IMU : DA DOVE VIENE

Mi permetto di fornire alcuni chiarimenti sulla vicenda IMU terreni agricoli,


che legittimamente sta preoccupando tanti cittadini, ma che, per ciò che comporta, richiede chiarezza e va inquadrata  cronologicamente in modo corretto.


Non stiamo parlando di una imposta che non esisteva, e che questo Governo ha voluto introdurre, ma di una imposta che esisteva e che era applicata ai terreni agricoli in varie forme fino al 2012.


 


Questa storia inizia in qualche modo con il decreto legislativo 333/92 (Governo Amato), che sostituiva l’Imposta straordinaria sugli immobili (ISI), con l'Imposta comunale sugli immobili (ICI) , che si applicava ai fabbricati, alle aree fabbricabili e ai terreni agricoli.


 


Con il D.Lgs. 23/2011 (Governo Berlusconi) – in applicazione della legge 42 sul federalismo fiscale – sono state introdotte due nuove forme di imposizione municipale, l’imposta municipale propria e l’imposta municipale secondaria.


 


Il D.Lgs. 23/2011 prevedeva l’esenzione dall’imposta per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina dei Comuni elencati  nell’allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, per tutto il territorio comunale o in porzioni delimitate.


 


Il Governo Monti, con il Decreto legge c.d. “SalvaItalia” non ha istituito ex novo l’IMU, ma ne ha anticipato l'applicazione a partire da gennaio 2012. Nel 2013 i terreni sono stati resi esenti dall’IMU in tutti i Comuni (con alcune limitazioni, dette prima, relativamente alla seconda rata).


 


Nel 2013 i terreni agricoli sono stati esentati dall'IMU per la prima rata; gli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti non hanno pagato anche la seconda rata ma la c.d. "mini IMU" - a gennaio 2014 - nei soli comuni che avevano aumentato le aliquote rispetto a quelle di base. Nel 2014 per effetto del D.L. n. 16 del 2014, dal 2014 sui terreni agricoli non è dovuta la TASI, ma l'IMU con le modalità previste dal D.L. 201/2011 e successive modifiche, con una significativa riduzione dei casi di esenzione, sia pur con criteri diversi.


 


Il decreto-legge  66/2014 convertito dalla legge 89/2014 (competitività),  all'articolo 22, comma 2,  ha previsto l’emanazione di un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'interno, per individuare i comuni nei quali, per il  2014, si applicasse ancora tale esenzione, “tenendo conto anche dell'altitudine riportata nell'elenco ISTAT ed eventualmente riservando un trattamento di favore ai terreni, posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 99/2004 iscritti nella previdenza agricola”.


 


Il 28 novembre 2014 come tutti ricordano il decreto stabiliva -diversamente dal passato- che fossero  esenti dall'imposta i terreni agricoli dei comuni con sede comunale ad una altitudine superiore ai 600 metri, individuati dall’«Elenco comuni italiani», pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); l’altitudine da tener presente era quella della colonna «Altitudine del centro (metri)»; erano esenti anche i terreni agricoli in possesso di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, nei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri individuati sulla base del succitato elenco ISTAT e i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.


Dopo i ricorsi al TAR ed il rinvio al 26 gennaio il nuovo Decreto legge facendo riferimento all’elenco “dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)”   e stabilendo che comunque per il 2014 “non è, comunque, dovuta l’IMU per i terreni esenti in virtù del decreto del 28 novembre 2014 e che, invece  risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti” creava sicuramente una situazione di migliore almeno per il 2014.


 


Le imposte non piacciono mai a nessuno, qui però, a fronte di una significativa riduzione delle esenzioni dei terreni dall’IMU, è stata varata una riduzione delle imposte su lavoro ed  imprese che vale quasi 18 miliardi di euro, e che sta aiutando la ripresa in questo momento.


 


L’esclusione basata sul solo criterio altimetrico non interpreta infatti compiutamente il valore dei terreni ai fini dell’applicazione di una imposta patrimoniale.


 


Il territorio dei comuni  “parzialmente montani” non può essere trattato tutto allo stesso modo in quanto composto da aree montane  e aree che non lo sono, e ognuna deve essere trattata per quello che è. Non tutta la montagna vuol poi dire svantaggio, ed in alcuni casi, terreni in comuni di montagna hanno valori superiori a quelli in altri comuni  classificati come  parzialmente montani.


 


Per questo penso che vi sia la necessità del ritorno al concetto di area svantaggiata e la revisione degli estimi catastali, per creare una situazione di equità tra classificazioni e territori.


 


Al Senato è in conversione il Decreto legge. Per quel che mi riguarda mi sento impegnato a fare il possibile per superare le incongruenze che purtroppo stanno emergendo, anche nella nostra provincia.


 


Mino Taricco


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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

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