IMPOSTE DI TRASFERIEMNTO DEI TERENI AL 9% GRAZIE AL FEDERALISMO DEL 2011

In questi giorni ho avuto l’occasione di leggere su  alcuni organi di informazione  la notizia che dal 1° gennaio 2014, avendo soppresso le agevolazioni vigenti in tema di trasferimento di proprietà di terreni agricoli, entrerà in vigore la nuova aliquota del 9% ,  che penalizzerà pesantemente i trasferimenti stessi , rallentando i processi di accorpamento fondiario e creando le premesse per una nuova stagione di investimenti sulla terra a fini speculativi.


La notizia è sicuramente vera nella sua essenza , ma non è dovuta a misure decise o approvate oggi , ma si deve nella sua essenza al famoso Decreto  Legislativo  sul federalismo fiscale municipale  del 14 marzo 2011, n. 23  di cui si riporta di seguito il testo dell’articolo 10 interessato :


Art. 10


Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare


1    All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato


     testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica   


     n. 131  del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:


 


a)  il comma 1 e' sostituito dal seguente:  


 


« ---------------------------------------------------------


 


 1. Atti  traslativi  a  titolo  oneroso  della    |


 proprietà  di  beni  immobili  in  genere  e      |


 atti traslativi o costitutivi  di diritti reali   |


 immobiliari  di godimento, compresi la rinuncia   |


 pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di   |9 per cento


 espropriazione per pubblica utilità e i           |


 trasferimenti coattivi


 


                                                                                                                                                        



 --------------------------------------------------------------


 Se il trasferimento ha per oggetto case           |


 di abitazione, ad eccezione di quelle di          |


 categoria  catastale  A1, A8  e A9 , ove          |


 ricorrano le condizioni di cui alla nota          |


 II-bis)                                           |2 per cento


 ----------------------------------------------------- »


     b) sono abrogate le note del predetto articolo  1,  ad  eccezione  della nota II-bis);


     c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole:  «dell'aliquota del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota  del 2 per cento».


   2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro.


   ((3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai  commi  1  e  2  e  tutti gli atti e le  formalità  direttamente  conseguenti  posti  in  essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri  immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai  tributi  speciali  catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a  ciascuna  delle  imposte  ipotecaria  e  catastale  nella   misura   fissa   di   euro  cinquanta.))


   4. In relazione agli atti di cui ai commi  1  e  2  sono  soppresse  tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in  leggi speciali.


   5. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere  dal 1° gennaio 2014.


 


 


Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104  Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca attualmente in discussione per la conversione in Legge alla Camera modifica solo il comma 3 come sopra riportato .


E’ del tutto evidente che il problema rimane aperto e per questo motivo in settimana in Commissione Agricoltura abbiamo predisposto un parere che sarà approvato la settimana prossima che cerca di intervenire proprio su questo tema.


Non è quindi quello di cui parliamo un problema sorto in questi giorni,  ma il risultato di una decisione di Legge del marzo del 2011, uno dei tanti regali ad orologeria di una stagione legislativa che irradia ancora ora effetti devastanti .


 


Sperando di avere fornito un contributo alla chiarezza.


 


Mino Taricco


  Scarica allegato 1

Mino Taricco utilizza cookies tecnici e di profilazione e consente l'uso di cookies a "terze parti" che permettono di inviarti informazioni inerenti le tue preferenze.
Continuando a navigare accetti l’utilizzo dei cookies, se non desideri riceverli ti invitiamo a non navigare questo sito ulteriormente.

Scopri l'informativa e come negare il consenso. Chiudi
Chiudi
x
Utilizzo dei COOKIES
Nessun dato personale degli utenti viene di proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né sono utilizzati cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso di cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e scompaiono, lato client, con la chiusura del browser di navigazione) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito, evitando il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti, e non consente l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
L'utilizzo di cookies permanenti è strettamente limitato all'acquisizione di dati statistici relativi all'accesso al sito e/o per mantenere le preferenze dell’utente (lingua, layout, etc.). L'eventuale disabilitazione dei cookies sulla postazione utente non influenza l'interazione con il sito.
Per saperne di più accedi alla pagina dedicata

Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie.
Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

Consulta il testo del provvedimento