LA CORTE COSTITUZIONALE AFFERMA LA CENTRALITA’ DEL CONTROLLO DELLA FAUNA

Con sentenza n. 21 del 17 febbraio 2021, la Corte Costituzionale ha confermato la posizione della Regione Toscana, rigettando il ricorso di alcune sigle ambientaliste, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale avanzate in merito alla sua strategia per il controllo delle specie selvatiche dannose.

Il tema dei selvatici è venuto crescendo negli ultimi anni, ma è letteralmente esploso in questo anno di crisi pandemica, che ha visto ridursi in modo drastico le azioni di controllo, anche per il minor numero di dipendenti provinciali impegnati in tale campo, in un contesto nel quale, crescendo gli abbandoni di sempre più ampie porzioni di territorio soprattutto marginale, si sono create le premesse per un vero e proprio dilagare dei selvatici stessi.
    
A solo titolo di esempio nella sola provincia di Cuneo mediamente negli ultimi anni gli abbattimenti, tra caccia e controllo, sono intorno ai 6mila capi all’anno, e quest’anno inevitabilmente a causa del minor prelievo del 2020 avremo molti cinghiali in più rispetto alla media, con danni alle colture agricole in aumento, e con maggiori rischi sulle strade.

Nella citata Sentenza i giudici costituzionali, anche modificando un loro precedente orientamento (sentenze n. 217 del 2018 e n. 139 del 2017) sanciscono alcuni punti fermi molto importanti per poter provare ad intervenire efficacemente con azioni di controllo, con una sentenza che :

- individuano nelle guardie venatorie volontarie, le guardie giurate private e gli operatori volontari appartenenti anche al mondo agricolo e venatorio adeguatamente formati e sempre sotto il coordinamento della Polizia provinciale i soggetti preposti al controllo;
- rafforza l’autotutela degli agricoltori e garantire il risarcimento integrale dei danni subiti;

Nello specifico è stata respinta la richiesta di cassazione all’art.
37 della legge reg. Toscana n. 3 del 1994
nei seguenti commi:

- 3. La Regione, in caso di ravvisata inefficacia degli interventi ecologici di cui al comma 2 bis, autorizza piani di abbattimento con modalità di intervento compatibili con le diverse caratteristiche ambientali e faunistiche delle aree interessate . Tali piani sono attuati dalla Regione con il coinvolgimento gestionale degli ATC e sotto il coordinamento del corpo di polizia provinciale. Per la realizzazione dei piani la Regione può avvalersi dei proprietari conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, delle guardie forestali e del personale di vigilanza dei comuni, nonché delle guardie di cui all’articolo 51, purché i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia. 
- 4. Per interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica la Regione può affiancare al proprio per sonale anche soggetti che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizza ti dalla Regione stessa sulla base di programmi concordati con l’ISPRA. Tali corsi dovranno fornire una idonea preparazione circa l’ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonché sulle tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo.  
- 4 quater . La Regione per prevenire o eliminare i danni alle produzioni agricole autorizza, in qualsiasi periodo dell’anno, i cacciator i abilitati ai sensi del comma 4, i soggetti di cui all’articolo 51, i proprietari o conduttori dei fondi interessati e le squadre di caccia al cinghiale, indicate dall’ATC, al controllo dei cinghiali. 

Conseguentemente tali prassi possono essere definitivamente considerate coerenti con le indicazioni costituzionali e orientare i futuri orientamenti normativi.  

Per ulteriori approfondimenti in allegato:
- la sentenza della Corte Costituzionale
- la legge 3 della regione Toscana 



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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

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