PARLIAMO DI PRESCRIZIONE

Sulla riforma della giustizia e nello specifico dell’istituto
della “PRESCRIZIONE”,
 si è sempre discusso molto, e molte sono sempre state le sollecitazioni ed i punti di vista diversi su un tema così complesso,  proprio perché deve tendere al bilanciamento di diversi, e a volte contrastanti, principi e diritti.
Proprio questa complessità richiederebbe un approccio molto approfondito e meditato, e poco urlato, nella consapevolezza che su temi di tale complessità  il giusto e lo sbagliato non si tagliano con l’accetta, e che la realtà non è mai tutta bianca o tutta nera, ed in tali materie una buona legge è tale se riesce a realizzare il giusto mix di colori, per questo credo sia necessario fare lo sforzo fino all’ultimo, per far vincere ponderazione e ragionevolezza.

Proviamo per intanto ad approfondire e a capire .

PERCHE’ SE NE PARLA ADESSO
Si è tornati a parlare ora della riforma della prescrizione, perché la riforma voluta e votata dal Governo Lega-5Stelle, nel gennaio 2019,  è entrata n vigore a gennaio 2020.
Il Partito Democratico ha chiesto e ottenuto dalla maggioranza di modificare la riforma della prescrizione, con un accordo che introdurrebbe una modifica normativa per mantenere il blocco della decorrenza della prescrizione solo per gli imputati condannati sia in primo che in secondo grado, e contestualmente il Ministro della Giustizia si è impegnato a portare in Consiglio dei Ministri la riforma complessiva del processo penale per accelerare i tempi dei processi.
Italia Viva  non sostiene l’ accordo perché vuole cancellare la riforma della prescrizione a prescindere dalla riforma del processo penale.
Sono, e siamo come Partito Democratico, convinti che il vero problema sia la eccessiva durata del processo, in quanto, se è vero che la prescrizione pone giustamente un limite temporale alla durata dei processi, e ha quindi scopo di garanzia verso il cittadino, il vero obiettivo rimane quello di affrontare il principale problema della giustizia italiana, ossia l’eccessiva durata dei processi.
Se da una parte è vero che un cittadino non può essere imputato a vita, è altrettanto vero che i cittadini hanno diritto a vedersi riconosciuta giustizia in tempi accettabili  e che un processo dovrebbe durare poco, non estinguersi per difetti o inefficienze del sistema.

COSA E’ 
La prescrizione è  un istituto di diritto (in questo caso penale, ma esiste anche nel civile), che fa sì che ci sia un termine entro il quale un reato può essere perseguito dalla legge, per evitare di celebrare processi quando lo Stato non ha più interesse a punire il fatto perché sono passati troppi anni e perché non ha più senso pensare alla pena come riabilitazione del colpevole, essendo trascorso troppo tempo. Non è un male anzi, è un principio di civiltà giuridica, il problema semmai è nelle norme che stabiliscono come viene applicata. 

DOVE E PERCHE’ 
La prescrizione esiste con modalità diverse i tutti i Paesi democratici di "civil law" (quelli come l'Italia fondati su un sistema di leggi scritte, un po' diverso nei sistemi di "common law" come l'Inghilterra in cui il diritto è fondato sui precedenti) essenzialmente per le seguenti ragioni:
1. Quando un fatto è troppo lontano nel tempo, l’interesse dello Stato e della società a vederlo sanzionato affievolisce. Non avrebbe infatti senso processare un nonno di famiglia, nel frattempo diventato integerrimo, per una rissa commessa in gioventù. 
Non per caso generalmente si prescrivono prima i reati di minore gravità e, nella maggior parte dei casi, non si prescrivono mai i gravissimi, come l’omicidio volontario aggravato, la strage, i crimini contro l’umanità.
2. Quando lo Stato non interviene a perseguire il reato in tempo utile diventa difficile ricostruire una verità, perché gli anni dilavano le tracce del fatto dalla realtà e dalla memoria delle persone.
3. La fissazione di un termine oltre il quale un reato non può più essere perseguito dovrebbe “sanzionare” l’inerzia dello Stato nell’azione penale: se non si muove per tempo, non può più farlo, anche per evitare che chi ha commesso un reato, anche lieve, si trovi a doverne rendere conto magari dopo quarant’anni quando ormai è una persona diversa e la società non ricorda più.

COME E’ NEGLI ALTRI PAESI
Ragionando un po’ per massimi sistemi si potrebbe dire che nei paesi di civil law (quelli come l'Italia fondati su un sistema di leggi scritte) hanno praticamente tutti una qualche forma di prescrizione, anche se in molti casi con tempi molto dilatati, mentre i paesi  di common law (come l'Inghilterra in cui il diritto è fondato sul precedente) non esiste la prescrizione in senso stretto o se c’è si interrompe dopo l’esercizio dell’azione penale o dopo il primo grado di giudizio, ma l’imputato ha il diritto costituzionalmente sancito ad un rapido processo (pochissimi anni).

Alcuni esempi :

In Francia la prescrizione ha tempi piuttosto dilatati: 30 anni i reati di terrorismo, 20 anni per i crimini (ad esempio violenza sessuale e traffico di droga), 5 per i delitti e 2 per le contravvenzioni, mentre i crimini contro l’umanità sono imprescrittibili. 

Tali termini si interrompono ogni volta che viene in essere un nuovo atto di istruzione o una nuova azione giudiziaria. Come in Italia, anche in Francia i termini prescrizionali iniziano a decorrere dal momento della commissione del reato (per i minori dal compimento del 18° anni di età).
Anche in Germania la prescrizione non esiste per i reati con maggiore gravità (genocidi e omicidi), mentre per le ipotesi meno gravi si va da un massimo di 30 anni ad un minimo di 3. La prescrizione si irrigidisce quando il fatto viene commesso da un esponente della politica.
La Grecia ha termini di prescrizione che continuano a decorrere anche dopo la sentenza di primo grado, questi possono essere sospesi ma non interrotti (cosa che invece accade in Francia) in altre parole se viene proposto il secondo grado di giudizio la prescrizione non parte da zero ma da dove era stata sospesa.
Negli Stati di tradizione common law, come detto il quadro è molto diverso.
Nel Regno Unito  non esiste il concetto di prescrizione del reato ma un diverso limite temporale che prende il nome di “time limits”, e riguarda l’estinzione dell’azione penale e non il fatto commesso dal colpevole. Il principio cardine su cui si basa il processo penale nel Regno Unito è che il giudizio si concluda nel più breve tempo possibile rispetto al momento del compimento del reato (in genere entro massimo 6 mesi), altrimenti il processo non si considera “giusto”. Per le fattispecie più gravi, invece, non esistono limiti temporali.
Allo stesso modo anche negli Stati Uniti non esiste la prescrizione in senso stretto. 
C’è da dire però che il sistema nordamericano è così distante dal nostro che è difficile - anzi impossibile - fare dei paragoni. Negli Usa infatti la prescrizione (che è 5 anni per i reati gravi e 2 per quelli più lievi) si interrompe dopo l’esercizio dell’azione penale. L’imputato ha il diritto costituzionalmente sancito ad un rapido processo (che in genere si risolve in un anno) e questo si considera definitivo. In altre parole, se ritenuto innocente o colpevole, quella sentenza è definitiva e non impugnabile, quindi la prescrizione perde di significato. 
In Italia l’esito di una decisione può essere invece ribaltato sia nel secondo, sia nel terzo, grado di giudizio.

ALCUNI CHIARIMENTI 
Non tutti i reati scadono
La prescrizione è la data di scadenza di un reato: quando scatta, “scade” anche il processo che si conclude con proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione. 
Il termine si calcola sulla base del massimo della pena previsto nel Codice penale, ed è proporzionato alla gravità del reato. 
I reati puniti con l’ergastolo, come l’omicidio volontario o la strage, non cadono mai in prescrizione.

La prescrizione non è assoluzione 
Capita sovente che sia salutata la sentenza che certifica l’avvenuta prescrizione come se fosse un’assoluzione: non è così, non esattamente. Se il giudice ritiene che al momento dell’intervenuta prescrizione il reato non sia stato accertato è obbligato a pronunciarsi per l’assoluzione. 
Diversamente, se sussiste un sospetto di colpevolezza o magari anche la prova piena (cosa che solo le motivazioni della sentenza possono chiarire nei dettagli), deve dichiarare l’avvenuta prescrizione.

COME SIAMO ARRIVATI A QUESTA RIFORMA  
Nel 2005, una legge, la cosidetta ex Cirielli, aveva praticamente dimezzato la prescrizione per gli incensurati, con la conseguenza che una condanna per corruzione che prima del 2005 si prescriveva in 15 anni dopo si prescriveva in 7, una violenza sessuale che prima si prescriveva in 22 anni e mezzo dopo si prescriveva in 12 e mezzo ecc. 
La legge in realtà era stata proposta da Edmondo Cirielli per aumentare la prescrizione in caso di recidiva, ma gli emendamenti intervenuti in Parlamento – da alcuni denunciati come ad personam ¬– l’hanno trasformata in una drastica riduzione per gli incensurati, con l’effetto di far decadere molti processi, portando il relatore (Cirielli) a ritirare la propria firma da un testo in cui non si riconosceva più, da cui appunto il nome di “ex” Cirielli.

LA RIFORMA DEL 2017  
Nel 2017 è intervenuta la riforma Orlando (Qui nel testo e Qui riassunta nel dossier della Camera) costruita a partire dai lavori della Commissione Fiorella, un gruppo di lavoro che era stato incaricato dal Ministro della Giustizia di studiare una possibile modifica per ovviare alle criticità della riforma precedente.
La riforma Orlando non è la riforma del PD, ma è nata da una sintesi tra le posizioni del Partito Democratico e quelle di NCD (Nuovo Centrodestra), con cui allora il PD governava.
Il nuovo testo che ha sospeso per un tempo fisso (al massimo 18 mesi) la prescrizione dopo la sentenza di condanna di primo grado e dopo la condanna in appello. L'esito di questa riforma al momento non è ancora evidente, in quanto essendo una norma di diritto sostanziale (che modifica il Codice penale) non può essere retroattiva, e quindi non si applica ai reati commessi prima della sua entrata in vigore. Per vederne gli effetti reali sul sistema, sarà necessario che i processi relativi giungano a sentenza definitiva.

LA RIFORMA DEL 2019
Al momento dell’approvazione definitiva si era stabilito di dilazionarne al 1° gennaio 2020 l’entrata in vigore, per dare il tempo al Ministro di attuare la riforma del processo penale, intesa a ridurre il vero problema della giustizia italiana: la lunghezza del processo. 
La riforma complessiva  non è arrivata nei tempi previsti. 

Rimane al momento in vigore la riforma della prescrizione del 2019 con il blocco è entrato in vigore appunto il primo gennaio 2020, ma trattandosi anche in questo caso di diritto sostanziale, si applicherà al procedimento relativo ai reati commessi dal primo gennaio 2020.

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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

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