NORME SULLA CACCIA.
DOPO L’ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE: A QUALI NORME OCCORRE ORA FARE RIFERIMENTO? UNA INTERROGAZIONE DI MINO TARICCO Quale è, allo stato attuale, il quadro normativo ed amministrativo di riferimento in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio nella nostra regione, cui sono tenuti ad attenersi sia i singoli cacciatori, sia gli organi di amministrazione di ATC, CA, AFV e AATV? Lo chiede in una interrogazione il consigliere regionale PD Mino Taricco, dopo che il centrodestra ha abrogato la legge regionale sulla caccia. “Il riferimento alla legge nazionale, infatti, non è l’unico”, spiega Taricco, “ Dopo l’abrogazione, infatti, la Giunta regionale ha approvato una serie di atti amministrativi, in primo luogo due delibere con cui ha modificato alcuni punti delle “Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina” e dei “Criteri per l'ammissione dei cacciatori negli ATC e nei CA” “Inoltre”, aggiunge Taricco, “la Giunta ha approvato il calendario venatorio regionale per la stagione 2012/2013, con le relative istruzioni operative, i piani di prelievo della specie capriolo nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, nonché le disposizioni per l’organizzazione e le modalità di prelievo delle specie degli ungulati selvatici per la medesima stagione venatoria ed i piani di prelievo selettivo della specie capriolo”. “Sono tutti atti assunti sulla base della legge nazionale del 92. Ma con l’abrogazione della legge regionale tutti gli atti adottati dalla Giunta regionale in attuazione di tale legge e della l.r. n. 53/1995 conservano la loro validità ed efficacia. E’ evidente che raccapezzarsi tra tutte queste norme è questione davvero molto complicata”.