la possibilità anche per immobili abusivi di poter ricostruire con soldi pubblici. 

Infatti le procedure di domande presentate nell'85, nel 94 e nel 2003, si dice in legge, che saranno valutate TUTTE con le procedure previste per il condono dell''85,  la differenza è abissale perché il condono '85, non esistendo ancora molte norme a tutela paesaggio e contro abusi erano a maglie molto più larghe, tant'è che se ci sono 28.000 domande giacenti non è perché non le hanno ancora guardate, ma perché non era possibile sanarle. Facendo esclusivo riferimento alla sanatoria dell'85 si potrà sanare quasi tutto.

Sono comprese le opere abusive che avevano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria e anche ampliamento superiore a 750 metri cubi , sono comprese opere eseguite da condannati con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis (associazione di tipo mafioso), 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del Codice penale o da terzi per loro conto, ovvero opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. 

Un regalo straordinario per i titolari delle 27-28.000 pratiche di condono edilizio pendenti e le 600 case colpite da ordine di demolizione dal 2009, ignorando anche la sentenza della Corte costituzionale ha già dichiarato illegittimo il cd. condono campano del 2017. 

QUESTO GOVERNO FACENDO RISORGERE UNA NORMA DEL 1985 SANA DI FATTO TUTTO CIO' CHE PER LEGGE ATTUALE NON SI POTREBBE SANARE. 
UN BELLISSIMO CONDONO TOMBALE CHE PERMETTERA' ANCHE DI OTTENERE CON QUESTO  CONTRIBUTI PUBBLICI. 

Uno scempio oltre che edilizio anche culturale, tanto per ribadire la loro coerenza ed honesta, da sempre ostentata e sbattuta in faccia a chiunque dai 5 Stelle e non solo negli anni passati, e tutto per un po’ di consenso …

Per maggiori approfondimenti :


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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

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