GRUPPI AZIONE LOCALI: INTERROGAZIONE URGENTE

Abbiamo presentata con i colleghi Luigi Dallai, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Paolo Petrini, Simonetta Rubinato, Maria Amato, Giuseppe Romanini, Marilena Fabbri, Roger De Menech, Marialusia Gnecchi, Ludovico Vico, Umberto D’Ottavio, Marco Di Maio, Gessica Rostellato, Edoarco Patriarca, Chiara Gribaudo, Marco Carra, un’interrogazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze relativa all’impatto del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica sul quadro normativo comunitario che regola l’attività dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e rischia di comprometterne o limitarne l’azione.  .
Il Reg.UE n.1303/2013 all’art.32 c.2 precisa che i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono strumenti di attuazione dello Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo “gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche,…, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto”. 

Il Reg.UE n.1305/2013 art.59 c.5 relativo al FEASR infatti prevede che almeno il 5% dei fondi siano spesi con approccio LEADER ed individua nei GAL i soggetti che attuano LEADER senza fine di lucro e fuori dall'attività commerciale, offrendo un servizio pubblico di interesse generale fuori mercato in quanto privo di rilevanza economica; hanno compagini che comprendono obbligatoriamente portatori di interesse pubblici e privati, tra cui quindi anche Comuni (singoli o associati), quale unica modalità per partecipare alla Programmazione Leader e consentire ai territori rurali di beneficiare dei relativi contributi. 

In diverse Regioni infatti il Bando Pubblico di selezione dei GAL richiedeva obbligatoriamente il coinvolgimenti di Enti locali singoli o associati assieme ai soggetti privati con una forma giuridica societaria. Detta attività è in pieno svolgimento, e sono in ballo decine di linee di intervento per sostenere sviluppo e qualità della vita in tante a aree montane e a più alto rischio spopolamento e a maggiore difficoltà di crescita. Il rischio di un rallentamento o di un blocco dell’attività avrebbe conseguenze pesantissime, ad esempio per il solo Piemonte sono in corso investimenti per oltre 66 milioni di euro, ed i fondi stanziati sono soggetti a disimpegno automatico N+2.

Il D.Lgs 19.08.2016, n.175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, TUSP, norma la partecipazione dell’Ente Pubblico alle società e, seppur con fini condivisibili di contenimento della spesa pubblica, fissa alcune regole non compatibili con finalità e funzionamento dei GAL come previsto dal Reg.UE n.1305/2013, quali ad esempio l’art.20 c.2: razionalizzazione periodica delle partecipate, tra l’altro in caso di “fatturato medio del triennio precedente inferiore ad 1 milione di euro (ridotto in via transitoria a 500 mila euro)” e “numero amministratori superiore al numero dipendenti” e l’art.17: percentuale minima del 30% di partecipazione privata alla società con scelta del socio privato attraverso procedura pubblica. 

A questi si aggiungono: l’Art.4 del TUSP al c.6 che recita “E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n.1303/2013” e l’art.24 del TUSP commi 1 e 2 che recita “Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni”.

La formulazione dubbia dell’OVVERO rischia di generare grande incertezza inducendo alcuni Segretari e Revisori di Comuni/Unioni di Comuni a ritenere che la revisione straordinaria debba includere anche i GAL, cosa che di fatto ne bloccherebbe le attività che sono già in fase operativa avendo già Bandi pubblicati o in corso di pubblicazione. L’interrogazione chiede quindi se, nella consapevolezza che la situazione non è risolvibile con ipotesi di modifiche societarie, non ritenga urgente chiarire con una circolare, o con altro strumento, che ai sensi dell’Art. 4c.6 i GAL non sono coinvolti dalla revisione straordinaria di cui all’art.24, dalla razionalizzazione periodica di cui all’art.20 (avendo i GAL il requisito del c.2 lett.a), dalle norme dell’art.17, essendo SINEG il servizio erogato dai GAL relativamente a LEADER, al fine di non compromettere il lavoro finalizzato allo sviluppo dei territori, in avanzato stato di attuazione, e che siffatti vincoli rischierebbero di compromettere.


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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

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