INAPPLICABILITA' GIUDIZIO ABBREVIATO

Nella seduta del 29 luglio 2015, alla Camera, abbiamo approvato la proposta di legge n. 1129-A che modifica l'art. 438 del codice di procedura penale per escludere l'applicabilità del rito abbreviato per alcuni gravi delitti che destano particolare allarme sociale. La proposta passa ora al Senato.
Il giudizio abbreviato (artt. 438-443 c.p.p.) è un procedimento penale speciale nel quale non si procede al dibattimento: su richiesta dell'imputato, infatti, il procedimento può essere definito nella fase dell'udienza preliminare e, in caso di condanna, la pena è diminuita di un terzo, mentre la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione a 30 anni. Attualmente, non vi sono reati per i quali sia precluso l'accesso al rito abbreviato.
Contenuto delle modifiche :

- quando il procedimento penale riguarda alcuni specifici gravi delitti, è escluso che l'imputato possa chiedere che il processo sia definito allo stato degli atti, in sede di udienza preliminare con rito abbreviato. I reati per i quali è escluso il ricorso a questo procedimento speciale (non tutti puniti con l'egastolo) sono i seguenti:
sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (art. 289-bis c.p.)
strage (art. 422 c.p.)
omicidio in occasione della commissione di delitti di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, sfruttamento sessuale dei minori, violenza sessuale semplice e di gruppo e atti sessuali con minorenne (art. 576, primo comma, n. 5) e n. 5.1);
omicidio commesso contro l'ascendente o il discendente (art. 577, primo comma, n. 1);
omicidio premeditato (art. 577, primo comma, n. 3)
omicidio per motivi abietti o futili o commesso con sevizie o con crudeltà verso le persone (art. 577, primo comma, n. 4);
tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi (artt. 601 e 602 c.p.);
sequestro di minore cui consegua la morte dell'ostaggio (art. 605, quarto comma, c.p.);
sequestro di persona a scopo di estorsione cui consegua la morte dell'ostaggio (art. 630, terzo comma, c.p.).
 
- se il rito abbreviato viene richiesto in relazione ad un procedimento penale per un reato di competenza della Corte d'assise, il giudice, dopo aver disposto il rito abbreviato, trasmette gli atti alla Corte competente, invitando le parti alla comparizione;
- se si procede per i gravi delitti per cui è escluso il rito abbreviato:
l'imputato può presentare la richiesta di giudizio abbreviato subordinandola però a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso;
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'imputato può rinnovare la richiesta di rito abbreviato.

Sono conseguentemente modificate le disposizioni di attuazione del codice di rito, per disciplinare la trasmissione degli atti alla Corte d'assise per la celebrazione in quella sede del giudizio abbreviato.
La riforma si applicherà ai procedimenti per i fatti commessi dopo la sua entrata in vigore.

In allegato una scheda della riforma


  Scarica allegato 1

Mino Taricco utilizza cookies tecnici e di profilazione e consente l'uso di cookies a "terze parti" che permettono di inviarti informazioni inerenti le tue preferenze.
Continuando a navigare accetti l’utilizzo dei cookies, se non desideri riceverli ti invitiamo a non navigare questo sito ulteriormente.

Scopri l'informativa e come negare il consenso. Chiudi
Chiudi
x
Utilizzo dei COOKIES
Nessun dato personale degli utenti viene di proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né sono utilizzati cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso di cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e scompaiono, lato client, con la chiusura del browser di navigazione) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito, evitando il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti, e non consente l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
L'utilizzo di cookies permanenti è strettamente limitato all'acquisizione di dati statistici relativi all'accesso al sito e/o per mantenere le preferenze dell’utente (lingua, layout, etc.). L'eventuale disabilitazione dei cookies sulla postazione utente non influenza l'interazione con il sito.
Per saperne di più accedi alla pagina dedicata

Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie.
Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

Consulta il testo del provvedimento