PROFESSIONE EDUCATORE

Con 263 voti a favore, 2 contrari e 134 astenuti  la Camera ha approvato il testo unificato delle proposte di legge “Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista”. 

La novità principale della legge è che per svolgere la professione di educatore ci vorrà la laurea.

La legge inoltre va a definire gli ambiti di intervento nel campo sociale, sanitario e sociosanitario anche in rapporto ad altre figure professionali in particolare agli educatori professionali,   e disegna una fase transitoria per gli educatori attualmente in servizio, riconoscendo il valore della loro esperienza.

Un riconoscimento importante per  150mila educatori e pedagogisti affinché vedano valorizzato e riconosciuto il loro ruolo in modo adeguato e qualificato

D'ora in poi quindi al posto degli attuali “educatori” (quelli che escono da Scienze dell’educazione e della formazione) e “educatori professionali” (quelli che escono dai corsi collegati alle facoltà di medicina) avremo l’educatore professionale socio-pedagogico (qualifica attribuita a seguito del rilascio del diploma di un corso di laurea della classe di laurea L-19, sotto la facoltà di Scienze dell’educazione e della formazione) e l’educatore professionale socio-sanitario (attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 delle professioni sanitarie della riabilitazione). 

E’ stata prevista una fase transitoria 

- per chi all’entrata in vigore della legge ha già una laurea della classe L-19 si vedrà attribuita la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico 

- per gli educatori senza laurea che per i prossimi tre anni potranno completare la loro formazione e avere la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico frequentando un anno di corso intensivo (60 crediti, da svolgersi presso le università, anche tramite la formazione a distanza), a patto di avere uno di questi requisiti: un diploma magistrale rilasciato entro il 2002; lavorare come educatore nelle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso; aver svolto l’attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi;

- per gli educatori con contratto a tempo indeterminato che abbiano almeno 50 anni di età e almeno 10 anni di servizio oppure almeno 20 anni di servizio acquisiscono direttamente la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico;

- per chi ha svolto legittimamente l’attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata,  che potrà continuare ad esercitare l’attività di educatore senza obbligo di fare né la laurea né il corso intensivo,  ma non potrà avvalersi della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico.

Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.


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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

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