IMPOSTE DI TRASFERIEMNTO DEI TERENI AL 9% GRAZIE AL FEDERALISMO DEL 2011
In questi giorni ho avuto l’occasione di leggere su alcuni organi di informazione la notizia che dal 1° gennaio 2014, avendo soppresso le agevolazioni vigenti in tema di trasferimento di proprietà di terreni agricoli, entrerà in vigore la nuova aliquota del 9% , che penalizzerà pesantemente i trasferimenti stessi , rallentando i processi di accorpamento fondiario e creando le premesse per una nuova stagione di investimenti sulla terra a fini speculativi.
La notizia è sicuramente vera nella sua essenza , ma non è dovuta a misure decise o approvate oggi , ma si deve nella sua essenza al famoso Decreto Legislativo sul federalismo fiscale municipale del 14 marzo 2011, n. 23 di cui si riporta di seguito il testo dell’articolo 10 interessato :
Art. 10
Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare
1 All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
« ---------------------------------------------------------
1. Atti traslativi a titolo oneroso della |
proprietà di beni immobili in genere e |
atti traslativi o costitutivi di diritti reali |
immobiliari di godimento, compresi la rinuncia |
pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di |9 per cento
espropriazione per pubblica utilità e i |
trasferimenti coattivi
--------------------------------------------------------------
Se il trasferimento ha per oggetto case |
di abitazione, ad eccezione di quelle di |
categoria catastale A1, A8 e A9 , ove |
ricorrano le condizioni di cui alla nota |
II-bis) |2 per cento
----------------------------------------------------- »
b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);
c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: «dell'aliquota del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento».
2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro.
((3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta.))
4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104 Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca attualmente in discussione per la conversione in Legge alla Camera modifica solo il comma 3 come sopra riportato .
E’ del tutto evidente che il problema rimane aperto e per questo motivo in settimana in Commissione Agricoltura abbiamo predisposto un parere che sarà approvato la settimana prossima che cerca di intervenire proprio su questo tema.
Non è quindi quello di cui parliamo un problema sorto in questi giorni, ma il risultato di una decisione di Legge del marzo del 2011, uno dei tanti regali ad orologeria di una stagione legislativa che irradia ancora ora effetti devastanti .
Sperando di avere fornito un contributo alla chiarezza.
Mino Taricco