PRECISAZIONI SUL TERZO MANDATO SOTTO I 3000 ABITANTI
Alcuni amministratori hanno posto il problema sulla interpretazione dell’articolo 28 punto 138 della Legge “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” (A) relativamente al numero massimo di mandati per la candidatura a Sindaco nei comuni con meno di 3000 abitanti.
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Dopo aver parlato con il Sottosegretario Bressa sono a confermare che la norma è da intendersi in coerenza con quanto sostenuto nell’articolo 51 del TUEL (B) e cioè che i tre mandati sono da intendersi limitanti solo se consecutivi.
Il Ministero dovrebbe emanare una circolare chiarificatrice in tal senso nei prossimi giorni.
A)
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni
138. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati.
B)
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
Articolo 51
Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli.
Limitazione dei mandati
1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.
3. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.