IN MERITO ALLA INDIVIDUAZIONE SITO DEPOSITO RIFIUTI RADIOATTIVI E PARCO TECNOLOGICO

Dunque,  ricapitoliamo cercando di capire :

- in Italia ci sono centinaia di siti nei quali, in molti casi  probabilmente senza le necessarie, o quanto meno sufficienti, misure di sicurezza, sono stoccati scorie e rifiuti tanto o poco radioattivi;

- il Governo, nel rispetto di una procedura fissata per legge, ha autorizzato la SOGIN, che è individuata dalla Legge come soggetto attuatore, e sulla base di una procedura durata quasi un anno in base ai criteri generali indicati dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite, con sede a Vienna, e dall' Agenzia per la sicurezza nucleare di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e dei criteri puntuali elaborati dall’ente di controllo ISPRA, a presentare una proposta tecnica di Carta Nazionale dei siti idonei al Parco Tecnologico, che includerà anche il Deposito nazionale destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi provenienti da attività pregresse di impianti nucleari e similari, nel territorio nazionale;

- su questa proposta le Regioni, gli Enti locali, ed i soggetti portatori di interessi qualificati, potranno formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima entro i sessanta giorni successivi;

- la procedura di individuazione del sito durerà circa un anno e mezzo come si può leggere sotto, se si trova un accordo condiviso Interistituzionalmente, e quasi un ulteriore anno qualora non vi sia accordo. 

Credo tutti gli attori istituzionali dovrebbero lasciare da parte la
logica NIMBI
e concentrarsi su osservazioni e proposte tecniche puntuali, atteso che la definizione di un sito idoneo è fondamentale per la messa in sicurezza del Paese, eventualmente anche facendo tesoro della esperienza di altri paesi come ad esempio la Francia hanno già definito un sito in cui mettere in sicurezza tutte il loro combustibile irraggiato ed i rifiuti radioattivi.

Per maggiori informazioni sul tema :
e di seguito una sintesi dei passaggi previsti dalla procedura individuata dalla Legge per arrivare alla individuazione del Sito, che tutti prima di parare dovrebbero quanto meno conoscere.

1. La SOGIN S.p.A., nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 31
“Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché
benefici economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99” così come modificato dal D.L. 31 marzo 2011, N. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2011, N. 75 ed in ultimo dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e tenendo conto dei criteri generali indicati dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite, con sede a Vienna, e dall' Agenzia per la sicurezza nucleare di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, che include un Deposito nazionale, entro sette mesi dalla definizione dei criteri elaborati dall’ente di controllo ISPRA (oggi ISIN) che sono riportati nella Guida Tecnica n. 29, in linea con gli standard della International Atomic Energy Agency (e rappresentano un insieme di requisiti fondamentali e di elementi di valutazione per arrivare, con un livello di dettaglio progressivo, all’individuazione delle aree potenzialmente idonee a ospitare il Deposito Nazionale);
2. la proposta di Carta nazionale corredata dalla documentazione tecnica utilizzata  e dalla descrizione delle procedure seguite viene trasmessa all'autorità di regolamentazione competente che provvede alla validazione dei risultati cartografici e alla verifica della coerenza degli stessi con i criteri individuali da ISPRA.
3. L'autorità di regolamentazione competente trasmette, entro 60 giorni, una relazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico che entro 30 giorni comunicano il proprio nulla osta a SOGIN S.p.A., affinché provveda alla pubblicazione almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale, per permettere nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione, a Regioni, Enti locali, nonché soggetti portatori di interessi qualificati, di formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima;
4. Nei centoventi giorni successivi alla pubblicazione la SOGIN S.p.A. promuove un Seminario nazionale, cui sono invitati, tra gli altri, oltre ai Ministeri interessati e l'Agenzia, le Regioni, le Province ed i Comuni sul cui territorio ricadono le aree interessate dalla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, nonché  l'UPI, l'ANCI, le Associazioni degli Industriali delle Province interessate, le Associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio, le Università e gli Enti di ricerca presenti nei territori interessati, nel corso del quale sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco Tecnologico, con particolare riferimento alla piena e puntuale rispondenza delle aree individuate ai requisiti dell'AIEA e dell'Agenzia ed agli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente;
5. Nei 30 giorni seguenti sono inviate osservazioni emerse a seguito della pubblicazione e del Seminario al Ministero dello sviluppo economico ed a SOGIN S.p.A. che entro i sessanta giorni successivi redige una versione aggiornata della proposta di Carta nazionale delle aree idonee, ordinate secondo i criteri sopra definiti, e la trasmette al Ministero dello sviluppo economico;
6. Il Ministro dello sviluppo economico acquisito il parere tecnico dell'Agenzia, entro sessanta giorni con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva la Carta nazionale delle aree idonee alla localizzazione del Parco tecnologico. La Carta è quindi definitivamente pubblicata sui siti della SOGIN S.p.A., dei vari Ministeri e dell'Agenzia;
7. Entro trenta giorni dall'approvazione della Carta, la SOGIN S.p.A. invita le Regioni e gli Enti locali delle aree idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico a comunicare, entro sessanta giorni il loro interesse ad ospitare il Parco stesso e avvia trattative bilaterali finalizzate al suo insediamento. In conclusione del procedimento, il Ministero dello sviluppo economico acquisisce l'intesa delle regioni nel cui territorio ricadono le aree idonee.
8. In caso di mancata definizione dell'intesa entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'intesa stessa, si provvede entro trenta giorni alla costituzione di un Comitato Interistituzionale per tale intesa, i cui componenti sono designati in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione, dall'altro. Le modalità di funzionamento del Comitato Interistituzionale sono stabilite entro il medesimo termine con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso. Ove non si riesca a costituire il predetto Comitato Interistituzionale, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i sessanta giorni successivi, si provvede all'intesa con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata.
9. Al termine di questa procedura il Ministro dello sviluppo economico trasmette la proposta di aree idonee sulle quali è stata espressa l'intesa regionale alla Conferenza unificata che esprime la relativa intesa non oltre novanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. 
10. In mancanza di intesa, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito. 
11. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per gli aspetti relativi all'attività di ricerca, sulla base della proposta formulata dalla SOGIN S.p.A. e del parere vincolante dell'Agenzia, individua con proprio decreto il sito per la realizzazione del Parco Tecnologico e attribuisce il diritto di svolgere le attività ad esso relative in via esclusiva alla stessa SOGIN  S.p.A., nel rispetto del diritto comunitario.

Sul sito appositamente predisposto trovate tutti i riferimenti normativi e tecnici della procedura.

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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

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