INVIATA AL MINISTERO DELL'ECONOMIA UN'INTERROGAZIONE RELATIVA AGLI OBBLIGHI CATASTALI

Abbiamo inviato un’interrogazione per capire se prima di procedere ad ulteriori accertamenti il Ministro dell'economia e delle finanze non ritenga necessario effettuare verifiche più puntuali sugli immobili non ancora dichiarati al Catasto. Con me hanno firmato i colleghi Giuseppe Romanini, Salvatore Piccolo, Raffaella Mariani, Maria Amato, Gian Mario Fragomeli, Francesco Prina, Simone Valiante, Roger De Menech, Salvatore Capone, Chiara Gribaudo, Paola Bragantini.

Premessa è che i titolari di diritti reali sui fabbricati che possiedono requisiti di ruralità dovevano dichiararli al Catasto Edilizio Urbano entro il 30 novembre 2012. 
Ma in molti casi questo non è successo, e con comunicato stampa in data 16 gennaio 2017 e uno nuovo in data 25 maggio u.s., l’Agenzia delle entrate ha reso noto che i proprietari che non hanno adempiuto all’obbligo di variazione catastale, potevano ancora regolarizzare la loro posizione con sanzione ridotta e che a tal fine sarebbero state inviate nei giorni successivi oltre un milione di comunicazioni per consentire ai contribuenti di conoscere la propria posizione e verificare quali fabbricati rurali sono soggetti all’obbligo di dichiarazione.
Dal punto di vista legislativo, l’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, introduceva una procedura per la modifica della categoria catastale degli immobili, volta al riconoscimento del carattere rurale dei fabbricati. La normativa disponeva poi l’obbligo di presentazione domanda di variazione della categoria catastale all'Agenzia del territorio, con autocertificazione attestante i requisiti richiesti dalla legislazione vigente per il riconoscimento del carattere rurale sugli immobili posseduti continuativamente per cinque anni.
L’articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabiliva l’abrogazione della citata normativa facendo salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale già presentate. 

In caso di omessa dichiarazione, qualora il Comune non abbia già chiesto agli intestatari catastali di presentare la dichiarazione di aggiornamento,  gli Uffici provinciali dell’Amministrazione finanziaria avviano l’accertamento e quando verificano che il soggetto obbligato è inadempiente, procedono alla regolarizzazione catastale dell’immobile con oneri a carico del soggetto stesso, applicando le sanzioni previste dalla legge. Il ravvedimento operoso permetteva un’adesione al percorso indicato a costi contenuti, 172 euro, mentre, in caso di ulteriori controlli sugli inadempienti, le sanzioni potrebbero arrivare a più di 8000 euro. 
Sarebbe opportuna una verifica prima di ulteriori fasi di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria, per evitare inutili contenziosi e ingenti oneri a carico del bilancio dello Stato nei casi di errori nella rilevazione, come, ad esempio, le serre di coltivazione che, secondo quanto previsto dalla Circolare n. 3 del 09 settembre 1993 del ministero delle finanze devono essere inserite nel catasto terreni oppure con riferimento ai fabbricati che, in base all’articolo 3 del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28, non devono essere accatastati, quali casotti per gli attrezzi e simili oppure fabbricati abbandonati situati in zone inaccessibili o fabbricati “collabenti”.

Alla luce del fatto che sulla base di dati Agenzia delle Entrate circa 115.000 immobili interessati da registrazione sarebbero piemontesi e quasi 33.000 erano in provincia di Cuneo ed in moltissimi casi dislocati in comuni di aree a bassa densità abitativa, il rischio di errori o comunque la necessità di approfondimento ci è parso evidente. 
Per questo abbiamo quindi richiesto al Ministero se non ritenga urgente effettuare le necessarie verifiche, anche a campione e nel caso in collaborazione con le associazioni di rappresentanza dei comuni, prima di ulteriori iniziative, al fine di evitare l’insorgere di inutili e costosi contenziosi in caso di errata identificazione degli immobili.


  Scarica allegato 1

Mino Taricco utilizza cookies tecnici e di profilazione e consente l'uso di cookies a "terze parti" che permettono di inviarti informazioni inerenti le tue preferenze.
Continuando a navigare accetti l’utilizzo dei cookies, se non desideri riceverli ti invitiamo a non navigare questo sito ulteriormente.

Scopri l'informativa e come negare il consenso. Chiudi
Chiudi
x
Utilizzo dei COOKIES
Nessun dato personale degli utenti viene di proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né sono utilizzati cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso di cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e scompaiono, lato client, con la chiusura del browser di navigazione) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito, evitando il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti, e non consente l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
L'utilizzo di cookies permanenti è strettamente limitato all'acquisizione di dati statistici relativi all'accesso al sito e/o per mantenere le preferenze dell’utente (lingua, layout, etc.). L'eventuale disabilitazione dei cookies sulla postazione utente non influenza l'interazione con il sito.
Per saperne di più accedi alla pagina dedicata

Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie.
Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

Consulta il testo del provvedimento