IL BIOTESTAMENTO E' LEGGE

Approvato dalla Camera il 20 aprile scorso, come avevo trattato qui http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/BIOTESTAMENTO_APPROVATO_IL_CONSENSO_INFORMATO_ALLA_CAMERA3220.asp?q=biotestamento, il disegno di legge sul biotestamento ha ricevuto il via libera definitivo al Senato. 

Il cuore del provvedimento è l’articolo 3 sulle disposizioni anticipate di trattamento (DAT).

Il testo è il risultato di un lavoro di sintesi tra una decina di proposte di legge depositate alla Camera. La Commissione Affari sociali ha terminato l’esame degli emendamenti a febbraio, il 2 marzo il lavoro conclusivo è stato consegnato all’aula. 
La prima parte riguarda il consenso informato del paziente cosciente, quindi capace di esprimere le proprie volontà sulle cure. L’articolo 1 prevede che nessun trattamento e diagnosi possano essere iniziate o proseguite senza il consenso libero e informato espresso in forma scritta o con dispositivi informatici, o dai genitori in caso di minorenni. L’eventuale diniego a non ricevere informazioni deve essere registrato sulla cartella clinica. In ogni momento il malato può rivedere le sue decisioni anche se la revoca riguarda l’interruzione della cura inclusa idratazione e nutrizione artificiali.
La seconda parte della legge affronta le Dat, direttive anticipate di volontà. L’articolo 3 prevede che ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di una futura incapacità di autodeterminarsi, può attraverso disposizioni anticipare convinzioni o preferenze rispetto a scelte terapeutiche e trattamenti sanitari, compresi nutrizione e idratazione artificiali. È possibile la nomina di un fiduciario. 
Il medico è tenuto al rispetto delle volontà del paziente che possono essere disattese, in accordo col fiduciario, qualora sussistano motivate e documentabili possibilità di miglioramento non prevedibili al momento della sottoscrizione. Le disposizioni vanno espresse in forma scritta, datate e sottoscritte davanti a un pubblico ufficiale, un medico o dei testimoni e valgono gli strumenti informatici. Revoca e rinnovo sono ammessi in ogni momento. Chi ha già depositato le Dat in Comune o dal notaio deve adeguarsi a queste nuove norme rinnovando la forma delle direttive

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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

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