PRESENTATA UN'INTERROGAZIONE PER CHIARIRE LE RECENTI NOMINE DEI SEGRETARI PROVINCIALI

Venerdì 29 maggio ho presentato un’interrogazione parlamentare per chiarire i difficili e contrastanti aspetti normativi che caratterizzano la situazione della figura del Segretario provinciale.

Nel 1997, a quattro anni dell’emanazione della legge per l’elezione diretta di sindaci e presidenti di provincia (l. 25 marzo 1993, n. 81), che ne rafforzava il ruolo in un contesto di profonda difficoltà della politica e delle istituzioni del Paese, venivano approvate le norme per la creazione di un albo professionale dei Segretari Comunali e Provinciali gestito da un’apposita Agenzia autonoma. Nell’ambito dell’albo, sindaci e presidenti di provincia potevano scegliere il proprio segretario all’inizio del mandato (l. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, co. 67-86). Ma gli anni trascorsi dal 1997 hanno visto evolversi la figura stessa con un crescente ricorso ad una specie di “spoil system” grazie all’inserimento del rapporto fiduciario, consentendo al capo dell’amministrazione di scegliere tra soggetti che dovrebbero essere in possesso di alta qualificazione e preparazione professionale, asseverata dall’appartenenza all’Albo.

Le modifiche normative attuate con il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122/2010, hanno modificato i riferimenti normativi in merito alle figure del segretario e del direttore generale e, abolendo l’Ages, hanno ripristinato il Ministero dell’Interno come datore di lavoro. Il Segretario, nominato direttamente dal massimo organo di governo dell’ente locale, vale a dire il Presidente nel caso della Provincia, esercita le sue funzioni fino ad un massimo di centoventi giorni dalla scadenza della consiliatura e quindi dalla nomina del Presidente, fatta salva la possibile conferma. Nel tempo, il ruolo del Segretario è cambiato: da rappresentante negli enti locali del Ministero dell’Interno, nel cui organico era incardinato, è oggi invece giuridicamente dipendente di una Agenzia Autonoma (A.G.E.S.), articolata in sezioni regionali per gli enti di minori dimensioni mentre quelli più grandi fanno riferimento ad un'unica sezione nazionale, ma retribuito direttamente dall’ente presso cui presta servizio, in quanto dipende funzionalmente proprio dal Presidente.
Attualmente le Province sono avviate ad una profonda trasformazione, in tutte le regioni è in via di definizione il nuovo assetto delle deleghe e questo, unito a quanto già previsto dalle normative vigenti, definirà il loro assetto compiuto. Bisogna considerare che l’approvazione al Senato in prima lettura del DDL 1577 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” di riforma della Pubblica Amministrazione, ora trasferito alla Camera dei Deputati per la seconda lettura, prevede “l’abolizione della figura e l’attribuzione alla dirigenza dei compiti di attuazione dell’indirizzo politico, coordinamento dell’attività amministrativa e controllo della legalità dell’azione amministrativa.

Recentemente alcune Province, tra cui quella di Cuneo, in un quadro di risorse assolutamente insufficienti, hanno ricevuto dalla Prefettura competente la notifica di nomina di un nuovo segretario provinciale che andrà ad incidere pesantemente sui costi di gestione e andrà ad inserirsi in una struttura destinata a ridursi significativamente e a modificare nel giro di pochi mesi in modo importante il proprio assetto. Alla luce dei tempi della riforma, appare infatti prevedibile l'abolizione della figura del segretario provinciale nel corso del 2015 e quindi, quanto meno discutibile il mantenere in essere in questa fase transitoria l’obbligo di nomina della figura del segretario provinciale in quelle provincie in cui sia venuto meno, soprattutto alla luce delle risorse carenti, anche solo per la manutenzione ordinaria di scuole e di viabilità in molte di esse.

Ho presentato l’interrogazione perché ritengo indispensabile si faccia chiarezza, in primis per capire se il Governo abbia piena conoscenza di questa complessa e contraddittoria situazione e delle implicazioni che genera. Dal mio punto di vista, sarebbe opportuno e necessario emanare una normativa transitoria che sospenda la norma ad oggi in atto ai sensi della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche normative, così da avere il tempo necessario a valutare le risorse a disposizione, la situazione delle effettive deleghe rimanenti in capo all’Ente nei singoli territori e, alla luce di questi elementi, la necessità ed opportunità del ruolo in questione.


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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

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