PRIMA SINTESI MISURE PER AGRICOLTURA DECRETO 18/2020

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

L’approvazione del maxiemendamento al Senato che recupera tutti gli emendamenti approvati in commissione arricchisce in modo significativo i contenuti normativi che riguardano l’agricoltura del “Cura Italia“, e l’approvazione di un robusto Ordine del Giorno condiviso di maggioranza che IMPEGNA  il Governo crea le premesse per completare il quadro delle misure sui prossimi provvedimenti. 

Di seguito una breve sintesi delle misure contenute: 

1)        L’articolo 22, si consente a regioni e province autonome di riconoscere,  nei limiti delle risorse messe a disposizione, trattamenti di integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, e sono esplicitamente citati  i datori di lavoro agricoli, della pesca e del terzo settore. Il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. 

2)        L’articolo 28 riconosce, per il 2020, un’indennità una tantum per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali), qualora tali soggetti non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. 

3)        Analogamente l’articolo 30 riconosce  la medesima indennità in favore degli operai agricoli a tempo determinato che non siano titolari di pensione e che nel 2019 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo. Le predette indennità non concorrono alla formazione del reddito fiscale imponibile. 

4)        L’articolo 32 proroga dal 31 marzo 2020 al 1° giugno 2020 il termine di presentazione delle domande per i trattamenti di disoccupazione agricola, relative agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2019. Restano valide le domande già presentate. 

5)        L’articolo 49 prevede un potenziamento e un’estensione dell’intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla sua disciplina ordinaria. Le disposizioni si applicano,  fino al 17 dicembre 2020,  in quanto compatibili, anche alle garanzie rilasciate da ISMEA, cui assegna ulteriori 80 milioni di euro per l’anno 2020. 

6)        L’articolo 72 istituisce, un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, con una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato all’adozione di misure di comunicazione, di potenziamento delle attività di promozione del Made in Italy nonché per il cofinanziamento di iniziative di promozione dei mercati esteri realizzate da altre pubbliche amministrazioni mediante apposite convenzioni anche per la realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19. 

7)       L'articolo 78 prevede specifiche misure in favore del settore agricolo e della pesca che sono state significativamente integrate in sede di conversione. 

-            Più in dettaglio, aumenta dal 50 per cento al 70 per cento la percentuale relativa all'importo per il quale può essere richiesta l'anticipazione dei pagamenti diretti disposti nell’ambito della politica agricola comune (PAC) a favore degli imprenditori agricoli. In sede di conversione è stata introdotta una semplificazione procedurale che consentirà alle aziende di ottenere in forma semplificata, già a partire dal 15 giugno, una anticipazione degli aiuti diretti del primo pilastro della PAC, con fondi nazionali, in misura pari al 70 per cento del valore dei titoli in portafoglio, calcolata sulla base dei dati in possesso della pubblica amministrazione, presenti nel fascicolo aziendale delle aziende agricole. L’emendamento approvato consente anche di accelerare l'erogazione delle risorse nazionali attese dalle aziende agricole, concedendo la possibilità di pagare gli aiuti in due fasi, di acconto e di saldo, consentendo alle pubbliche amministrazioni che gestiscono gli aiuti di versare immediatamente gli acconti e di eseguire i controlli previsti al momento del pagamento dei saldi.  

-            Viene istituito un Fondo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dotandolo di 100 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato alla copertura delle spese per gli interessi passivi sui finanziamenti bancari erogati per garantire capitale circolare o per ristrutturare i debiti per la copertura dei costi degli interessi sui mutui maturati nel corso degli ultimi due anni, nonché a sostenere l’arresto temporaneo delle attività di pesca. In sede di conversione è stata introdotta una estensione anche al settore dell’acquacoltura e si sono definite le modalità di attuazione del Fondo, in deroga alle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, in relazione al riconoscimento formale dell'emergenza COVID-19 come calamità naturale, ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014, e del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ''de minimis'' nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 

-            I versamenti e gli adempimenti i termini relativi alle ritenute alla fonte, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sono sospesi per le imprese del settore florovivaistico dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e per le stesse sono sospesi anche i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1 aprile e il 30 giugno. I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 

-            E’ stato introdotta l’estensione del Fondo di garanzia per le PMI di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 anche alle imprese agricole oltre che a quelle artigiane. 

-            Viene incrementato di 50 milioni per l’anno 2020 il Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti, al fine di poter far fronte alle maggiori necessità - causa l’emergenza CODIV-19 - legate alla distribuzione di derrate alimentari, e dette risorse saranno utilizzate anche a favore delle aste telematiche, della logistica della vendita diretta del prodotto ittico alla GDO e ai punti vendita al dettaglio delle comunità urbane.

-            E stata introdotta una prima norma che sanziona e punisce le pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, e la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi. 

-            Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, per le quali è prevista la effettuazione della sorveglianza sanitaria, la visita medica avrà validità annuale, permettendo al lavoratore risultato idoneo di prestare la propria attività anche presso diverse imprese agricole (nell’arco di quel periodo di tempo) per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, semplificandone le procedure.

-            E’ stato modificato l’ambito di applicazione della normativa antimafia prevedendo, nel caso di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali,  che la stessa sia necessaria, se gli stessi fruiscono di contributi superiori a 5.000, siano essi di provenienza europea sia di provenienza statale. E stato inoltre previsto l’esonero dalla documentazione antimafia per i provvedimenti anche di erogazione di ammontare non superiore ai 150.000 euro. 

-            E’ introdotta per i prodotti agricoli e alimentari a Denominazione d’origine protetta o a Indicazione d’origine protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritosi, la possibilità di sottoporsi a pegno rotativo, le cui modalità di registrazione della costituzione e dell'estinzione del pegno rotativo saranno definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, e con la previsione che per i prodotti per i quali vige l’obbligo di annotazione nei registri telematici istituiti nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale l’annotazione sia assolta con la sola registrazione nei predetti registri. 

-            Alla filiera avicola, per  la sicurezza alimentare e il benessere animale, sono destinate agevolazioni erogate a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca,  100 milioni di euro. Le agevolazioni sono concesse ai sensi della normativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in merito ai contratti di filiera e di distretto. 

-             E’ introdotta una deroga, limitatamente al periodo di crisi, alle ordinarie procedure di autorizzazione definite ai sensi del d.lgs. 387/2003 e s.m.i.. per l'utilizzo dei sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte, negli impianti di digestione anaerobica del proprio territorio regionale, pur preventivamente formulando preventiva richiesta straordinaria all'autorità sanitaria competente che, effettuatele necessarie verifiche documentali, procederà all'accoglimento/diniego entro i successivi tre giorni lavorativi dalla data richiesta.  Analogamente sempre previa autorizzazione dell'autorità sanitaria competente, ai soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, l'utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nonché l'utilizzo di siero puro o in miscela con gli effluenti di allevamento su tutti i tipi di terreno e in deroga all'articolo 15 comma 3 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016. 

Sempre con inerenza al tema impianti a biogas, i termini per la pubblicazione del bando per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, introdotti dall'articolo 40-ter del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono prorogati al 30 settembre 2020. 

-            E’ introdotta la possibilità agli Organismi autorizzati all'attività di controllo e di certificazione dei prodotti agricoli biologici e di quelli ad indicazione geografica protetta a norma dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 e (UE) n. 251/2014, che i certificati di idoneità siano rilasciati, anche sulla base di una valutazione del rischio da parte dei predetti Organismi in ordine alla sussistenza o alla permanenza delle condizioni di certificabilità, anche senza procedere alle visite in azienda laddove siano state raccolte informazioni ed evidenze sufficienti e sulla base di dichiarazioni sostitutive, fermo restando l'obbligo di successiva verifica aziendale da parte degli Organismi da svolgersi a seguito della cessazione dell’emergenza. 

-            Per le aziende della pesca :

1.       tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale, sono prorogati al 31 dicembre 2020

2.       entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge si ridefinisce un percorso di riprogrammazione delle risorse previste dal Programma Operativo Nazionale del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, al fine di favorire il massimo utilizzo possibile delle relative misure. 

-    Alle micro, piccole e medie imprese agricole (ex art. 2135 del c.c.), singole e associate, la possibilità di rinegoziare i mutui e gli altri finanziamenti destinati a soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1º marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico della impresa, ivi comprese le spese istruttorie. -            E’ prorogata la validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale, rilasciati ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, in scadenza tra il 23 febbraio ed il 31 maggio 2020,  al 31 dicembre 2020. 

- E’ prorogata la validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale, rilasciati ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, in scadenza tra il 23 febbraio ed il 31 maggio 2020,  al 31 dicembre 2020.

-            I certificati di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150 (patentino fitofarmaci),  i cui corsi di formazione e/o esami finali necessari per il loro rinnovo non siano stati eseguiti alla data di pubblicazione del presente decreto legge conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. 

-            L’articolo 105 che per le aziende agricole estende ai parenti e affini sino al sesto grado (in luogo del quarto grado attualmente previsto) le prestazioni da loro svolte che non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato. A tal fine viene modificato l'articolo 74 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che prevede che non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte dai suddetti soggetti in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.  In sede di conversione, per le sole aree montane di cui alla Legge 97 del 1994 fino alla fine dell’emergenza Covid-19 le disposizioni sopra citate, che non integrano rapporto d lavoro, si applicano anche ai soggetti che offrono aiuto e sostegno a tutte le aziende agricole.  

E’ infine consentito ai Centri di Assistenza Fiscale di cui all’art.78 della Legge 413/91,  l’acquisizione telematica delle deleghe, dei mandati, delle dichiarazioni sostitutive e dell’altra documentazione necessaria ai fini della elaborazione delle pratiche, prevedendo l’invio della copia per immagine dei documenti sottoscritti e, in alternativa, possibilità di affidare l’incarico al CAF o all’intermediario abilitato anche mediante la sola autorizzazione conferita con modalità telematiche. 

L’ Ordine del Giorno condiviso di maggioranza  IMPEGNA  il Governo : 

-            a procedere in tempi rapidi alla verifica del fabbisogno di lavoro nei comparti agricolo ed agroalimentare sull’intero territorio nazionale, così da permettere di risolvere l’ingente problema delle imprese di garantirsi manodopera per le produzioni, e  laddove sia necessario, l’emersione del lavoro e l’incontro legale e trasparente di domanda e offerta di lavoro agricolo, in particolare, a favorire, per le campagne di raccolta in arrivo,

1-       l’assunzione con esonero contributivo dei percettori di reddito di cittadinanza, pensionati e lavoratori in cassa integrazione, prevedendo non solo le opportune modifiche normative che lo rendano possibile per il periodo dell’emergenza, ma soprattutto appositi incentivi, sia per i datori di lavoro, per i quali potrebbe essere previsto un esonero contributivo, e per i lavoratori, la cumulabilità fino a 5mila euro, il non computo a fini impositivi, con modalità semplificate;

2-       semplificare le condizioni legittimanti il ricorso agli istituti della codatorialità e del distacco, attribuendo al legame tra socio e cooperativa la stessa valenza del contratto di rete ai fini     dell’operatività degli istituti del distacco e codatorialità;

3-       garantire l’allestimento di locali, anche abbandonati o in disuso, per un congruo alloggiamento dei braccianti, con adeguati livelli di precauzione e tutela, ai fini anche della prevenzione del COVID-19, aumentando al tempo stesso i controlli;

4-       riaprire, il prima possibile, il flusso dei lavoratori agricoli interrotto dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare dall’Est Europa, ivi inclusa la realizzazione del c.d. “corridoio verde” e la promozione di iniziative simili con tutti i paesi di provenienza dei lavoratori stagionali agricoli; 

In particolare: 

-            settore della pesca:

1-        a prevedere la possibilità di garantire, nel rispetto della disciplina unionale relativa agli aiuti de minimis nello specifico settore della pesca e dell'acquacoltura, che le risorse  siano erogabili anche mediante lo strumento del credito di imposta;

2-       di sospendere il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura da parte di imprese, cooperative e loro consorzi;

3-       a prevedere adeguate misure di sostegno, a favore delle imprese interessate, per quanto concerne i divieti temporanei di pesca professionale nelle acque interne; 

-            settore florovivaistico:

1-       a istituire presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali un fondo con congrua dotazione per l’anno 2020 per risarcire le imprese del settore florovivaistico dei danni subiti a causa dell’emergenza;

2-       a valutare la possibilità di accesso al credito di imposta per spese energetiche sostenute da filiera ed interventi finalizzati con fondi ISMEA;

3-       prevedere altresì la proroga del c.d. bonus verde anche per il 2021, con un aumento dell’ammontare complessivo oggetto di detrazione; 

-            per i settori del florovivaistico  e del latte, a prevedere la sospensione dei versamenti di ritenute, contributi e premi, di cui agli articoli 61 e 62 del decreto; 

-            per il settore del latte 

1-       prevedere l’avvio  di azioni di promozione del latte italiano sul mercato interno,

2-       attivando procedure per la piena trasparenza di quantità e destinazione delle produzioni importate, anche in accordo con le Istituzione Europee, 

3-       con la intera filiera, per la durata dell’emergenza, della concessione di aiuti all’ammasso privato del latte in polvere, burro e formaggi duri, al fine di contenere la repentina diminuzione dei prezzi; 

a garantire la tutela delle imprese dell’agriturismo, che come le altre del settore turistico-ricettivo sono state particolarmente colpite dall’emergenza in corso, e la cui crisi, presumibilmente, non avrà un rientro a breve; 

a prevedere misure finalizzate a garantire la continuità produttiva e l'operatività dell'intera filiera bieticolo-saccarifera, messa a rischio dalla situazione di emergenza epidemiologica da CoVID-19 in atto e dai contenziosi in essere conseguenti alla riforma del settore del 2006;  

Per tutto il comparto agricolo  

ad incentivare la riconversione anche temporanea per i servizi a domicilio di beni alimentari per la durata della crisi dovuta al COVID-19; 

a garantire le necessarie forme di liquidità per le imprese dei settori agricolo ed agroalimentare per superare la forte crisi di liquidità attuale, al fine di permettere alle imprese di far fronte alle necessarie spese dell’anno, ai mutui, alle anticipazioni della nuova annata; 

a valutare la possibilità per tutte le aziende agricole di:

-             prevedere l’esonero contributivo a favore dei giovani agricoltori per l’anno corrente.



 



In allegato il testo del decreto e del maxiemendamento approvato 


  Scarica allegato 1
  Scarica allegato 2

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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

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