GREEN PASS: LE NUOVE REGOLE DAL 6 AGOSTO

Il 6 agosto entra in vigore il Green Pass.

Come previsto dal  decreto 105 del 23 luglio 2021 dal 6 agosto quindi bisognerà presentare il green pass per accedere a ristoranti al chiuso, palestre, piscine, centri termali e altri luoghi dove c’è il rischio di assembramento, come cinema, teatri, sale da concerto, stadi o palazzetti sportivi. Il green pass è necessario anche per eventi, convegni e congressi.

Nella serata di oggi è stato approvato in Consiglio dei Ministri anche un nuovo decreto che introduce misure urgenti, a partire dal 1° settembre 2021, per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, dell’università e dei trasporti.

Il Green Pass è un documento, rilasciato dal Ministero della Salute, che attesta che il possessore ha avuto il Covid e ne è guarito, oppure si è sottoposto a tampone in tempi recentissimi, ed è risultato negativo al virus, o infine che è stato immunizzato con una o due dosi di uno dei vaccini autorizzati dalle Autorità Sanitarie e dall’Unione Europea. 

E' uno strumento pensato per contenere il diffondersi del virus Sars-Cov-2 senza dover rinunciare al ritorno alla normalità, introdotto dal Governo, anche a seguito del via libero definitivo dell’Unione Europea, per tutelare il prevalente l’interesse della collettività e rendendo quindi obbligatorio il certificato.
Il Parlamento Europeo infatti in seduta plenaria ha approvato il nuovo Regolamento sul Digital Covid Certificate, che dal primo luglio di fatto coincide con il green pass nostrano, e che permette di spostarsi (quasi) liberamente tra i Paesi di area Schengen. 

Lo stato di emergenza è stato prorogato fino a fine anno, ed è stato introdotto un prezzo calmierato per l’effettuazione dei tamponi.

Il green pass è costituito da un QR Code, che può essere stampato su carta o in formato digitale sul proprio smartphone, che deve essere esibito per il controllo alle persone autorizzate.

Gli unici soggetti autorizzati a chiedere l’esibizione del green pass sono:
i pubblici ufficiali,
il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto in apposito elenco, tenuto – anche in forma telematica – dal prefetto competente per territorio (art. 3, comma 8, legge n. 94/2009, n. 94),
i titolari, o loro delegati, delle strutture recettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19,
il proprietario o il legittimo detentore, o loro delegati, di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso della certificazione verde,
i gestori, o loro delegati, delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso della certificazione.
Il titolare del trattamento è il Ministero della Salute, in persona del ministro pro tempore, ed è presso di lui che pertanto andranno indirizzati eventuali reclami ed esercitati i propri diritti previsti dal GDPR in materia di trattamento dei dati.

Il green pass si ottiene in presenza di una di queste tre condizioni, alternative tra loro:
1. Aver avuto il Covid ed esserne guariti: in questo caso in certificato avrà validità di sei mesi a decorrere dalla data di emissione;
2. Aver effettuato un tampone rapido o molecolare risultato negativo nelle 48 ore precedenti l’utilizzo del certificato: in questo caso la validità è limitata all’evento per cui viene esibito;
3. Aver ricevuto almeno una dose di vaccino. In questo caso il pass si ottiene dopo quindici giorni dalla prima dose, o immediatamente dopo la seconda, ed ha validità di nove mesi a partire dalla seconda dose.

Per approfondire :

e in allegato:
- il decreto 105 del 23 luglio 2021
- la Circolare che precisa le casistiche che sono esentate dal Green Pass


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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

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